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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 31515/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sandro, in relazione alla coltivazione di tre piante di marijuana e di detenzione di sostanza stupefacente della stessa specie, in mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] Sandro, mediante il proprio difensore, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pure richiesta con memoria difensiva nel giudizio cartolare di rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi in quanto sollecitato e comunque anche di ufficio, ai sensi dell'art.597 coma 5 cod.proc.pen. 3.

Il motivo di ricorso è fondato atteso che il giudice di rinvio pure sollecitato dalla difesa dell'imputato con memoria difensiva e pure avendo riportato nella parte della sentenza, riservata alle conclusioni, la richiesta proveniente dalla difesa dell'imputato del riconoscimento del relativo beneficio, nel corpo della decisione adottato ha del tutto omesso di confrontarsi con tale richiesta, sia pure per escludere la ricorrenza delle condizioni legittimanti, incorrendo pertanto in totale omissione di pronuncia.

Si impone pertanto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale profilo (sez.2, n.46981 del 12/10/2016, Grigoroi, Rv.268402, sez.4, n.3746 del 21/01/2020, [OSCURATO:PERSONA].278285; rv 282562) con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 Aprile 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sandro, in relazione alla coltivazione di tre piante di marijuana e di detenzione di sostanza stupefacente della stessa specie, in mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] Sandro, mediante il proprio difensore, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, pure richiesta con memoria difensiva nel giudizio cartolare di rinvio, sostenendo che il giudice del rinvio era tenuto a pronunciarsi in quanto sollecitato e comunque anche di ufficio, ai sensi dell'art.597 coma 5 cod.proc.pen. 3. Il motivo di ricorso è fondato atteso che il giudice di rinvio pure sollecitato dalla difesa dell'imputato con memoria difensiva e pure avendo riportato nella parte della sentenza, riservata alle conclusioni, la richiesta proveniente dalla difesa dell'imputato del riconoscimento del relativo beneficio, nel corpo della decisione adottato ha del tutto omesso di confrontarsi con tale richiesta, sia pure per escludere la ricorrenza delle condizioni legittimanti, incorrendo pertanto in totale omissione di pronuncia. Si impone pertanto l'annullamento della decisione impugnata limitatamente a tale profilo (sez.2, n.46981 del 12/10/2016, Grigoroi, Rv.268402, sez.4, n.3746 del 21/01/2020, [OSCURATO:PERSONA].278285; rv 282562) con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 Aprile 2023.
Sentenza Cassazione n. 31515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris