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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 25652/2022

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la seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Sezione pronunciata in data 11/1/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 5573/22 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte Suprema, Terza sezione penale, annullava senza rinvio - limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, da restituire all'avente diritto - la sentenza emessa il 4/5/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di inammissibilità nel resto.

2. Nel dispositivo riportato nel ruolo della camera di consiglio, tuttavia, non è stata indicata la formula dell'annullamento, da individuare in quella senza rinvio.

4. Ritiene questo Collegio che si tratti di un mero errore materiale, emendabile con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo della camera di consiglio dell'Il gennaio 2022, relativo al ricorso RG 34837/2021, nel senso che dopo la parola "annulla" sono inserite le parole "senza rinvio".

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022 gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Sezione pronunciata in data 11/1/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5573/22 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte Suprema, Terza sezione penale, annullava senza rinvio - limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, da restituire all'avente diritto - la sentenza emessa il 4/5/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione di inammissibilità nel resto. 2. Nel dispositivo riportato nel ruolo della camera di consiglio, tuttavia, non è stata indicata la formula dell'annullamento, da individuare in quella senza rinvio. 4. Ritiene questo Collegio che si tratti di un mero errore materiale, emendabile con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo della camera di consiglio dell'Il gennaio 2022, relativo al ricorso RG 34837/2021, nel senso che dopo la parola "annulla" sono inserite le parole "senza rinvio". Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022 gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris