CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.114/2016 depositata il 15/01/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18020/2016Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 14703/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.040,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 12/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]