CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 26018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti del Tribunale di Cremona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo assegnarsi la cognizione del procedimento al Tribunale di CremonaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona ha sollevato conflitto di giurisdizione con il Tribunale ordinario di Cremona nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 483, 61, n. 2 cod. pen. L'ipotesi del capo di imputazione è che i due, militari in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'esercito, abbiano attestato in un foglio di viaggio e nel registro per la rilevazione delle presenze del personale comandato nell'operazione di distribuzione dei vaccini anti Covid 19 sul territorio nazionale, fatti non rispondenti al vero, con l'aggravante di avere commesso il fatto per ottenere l'indennità dovuta al personale in trasferta. Il procedimento è pervenuto alla cognizione del [OSCURATO:PERSONA] militare in conseguenza della declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Cremona, in accoglimento delle eccezioni difensive, con sentenza dell'Il aprile 2025. Ritenuta la sostanziale equiparabilità del registro di rilevazione delle presenze ai fogli di licenza, di via e simili di cui all'art. 220 cod. pen. mil . pace, il Tribunale cremonese ha dichiarato la carenza della giurisdizione ordinaria in favore di quella militare. [OSCURATO:PERSONA] investito della cognizione del procedimento, a sua volta, ha rilevato come la contestazione riguardi un'ipotesi di falsità ideologica punibile a norma dell'art. 480 cod. pen. e, dunque, ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'assegnazione della cognizione del procedimento al Tribunale di Cremona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussiste il conflitto di giurisdizione in quanto, contemporaneamente, il giudice ordinario e quello militare ricusano di prendere cognizione dello stesso fatto attribuito alle stesse persone, determinando quella condizione di stasi processuale suscettibile di essere risolta solo con l'intervento regolatore di questa Corte. Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. / 22. La contestazione riguarda una fattispecie di falso ideologico, facendosi riferimento al contenuto degli atti (registro presenze e fogli di viaggio) non rispondente al vero e non alla loro materialità. L'ipotesi di cui all'imputazione (per come desumibile testualmente dalla stessa), dunque, è la falsità ideologica di cui all'art. 480 cod. pen. e rientra nell'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. L'art. 220 cod. pen. mil . pace (falso in fogli di licenza, di via e simili), contestato davanti al [OSCURATO:PERSONA] militare, recita: «1. Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno. 2. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato» L'art. 480 cod. pen. sanziona, invece, la condotta del pubblico ufficiale, che, «nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità». In relazione al rapporto tra le due fattispecie, è stato di recente affermato il principio per cui «integra il reato di falso ideologico previsto dall'art. 480 cod. pen., e non quello di falso in foglio di licenza di cui all'art. 220 cod. pen. mil . pace, la condotta del militare che espone nei fogli di viaggio circostanze non veritiere (nella specie, spostamenti da e verso la sede di servizio, in realtà mai avvenuti) relative alle missioni compiute, perché la fattispecie prevista dal codice penale militare di pace non sanziona il falso ideologico, ma solo il falso materiale» (Sez. 1, n. 546 del 01/10/2025, dep. 2026, Pg, Rv. 289228 - 01) In motivazione, si spiega, fra l'altro, che l'art. 220 cod. pen. mil . pace è l'unica norma del codice penale militare a sanzionare il falso e che la formulazione della norma ripete, in sostanza, quella dell'art. 476 cod. pen., con la sola differenza che «nel primo caso è il militare che forma in tutto o in parte un falso foglio di licenza, di via, un permesso ovvero uno degli altri atti ivi elencati, oppure altera alcuno di essi; nel caso della falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, è quest'ultimo che forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. Traspare dunque, già dalla mera descrizione della condotta, che l'art. 220 cod. pen. mil . di pace non sanziona il falso ideologico, che si sostanzia nell'esposizione in un atto, da parte del suo autore, di circostanze inveritiere, bensì il falso materiale commesso da chi forma un atto contraffatto o alterato». Si tratta di orientamento coerente con altro principio in base al quale «integra 3il reato di falso ideologico previsto dall'art. 480 cod. pen. e non quello di falso in foglio di licenza di cui all'art. 220 cod. pen. mil . Pace, la condotta del militare che esponga nei fogli di viaggio circostanze non veritiere (nella specie, orari dichiarati di partenza e di rientro alla sede di servizio) sulla protrazione temporale delle missioni compiute» (Sez. F, n. 47926 del 24/08/2017, Cardaropoli, Rv. 271058 - 01). Appare, dunque, corretta la qualificazione operata dal giudice che ha sollevato il conflitto di giurisdizione. Poiché l'art. 103, ultimo comma, Cost. attribuisce la giurisdizione ai tribunali militari in tempo di pace per il caso di reati militari commessi da appartenenti alle [OSCURATO:PERSONA] e, non vertendosi, per quanto esposto, in materia di reati militari ma di reati ordinari, deve essere esclusa la giurisdizione speciale. 3. Da quanto esposto, discende l'affermazione della giurisdizione del Tribunale ordinario di Cremona al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.Mi i ........ 1 . Q .... V.4 ... .... [OSCURATO:PERSONA]!O GiUDi7lARt0 [OSCURATO:PERSONA] C) 4