CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16021/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 1° febbraio 2023 dal Tribunale di Padova, per i reati di cui agli artt. 189, comma 7 (capo 1), 189, comma 6 (capo 2); 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 3). Ritenuto che i motivi sollevati (Vizio della motivazione, in relazione alla corretta dinamica del sinistro, per mancanza dei presupposti dei reati contestati; in relazione all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, insussistenza dei reati contestati; in relazione allo stato di ebbrezza, insussistenza del reato di cui al capo 3; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., nonché con riguardo all'eccessività della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4, 5 e 6 sent. app.). Quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]