CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che SALAMONE Ignazio ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del GUP del Tribunale di quella città di condanna del predetto in abbreviato in ordine al concorso nel reato di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita di circa gr. 200,26 di cocaina e gr. 484,58 di hashish suddivise in dosi, con la recidiva specifica (in Palermo il 7/6/2022); ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente alla denegata riqualificazione del reato di cui al capo 1) nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto del notevole dato ponderale, della natura eterogenea della droga detenuta, della disponibilità di un articolato armamentario per pesatura, divisione in dosi e confezionamento della sostanza destinata alla vendita, tenuto anche conto della personalità del soggetto, recidivo specifico che, solo un mese prima del fatto, era stato sorpreso con 15 involucri di cocaina confezionati con nastro isolante nero (sulla natura del sindacato, sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]