CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 07188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi degli artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., pronunciava l'ordinanza in epigrafe, deo. il 24/07/2025, di rigetto della opposizione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di rigetto dell'originaria istanza di inefficacia del sequestro preventivo e di revoca della confisca emessa dal G.I.P. in data 13/5/2025.2. Avverso detto rigetto ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, qui di seguito sommariamente enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, deducono nullità di ordine generale a regime assoluto e/o relativo, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), 179, 180 e 666, comma 3, cod. proc. pen. per omesso avviso ai terzi interessati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della data di trattazione dell'udienza camerale d'esecuzione. Si eccepisce che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale del giorno 08/07/2025 è stato notificato soltanto a [OSCURATO:PERSONA], a mezzo pec nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, mentre non è stato notificato agli altri soggetti interessati titolari dei beni sottoposti a sequestro preventivo ed a successiva confisca ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), di talché si è determinata una nullità di ordine generale e di carattere assoluto tempestivamente dedotta col presente ricorso per cassazione. 2.2. Con il secondo motivo, deducono inosservanza e/o erronea applicazione della legge e difetto di motivazione in ragione della mancata applicazione alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. della disciplina di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. Si eccepisce che, nella vicenda in disamina, giammai si è proceduto all'immissione in possesso dei beni immobili sottoposti dapprima a sequestro preventivo a fini di confisca (con decreto del G.I.P. di Salerno in data 08/05/2012 nell'ambito dell'originario procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. n. 219 del 2013, irrevocabile il 28/06/2013) e poi confiscati ex art. 240-bis cod. pen. dal GIP di Salerno in data 12-13/10/2022 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari (quali terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per come indicati nel decreto di sequestro e nella presupposta informativa del 22/12/2011 richiamata nel corpo del decreto), di talché si invoca il disposto di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, ai sensi del quale «i/ provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario». Si argomenta che il provvedimento di confisca "allargata" del 12/10/2022 è intervenuto ben oltre il termine di un anno e sei mesi dall'esecuzione del decreto di sequestro preventivo ad esso funzionale (nella specie, oltre dieci anni dopo) e, in ogni caso, senza che si fosse provveduto all'immissione nel possesso dei beni sequestrati. Pertanto, se ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. è applicabile alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. la norma che prevede l'immissione in possesso ex art. 21 d.lgs. n. 159 del 2011, deve necessariamente applicarsi anche quella del successivo art. 24 d.lgs. cit. e, con essa, la prevista inefficacia per mancata tempestiva immissione nel possesso dei beni sequestrati, la cui ratio è collegata al decorso del tempo che comporta il venir meno dell'interesse all'esercizio della pretesa punitiva (in senso lato) dello Stato. Sicché la mancata immissione nel possesso dei beni nel termine di legge integra una causa di illegittimità del provvedimento di confisca in quanto adottato quando il sequestro preventivo ad essa sotteso era già divenuto inefficace (nella specie sin dal 08/05/2012). Diversamente argomentando, annettendo un diverso statuto normativo in relazione alla fase della esecuzione della confisca ex art. 240-bis cod. pen. e di quella prevista nel codice antimafia, in assenza di elementi di ragionevolezza che lo giustifichino, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento di rilievo costituzionale (art. 3 Cost.). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 29/11/2025, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Il primo motivo di ricorso, pur ammissibile, va rigettato per le ragioni di seguito precisate. 1.1. Preliminarmente va richiamato il principio generale - che il Collegio condivide e ribadisce - secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. del procedimento, per effetto dell'estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235-01; conf. Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288679-01; Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243739-01); tale nullità travolge perciò il provvedimento impugnato, che deve essere annullato senza rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio (Sez. 3, n. 404 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Rv. 280189-01).1.2. Ciò premesso, dall'accesso al fascicolo processuale - consentito in virtù di Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01, per cui, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (processuale) e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (conf., da ultimo, Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.; Sez. 1, n. 20928 del 29/05/2025, Turchetti, non mass.) - emerge effettivamente che in data 29/05/2025 il giudice dell'esecuzione, in calce all'atto di opposizione avverso l'ordinanza del GIP adottata in data 15/05/2025, con provvedimento manoscritto (sebbene non firmato) ha fissato, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., l'udienza in camera di consiglio per il giorno 08/07/2025, apponendo in calce la seguente prescrizione: "Si comunichi alle parti". La comunicazione, nondimeno, è stata curata solo parzialmente dalla cancelleria, che ha effettuato l'avviso solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio riporta, infatti, come esclusivo destinatario [OSCURATO:PERSONA] (elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e il suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non anche l'indicazione dei terzi interessati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, peraltro, erano a loro volta elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore di fiducia, sicché sarebbe bastato estendere l'indicazione dei loro nominativi nella (unica) pec indirizzata al difensore domiciliatario per adempiere correttamente all'adempimento. Le conseguenti attestazioni di consegna telematica dell'avviso di udienza camerale, effettuate a mezzo pec il 01/07/2025, sono solo due e sono dirette entrambe all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la prima in proprio e la seconda quale domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] (v. artefatti nel sottofascicolo E). Effettivamente - come eccepito (soltanto) in questa sede - non è stato dato l'avviso dell'udienza camerale d'esecuzione anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dal medesimo difensore di fiducia e presso il cui studio erano a loro volta domiciliati, sebbene fossero anch'essi opponenti quali terzi interessati (titolari, assieme a [OSCURATO:PERSONA], dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a successiva confisca ex art. 240-bis cod. pen.). 1.3. Senonché l'omesso avviso nei riguardi dei terzi interessati, a fronte di rituale avviso dato nei confronti dell'opponente principale, sembra atteggiarsi - ad avviso di questa Corte - a mera irregolarità perché, quand'anche fosse stato ritualmente curato dalla cancelleria, l'adempimento omesso si sarebbe tradotto, in concreto, nella mera aggiunta nell'oggetto della (seconda) pec indirizzata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (non in proprio ma come) domiciliatario dei nominativi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a quello di [OSCURATO:PERSONA], se non, addirittura, nell'apposizione di un più sintetico "+3" a fianco di quest'ultimo nominativo. In sostanza, l'unico difensore domiciliatario anziché ricevere - come è accaduto - un avviso d'udienza come domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ricevuto (sempre) un avviso (ma) come domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero - si sarebbe potuto scrivere più sinteticamente - di "[OSCURATO:PERSONA] + 3". In ciò, dunque, si è ridotto l'inadempimento della cancelleria - eccepito dal ricorrente in termini di nullità a regime assoluto - a fronte di un'opposizione unitaria presentata dal difensore a nome di tutti e quattro i propri assistiti. 1.4. Pertanto, al pari di quel precedente di legittimità che ha qualificato come "minima distonia" la notifica dell'avviso a comparire per l'udienza preliminare presso un domicilio diverso da quello eletto (Sez. 5, n. 1387 del 18/11/2021, dep. 2022, Obasogie, non mass., in motiv. § 2.1: fattispecie in tema di notifica in cui la Corte ha ritenuto che la minima distonia - di natura solo nominalistica - della notifica effettivamente compiutasi, indirizzata via pec al difensore di fiducia, con quella che avrebbe dovuto essere regolarmente effettuata presso il domicilio eletto, abbinata ala evidente coincidenza tra questo e il luogo fisico ove la notifica stessa è avvenuta, determinano, al più, una irregolarità dal punto di vista formale, non potendosi ritenere che la notifica così realizzatasi sia stata del tutto omessa ovvero sia stata inidonea a raggiungere lo scopo di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato), questa Corte ritiene che la "minima distonia" nella specie verificatasi - di natura solo formalistica - derivante dalla mancata indicazione dei terzi interessati nell'avviso d'udienza e nella mancata notifica, nei loro confronti, a mezzo (della stessa) pec, dell'avviso presso il (medesimo) domiciliatario già attinto dalla notifica quale domiciliatario del primo opponente, integri una mera irregolarità, non potendosi ritenere che la notifica così perfezionata sia stata del tutto omessa, in quanto comunque assicurata verso l'opponente principale assistito ed elettivamente domiciliato presso il medesimo professionista. 1.5. Peraltro, occorre aggiungere che la Difesa ricorrente soltanto in questa sede - tacendo invece in quella in cui si sarebbe verificato l'eccepito vizio - si è lamentata della dedotta nullità, ma non ha neppure evidenziato quale sarebbe stato il concreto pregiudizio derivante, in termini di assistenza difensiva nei confronti dei terzi interessati. Dall'accesso al fascicolo processuale risulta, infatti, che il suddetto difensore di fiducia, presente all'udienza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nulla ha eccepito sul punto, essendosi limitato ad insistere per l'accoglimento dell'opposizione - si ripete, presentata unitariamente a nome di tutti i propri assistiti, senza distinzione di posizioni — e ciò a fronte della regolare costituzione delle parti di cui il giudice dell'esecuzione risulta aver dato atto. 1.6. Ritiene, allora, questa Corte che, alla stregua di quanto verificato dall'accesso del fascicolo dell'esecuzione, la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza (anche) ai terzi interessati nel loro domicilio eletto (ossia presso il medesimo difensore di fiducia, già destinatario dell'avviso regolarmente spedito a [OSCURATO:PERSONA], primo opponente) si atteggi a mera irregolarità e non già in termini di nullità assoluta. 1.7. D'altra parte, da tempo la giurisprudenza di questa Corte, in ossequio al principio di "offensività processuale", si muove sotto l'egida del canone di "pregiudizio effettivo", individuato come ragione ultima della disciplina delle nullità e, al tempo stesso, limite capace di perimetrarne i confini applicativi. Si tratta di un approccio ermeneutico che si radica nella giurisprudenza massimamente nomofilattica di questa Corte secondo la quale la difesa non può limitarsi semplicemente a dolersi della violazione di una norma posta a sua tutela, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della eccepita nullità, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a dedurre (ex art. 182 cod. proc. pen.) concreto, attuale e verificabile, negando rilievo alla «mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356-01, in motiv.; cfr. altresì Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860-01; Sez. 2, n. 31643 del 16/3/2017, Rv. 270605-01); principio che, a sua volta, si richiama, più in generale, alla consolidata giurisprudenza in tema di interesse ad impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) risalente a Sez. U, n. 06624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; nel senso che l'interesse ad impugnare costituisce una condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto di impugnazione ed è distinto dal contenuto della medesima, oltre ad essere necessariamente connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, v. già Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01). 1.8. In difetto di allegazione di un effettivo pregiudizio derivante dall'eccepita omessa notifica presso il domicilio eletto nei confronti dei terzi interessati, il primo motivo va dunque rigettato. 1.9. Quand'anche, poi, si dovesse ritenere quella nella specie verificatasi (non già una mera irregolarità ma) una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., essa si sarebbe comunque sanata (Sez. 1, n. 3753 del 28/01/2026, N., non mass.), perché essendo assoggettata a regime intermedio, andava eccepita o rilevata prima della pronuncia dell'ordinanza in epigrafe che ha definito il giudizio di opposizione.L'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., infatti, limita gli effetti insanabili del vizio al solo caso in cui l'omissione dell'avviso abbia determinato l'assenza del difensore di fiducia nominato dall'imputato/persona sottoposta alle indagini (cfr. sul punto, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01, secondo cui nemmeno la presenza del difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sana il vizio), mentre, nella specie, il difensore era il medesimo, che rivestiva, altresì, la qualifica di domiciliatario anche dei soggetti non avvisati, la cui posizione processuale era identica a quella dell'opponente principale ([OSCURATO:PERSONA]), ritualmente avvisato. 2. Anche il secondo motivo è privo di pregio. 2.1. Va ricordato che - nel quadro dei rapporti fra i procedimenti finalizzati ai diversi tipi di confisca - la confisca di prevenzione ex art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011 e la confisca cd. "allargata" (o "estesa") di cui all'art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies d.I. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992), presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, mentre per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, soltanto per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247-01). Con specifico riferimento all'indagine circoscritta alla verifica dell'appartenenza del proposto alla categoria delle persone socialmente pericolose, si è ripetutamente affermato - a dimostrazione della diversità dei presupposti delle due misure ablatorie - che il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011, per mancato riscontro del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12-sexies di. n. 306 del 1992; invece, la preclusione sussiste ove la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene, senza l'emersione di elementi nuovi di spessore determinante (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289886-01). Si è altresì affermato che il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha un effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando - tale situazione - soltanto l'onere di un più rigoroso apparato motivazionale idoneo a giustificare, nella nuova e diversa situazione, la sussistenza dei presupposti del provvedimento, così da far emergere la decisività dei contenuti cognitivi eterogenei valutati (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837-01 Sez. 1, n. 53625 del 27/10/2017, Franco, Rv. 272168-01; Sez. 6, n. 23040 del 07/12/2016, dep. 2017, Brandonisio, Rv. 270482-01). In breve, all'assimilazione funzionale tra l'istituto della confisca estesa e la confisca misura di prevenzione - che pure da tempo ha determinato, in via interpretativa, il riconoscimento della esistenza del rimedio 'revocatorio' anche in riferimento alle statuizioni di confisca estesa emesse in ambito penale, in presenza della allegazione di nova di carattere patrimoniale (elementi di fatto non acquisiti né valutati nel primo giudizio) tali da comportare la necessaria rivalutazione della base fattuale che ha determinato l'emissione della statuizione di confisca (cfr. ad es. Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634-01, in motiv. § 3.3) - non corrisponde una assimilazione di disciplina su tutti i fronti esecutivi. 2.2. Come già affermato da questa Corte, su analoga eccezione sollevata con riferimento al sequestro preventivo a fini di confisca allargata sotto l'omologo precedente regime di cui all'art. 12-sexies, comma 4, d.l. n. 306 del 1992, «l'avere il legislatore specificamente circoscritto il richiamo, nel testo a suo tempo introdottovi dall'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'ambito delle disposizioni richiamate, identificandole in quelle "in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati", porta inevitabilmente ad escludere che il rinvio possa intendersi esteso al disposto dell'art. 24 d.lgs. 159 del 2011, la cui sfera di operatività è limitata alla disciplina del procedimento applicativo della confisca: mentre all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati è dedicato, nel medesimo decreto legislativo, il titolo III, capi I (amministrazione), II (gestione) e III (destinazione), comprendente gli articoli da 35 a 50» (in termini, Sez. 5, n. 9279 del 14/10/2014, dep. 2015, Pedata, Rv. 263055-01, in motiv. § 2.1). 2.3. Ciò premesso e ribadito in punto di diversità della natura, delle tempistiche applicative e dei presupposti della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240-bis cod. pen. rispetto alla confisca di prevenzione, il secondo motivo di ricorso - benché suggestivo - risulta privo di fondamento giuridico, alla stregua del precedente surrichiamato (Sez. 5, n. 9279 del 14/10/2014, dep. 2015, Pedata, cit.) e, al contempo, non si confronta con gli argomenti - congrui e puntuali - con i quali il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non applicabile l'invocato disposto di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, siccome operante solo per la diversa ipotesi della confisca di prevenzione, che, giustappunto, «ha presupposti e requisiti normativi diversi (tra cui, in un'ottica spiccatamente special-preventiva, la pericolosità sociale del soggetto e/o il suo stato di mero indiziato - non condannato - di particolari reati, da qui la previsione della temporaneità dell'efficacia del relativo sequestro)» (pag. 1). Come opportunamente ricorda l'impugnata ordinanza, la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. deve essere eseguita, secondo il rinvio operato dall'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. (come inserito dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 21 del 2018 e succ. moddd., che, per ragioni di coerenza sistematica, ha disciplinato in modo omogeneo ed organico la materia, all'esito della "codificazione" della confisca allargata), applicando le disposizioni di cui al titolo IV del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011 e "le disposizioni previste dal medesimo decreto in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro", «cioè applicando, da un lato, le disposizioni di cui agli artt. 35 ss. (di cui al Titolo III del libro I del citato decreto, espressamente rubricato "L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati"), dall'altro, quella di cui all'art. 21 dello stesso decreto (rubricato testualmente "esecuzione del sequestro"), ma non anche la diversa disposizione di cui all'ari. 24, che invece è espressamente rubricata "confisca" e, in quanto tale, non può che fare riferimento esclusivamente allo specifico provvedimento ablatorio adottato come misura di prevenzione patrimoniale, ivi specificamente disciplinata dal legislatore del codice antimafia». Trattasi di considerazioni ineccepibili in punto di diritto, nonché pienamente esaustive e satisfattive dal punto di vista della loro congruenza motivazionale, donde l'infondatezza del lamentato vizio. 2.4. Oltretutto, l'ordinanza impugnata si cura di precisare - con argomentazioni esenti da vizi rilevabili in questa sede perché giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie - che «alcuna disposizione di legge o principio generale dell'ordinamento è stata precipuamente indicat[a] a sostegno della paventata perdita di efficacia di un provvedimento di sequestro preventivo in assenza di una materiale apprensione dei beni entro un determinato lasso temporale, non previsto dalla legge processuale, e non essendo a ciò sufficiente il paventato "venir meno dell'interesse all'esercizio della pretesa punitiva (in senso lato) dello Stato, collegato al mero "decorso del tempo", ciò che invece rileva nell'ordinamento penale, almeno allo stato, soltanto per l'istituto di diritto penale sostanziale della prescrizione dei reati, come specifica causa di estinzione degli stessi» (pag. 2). La rassegnata conclusione è, anzitutto, conforme alla natura "non penale" ma meramente ripristinatoria della confisca di prevenzione, acclarata da consolidati orientamenti costituzionali (ad es. Corte cost. n. 24 del 2019), convenzionali (ad es. Corte EDU, 21/06/2025, Garofalo contro Italia, secondo la quale non operano le garanzie della presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU e del ne bis in idem di cui all'art. 4 Prot. 7 CEDU) e di legittimità, anche a livello massimamente nomofilattico (da ultimo, cfr. Sez. U, del 2649 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo e altri, in motiv. § 8; Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01). Inoltre, è in linea col succitato precedente di questa Corte secondo il quale, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non è previsto un termine entro cui deve essere disposta, a pena di inefficacia della misura cautelare, la confisca dei beni sottoposti al vincolo, non trovando applicazione quanto dettato in tema di misure di prevenzione dall'art. 24, comma secondo, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (in termini, Sez. 5, n. 9279 del 14/10/2014, dep. 2015, cit., 263055-01). 2.5. Né alcuna disparità di trattamento può fondatamente invocarsi in ragione della mancata applicazione (estensiva) dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., attesa, giustappunto, la differente natura dei due istituti ablatori e la difersità di presupposti applicativi, le cui tempistiche, ad onta dei rilievi difensivi, non suscettibili di comparazione agli effetti dell'art. 3 Cost., dato che il sequestro preventivo a fini di confisca (anche allargata) di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. si inserisce nel procedimento penale, nel quale la necessità di accertare la responsabilità dell'imputato con piena cognizione - e col grado di certezza imposto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. - richiede tempi di ben maggiore ampiezza rispetto alla sommarietà del procedimento di prevenzione (cfr. Sez. 5, n. 9279 del 14/10/2014, cit., in motiv. § 2.2). Neppure gioverebbe richiamarsi al principio nulla poena sine lege, che - prima ancora che nella Convenzione EDU, epperò non operante nella materia prevenzionale (v. supra § 2.3) - è sancito dall'art. 1 cod. pen., atteso che la norma di cui al già citato art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 regola, in termini processuali e non sostanziali, i tempi di applicazione di una misura della quale il sistema previgente già prevedeva l'applicazione e che oltre tutto, come dianzi osservato, opera in un ambito diverso da quello del procedimento penale (cfr., ancora, Sez. 5, n. 9279 del 14/10/2014, cit., in motiv. § 2.2). 2.6. Conclusivamente, il secondo motivo ricorso va rigettato, dovendosi affermare il principio di diritto secondo il quale l'applicabilità, ai sensi dell'art. 104- bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. del disposto di cui all'art. 21 d.lgs. n. 159 del 2021 non implica l'applicabilità anche del disposto di cui al successivo art. 24 d.lgs. cit., laddove prevede la sopravvenuta inefficacia della misura reale per mancata tempestiva immissione nel possesso nei beni sequestrati dopo un anno e sei mesi, non essendo previsto un termine entro cui deve essere disposta, a pena di inefficacia della misura