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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 febbraio 2020

Cassazione n. 34656/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 28559-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I l'I, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimati - avverso la sentenza n. 37101/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 28559 sez.

M1 - ud. 15-06-2021 -2- Rg 28559/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del GdP di Roma in data 5 febbraio 2020, che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, emesso in data 9.6.2019, per essere egli privo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 112 c.p.c. e nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il GdP motivato solo sulla circostanza incontestata della mancanza del permesso di soggiorno, omettendo «di decidere in merito ai motivi di ricorso formulati, non avendo esaminato nella sostanza la censura articolata»; con il secondo motivo, egli deduce violazione degli artt. 13, co. 3, del d.lgs n. 286 del 1998, 3 della legge n. 241 del 1990 e 12 della Direttiva 115/2008/CE, per non avere il GdP motivato o per avere esposto una motivazione incomprensibile.

Entrambi i motivi sono inammissibili, a norma dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

L'ordinanza impugnata con cui il GdP ha rigettato il ricorso è sufficientemente motivata in ragione del fatto che il cittadino straniero è privo di permesso di soggiorno, circostanza quest'ultima incontestata e idonea di per sé a giustificare il titolo espulsivo, esplicitato nel decreto di espulsione, di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), del d.lgs n. 286 del 1998.

La doglianza, inoltre, è priva di specificità, ex art. 366, n. 4 e 6, c.p.c., non precisandosi in modo comprensibile quali fossero le ulteriori censure cui il GdP non avrebbe risposto e in che termini queste sarebbero state decisive ai fini di un esito diverso dell'impugnazione.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l'Amministrazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 15 giugno 2021 Il resident( DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28559-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I l'I, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimati - avverso la sentenza n. 37101/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28559 sez. M1 - ud. 15-06-2021 -2- Rg 28559/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del GdP di Roma in data 5 febbraio 2020, che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, emesso in data 9.6.2019, per essere egli privo del permesso di soggiorno. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 112 c.p.c. e nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il GdP motivato solo sulla circostanza incontestata della mancanza del permesso di soggiorno, omettendo «di decidere in merito ai motivi di ricorso formulati, non avendo esaminato nella sostanza la censura articolata»; con il secondo motivo, egli deduce violazione degli artt. 13, co. 3, del d.lgs n. 286 del 1998, 3 della legge n. 241 del 1990 e 12 della Direttiva 115/2008/CE, per non avere il GdP motivato o per avere esposto una motivazione incomprensibile. Entrambi i motivi sono inammissibili, a norma dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. L'ordinanza impugnata con cui il GdP ha rigettato il ricorso è sufficientemente motivata in ragione del fatto che il cittadino straniero è privo di permesso di soggiorno, circostanza quest'ultima incontestata e idonea di per sé a giustificare il titolo espulsivo, esplicitato nel decreto di espulsione, di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), del d.lgs n. 286 del 1998. La doglianza, inoltre, è priva di specificità, ex art. 366, n. 4 e 6, c.p.c., non precisandosi in modo comprensibile quali fossero le ulteriori censure cui il GdP non avrebbe risposto e in che termini queste sarebbero state decisive ai fini di un esito diverso dell'impugnazione. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l'Amministrazione svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 15 giugno 2021 Il resident( DEP
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