CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11341/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23403-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 264/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/03/2017 R.G.N. 388/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] docente Reiterazione contratto a termine Risarcimento danni R.G.N.23403/2017 Cron. Rep. Ud.04/04/2024 CC 1. la Corte d’Appello di Torino, adita con appello principale dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, accertata l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi fra le parti a partire dal 1984, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato in 15 mensilità della retribuzione globale di fatto spettante in relazione all’ultimo rapporto di lavoro dedotto in ricorso, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio nei limiti della prescrizione quinquennale e, quindi, a far tempo dal 15 luglio 2004; 2. la Corte territoriale ha richiamato in premessa i principi di diritto affermati da questa Corte a partire dalla sentenza n. 22552del 2016 e, dato atto dell’avvenuto pensionamento del Cotti che aveva impedito la stabilizzazione del rapporto ex legen. 107/2015, ha rilevato che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta in quanto l’originario ricorrente, sulla base dei contratti a termine in atti, aveva prestato l’attività lavorativa di docente presso istituti scolastici diversi, sicché non poteva essere ravvisato il dedotto abuso; 3. il giudice d’appello ha ritenuto, invece, infondato l’appello del Ministero proposto avverso il capo della sentenza che aveva accertato il diritto alla progressione professionale e, in relazione alla condanna pronunciata a detto titolo, ha accolto in parte l’impugnazione incidentale, perché l’atto interruttivo della prescrizione andava individuato nella richiesta del tentativo di conciliazione comunicata anche al Ministero e non nella data di riunione del collegio e, pertanto, non erano prescritti i ratei relativi al periodo 24 gennaio 2004/15 luglio 2004, data, quest’ultima, erroneamente indicata nella pronuncia impugnata; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali il M.I.U.R. ha opposto difese con controricorso all’esito della rinnovazione della notifica, disposta con ordinanza pronunciata nell’adunanza camerale del 12 luglio 2022; 5. con successiva ordinanza interlocutoria n. 23116 del 28 luglio 2023 la causa è stata nuovamente rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sull’individuazione del dies a quorilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione nei rapporti a tempo determinato stipulati dalle [OSCURATO:PERSONA]; 6. il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. in date 1° luglio 2022, 5 maggio 2023 e 25 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999 nonché dell’art. 1218 cod. civ. e addebita, in sintesi, al giudice d’appello di avere disatteso i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552del 2016, omettendo di compiere il necessario accertamento sulla natura delle supplenze intercorse fra le parti e valorizzando erroneamente un’unica circostanza, ossia l’avere prestato servizio presso istituti scolastici sempre diversi,di per sé non decisiva ed inoltre smentita dagli atti; 1.1. deduce che dalla documentazione depositata risultava che gli incarichi erano stati conferiti dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo negli anni scolastici 2002/2003, 2005/2006, 2009/2010 e 2010/2011, sicché, trattandosi di incarichi annuali reiterati per oltre 36 mesi, non poteva essere esclusa l’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinatoné poteva essere negato il diritto al risarcimento del danno, da liquidare sulla base dei principi enunciati da Cass. S.U. n. 5072del 2016; 2. con la seconda censura, ricondotta ai vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente torna a denunciare la violazione dell’art. 4 della legge n. 124/1999, alla quale affianca la violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ. e sostiene che anche in relazione alle supplenze conferite sino al 30 giugno, ossia al termine delle attività didattiche, dalla documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che alle assunzioni a tempo determinato l’amministrazione scolastica aveva fatto ricorso per sopperire ad esigenze permanenti e non per far fronte ad assenze temporanee del personale docente; 3. con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2935 cod. civ., perché la domanda di equiparazione stipendiale agli insegnanti di pari anzianità assunti con contratto a tempo indeterminato è soggetta alla prescrizione decennale e non quinquennale, in quanto si fa valere una pretesa di carattere risarcitorio, fondata sulla mancata attuazione della direttiva 1999/70/CE; 4. i primi due motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; la Corte territoriale ha richiamato in premessa i principi di diritto enunciati da Cass. n. 22552/2016 e da numerose pronunce, coeve e successive,conformi, secondo cui: a) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedree posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;b) nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. di questa Corte n. 5072 del 2016; c) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima; 4.2. peraltro dei richiamati principi non ha fatto corretta applicazione nella fattispecie, incorrendo nel vizio di sussunzione denunciato nel primo motivo, perché, quanto alla fattispecie oggetto di causa, il giudice d’appello si è limitato a rilevare che«[OSCURATO:PERSONA], anche se non è mai stato stabilizzato ed è andato in pensione dopo aver sempre svolto attività come supplente, ha sempre operato in base ai contratti a termine stipulati ed in atti consecutivamente presso istituti scolastici diversi, dunque non è ravvisabile l’abuso nei sensi delineati dalla S.C.»; così ragionando la Corte territoriale ha finito per condurre l’accertamento sulla sussistenza o meno in concreto dell’abuso assumendo un parametro giuridicamente errato, perché ha valorizzato unicamente l’avvenuta utilizzazione presso istituti scolastici diversi (peraltro contestata dal ricorrente), che non assume alcun rilievo quanto alle supplenze annuali (ossia quelle conferite sino al 31 agosto dell’anno scolastico in discussione) mentre è solo uno degli indici da apprezzare ai fini dell’uso distorto delle supplenze sino al termine delle attività didattiche (ossia sino al 30 giugno dell’anno scolastico); nessuna valutazione risulta compiuta sulla durata e sulla qualificazione dei singoli incarichi, sicché, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la pronuncia deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che dovrà procedere ad un nuovo esame del merito, facendo applicazione dei principi richiamati in premessa; 5. è invece infondato il terzo motivo di ricorso,perché la sentenza impugnata è conforme all’orientamento consolidato espresso da questa Corte secondo cui «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (cfr. fra le tante Cass. n. 10219/2020; Cass. n. 12443/2020; Cass. n. 12503/2020; Cass. n. 4194/2021); 5.1. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione, condivisa dal Collegio, si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l’azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l’assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta;5.2. se ne è tratta la conseguenza che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall’art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» e dal n. 5 in relazione alle «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è quest’ultimo il termine che vale per l’obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile; 6. sempre in tema di prescrizione, richiamato quanto già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria in merito alla rilevanza della questione, va detto che le Sezioni Unite con la recente pronuncia n. 36197/2023, nel confermare l’orientamento già espresso da questa Sezione Lavoro a partire da Cass. n. 10219/2020, hanno affermato che «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anchein caso successione di contratti a termine -decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica. »; non merita, quindi, censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto parzialmente prescritto il credito azionato ex clausola 4 dell’accorso quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;7. in via conclusiva meritanoaccoglimento i soli primi due motivi di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, da condurre nel rispetto dei principi richiamati al punto 4, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in rela