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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 07702/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8955/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e MARIONCINI Eleonora, elettivamente domiciliate in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 47, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex legein Roma, via de i Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 3/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8955/2019 Cron.

Rep.

Ud.02/03/2023 CC– Aula B rilevato i difensori delle ricorrenti hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da tutte le clienti e notificate al controricorrente, dichiarando di non avere più interesse alla domanda; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica la compensazione, anche in mancanza di diversa istanza da parte del Ministero controricorrente successiva alla notificazione dell’atto abdicativo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8955/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e MARIONCINI Eleonora, elettivamente domiciliate in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 47, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono per procure speciali allegate in calce al ricorso; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati ex legein Roma, via de i Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio del 3/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8955/2019 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B rilevato i difensori delle ricorrenti hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte da tutte le clienti e notificate al controricorrente, dichiarando di non avere più interesse alla domanda; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che –pur in mancanza di accettazione delle rinunce ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c. – l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica la compensazione, anche in mancanza di diversa istanza da parte del Ministero controricorrente successiva alla notificazione dell’atto abdicativo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente giudi
Sentenza Cassazione n. 07702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris