CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; »oA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi la eccepita nullità sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., avendo il difensore presentato tempestivamente i motivi effettivamente attinenti al contenuto motivazionale del provvedimento impugnato. Ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza in base al quale, a prescindere dalla sopravvenuta nomina di altro difensore «la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali s intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione», (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01). Ritenuto che il terzo motivo è generico in quanto il ricorrente si è limitato a enunciare il principio di diritto in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee senza alcun riferimento alla vicenda concerta e all'apparato argomentativo a sostegno della decisione. Ritenuto che il quarto ed ultimo motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare la dosimetria della pena, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 da cui si evince la rilevanza attribuita, oltre che al dolo, al numero delle armi detenute). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febb