CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il ricorso è stato tardivamente proposto: la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di sessanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 13 luglio 2021; il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza iniziava a decorre il 17 luglio 2021 e, tenuto conto del periodo di sospensione nel periodo feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742), scadeva il 1° ottobre 2021; il ricorso è stato presentato solo il 27 ottobre 2021; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente