CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00675/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11500/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 33; –controricorrenti – USD [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Oggetto: imposte dirette ed IVA - agevolazioni fiscali - associazioni sportive dilettantistiche avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 640/2/17, depositata il 31 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 239/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto i ricorsi proposti da USD [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006-2007. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che la sentenza appellata risultava corretta, in quanto puntualmente riscontrante le prove documentali allegate dai contribuenti e che comunque le irregolarità contabili accertate in sede di verifica non potevano implicare l'esclusione dell' associazione contribuente dai benefici fiscali di cui alla legge 398/1991, trattandosi di violazioni meramente formali, al più suscettibili di sanzione amministrativa. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'USD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Considerato che: Nelle more del giudizio il difensore dei ricorrenti ha depositato domande di definizione della controversia ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, unitamente alle quietanze di pagamento delle prime rate. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi di detta disposizione legislativa, commi 197-198, con spese a carico delle parti anticipatarie. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spes