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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40791/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] \ Ci O ( \jE: Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ~re Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 11/10/2021 con la quale, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Marsala emessa in data 17/12/2020, è stata ridotta la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furti aggravato e confermata la condanna per Sammartano e Crincione, lamentando, il primo , illogicità della motivazione per l'erronea valutazione della prove ; il secondoiviolazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione e sul diniego delle attenuanti generiche, con richiesta di estensione dei motivi di impugnazione non strettamente personali dei coimputati; il terzo, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 648 c. 3 c.p.

Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello ( cfr. pagg. 7 e 8).

Considerato che sono inammissibili perchè reiterative, le censure difensive di Sammartano : la Corte di appello ha spiegato la rilevanza del contributo dell'imputato nella ricettazione della bottiglie sottratte dalle cantine " Donnafugata" ( pag. 9) e , con riferimento all'elemento psicologico, correttamente, ha attribuito significativa rilevanza alla mancata giustificazione dell'acquisto o ricezione della merce rinvenuta nel bar dove lui lavorava e la mancata esibizione di corrispondenti fatture o scontrini ( pag. 10), ritenendo di non potere concedere le attenuanti generiche essendo la pena fissata nel minimo edittale, non avendo la difesa prospettato elementi ulteriori idonei a fondare la il trattamento di maggior favore, escludendo anche l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 4 c.p., alla luce della complessiva valutazione del fatto posto in essere in concorso con Crincione ( cfr. pag. 14).

Rilevato che anche Crincione reitera le censure proposte in appello concernenti la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di all'art. 648 c.4 c.p., sul punto la Corte d'appello, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità e valutando complessivamente il fatto, ha escluso che lo stesso, avendo riguardo alle modalità dell'azione ed al valore economico della "res" ricettata, avesse una rilevanza criminosa assolutamente marginale ( pag. 14) (Sez. 2, n. 32832 del 09/05/2007, Rv. 237696; Sez. 2,n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] \ Ci O ( \jE: Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ~re Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 11/10/2021 con la quale, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Marsala emessa in data 17/12/2020, è stata ridotta la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furti aggravato e confermata la condanna per Sammartano e Crincione, lamentando, il primo , illogicità della motivazione per l'erronea valutazione della prove ; il secondoiviolazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione e sul diniego delle attenuanti generiche, con richiesta di estensione dei motivi di impugnazione non strettamente personali dei coimputati; il terzo, violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 648 c. 3 c.p. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello ( cfr. pagg. 7 e 8). Considerato che sono inammissibili perchè reiterative, le censure difensive di Sammartano : la Corte di appello ha spiegato la rilevanza del contributo dell'imputato nella ricettazione della bottiglie sottratte dalle cantine " Donnafugata" ( pag. 9) e , con riferimento all'elemento psicologico, correttamente, ha attribuito significativa rilevanza alla mancata giustificazione dell'acquisto o ricezione della merce rinvenuta nel bar dove lui lavorava e la mancata esibizione di corrispondenti fatture o scontrini ( pag. 10), ritenendo di non potere concedere le attenuanti generiche essendo la pena fissata nel minimo edittale, non avendo la difesa prospettato elementi ulteriori idonei a fondare la il trattamento di maggior favore, escludendo anche l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 4 c.p., alla luce della complessiva valutazione del fatto posto in essere in concorso con Crincione ( cfr. pag. 14). Rilevato che anche Crincione reitera le censure proposte in appello concernenti la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di all'art. 648 c.4 c.p., sul punto la Corte d'appello, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità e valutando complessivamente il fatto, ha escluso che lo stesso, avendo riguardo alle modalità dell'azione ed al valore economico della "res" ricettata, avesse una rilevanza criminosa assolutamente marginale ( pag. 14) (Sez. 2, n. 32832 del 09/05/2007, Rv. 237696; Sez. 2,n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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