CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 15/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 15/11/2019, aveva riconosciuto il Rikaoi colpevole dei delitti di tentata rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena di anni uno,mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle attenuanti generiche, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., potendo costituire un indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla 6) capacità a delinquere (Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108) e ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229). Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto di dover riconoscere alla confessione una rilevanza minima, in quanto non costituente segno univoco di resipiscenza poichè intervenuta in un contesto probatorio segnato dalla flagranza. Né siffatta valutazione può ritenersi inficiata in senso decisivo dall'omesso riferimento alla contestuale chiamata in correità del coimputato, atteso il complessivo apprezzamento della condotta processuale operato dai giudici d'appello, i quali hanno evidenziato il ruolo d'autore materiale della condotta rivestito dal prevenuto e le modalità del fatto che attestano una rilevante intensità del dolo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]