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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 26424/2026

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e di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 31/03/2026, il Tribunale di Catanzaro rigettava larichiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] control’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro avevaapplicato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere peressere egli gravemente indiziato del reato di indebito utilizzo continuato, daparte di soggetto detenuto, di un telefono cellulare (art. 391-ter, terzo comma,cod. pen.), aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare la cosca di‘ndrangheta “[OSCURATO:PERSONA]-Nicoscia” (capo 7), e per essere sussistente il pericolo checommettesse delitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro,ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125, comma3, dello stesso codice, l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 273 e292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e il«correlato vizio della motivazione, apparente e manifestamente illogica», conriguardo alla ritenuta gravità indiziaria della circostanza aggravante dell’essere ildelitto stato commesso al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso.2.1.1.

Dopo avere argomentato la natura soggettiva di tale circostanzaaggravante e la sua caratterizzazione in termini di dolo intenzionale, ilComberiati, sotto un primo profilo, lamenta che, «quanto all’eccepito difetto diautonoma valutazione del Gip», il Tribunale di Catanzaro, «lungi dal colmare ildeficit motivazionale denunciato, ha reso a sua volta una motivazionemeramente adesiva», atteso che ha affermato di operare «integrale rinvio altitolo cautelare» (ottava e nona riga della pag. 2 dell’ordinanza impugnata) e difare «ricorso alla motivazione per relationem» (penultimo capoverso della pag. 2dell’ordinanza impugnata).2.1.2.

Quanto al “merito” dei gravi indizi della circostanza aggravante, ilricorrente denuncia che gli elementi che sono stati valorizzati dal Tribunale diCatanzaro – costituiti dalle circostanze che, nelle conversazioni intercettate,[OSCURATO:PERSONA] utilizzava il plurale per indicare i soggetti che avrebbe messoin contatto con il grossista di sostanze stupefacenti che era stato procurato dalComberiati («i suoi», «la famiglia nostra»), si parlava di cifre e di quantitativielevati, e il [OSCURATO:PERSONA] aveva una volta chiesto al [OSCURATO:PERSONA] se poteva consentirea una donna “dei [OSCURATO:PERSONA]” (cioè di coloro che avrebbero procurato lostupefacente) il cambio di € 1.000.000,00 in banconote da € 500,00 –,sarebbero idonei a dimostrare il necessario dolo intenzionale.Il Tribunale di Catanzaro avrebbe poi tratto dal movente egoistico cheanimava il [OSCURATO:PERSONA] – quello di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] un lautocompenso per la sua intermediazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](che era detenuto nello stesso istituto nel quale era ristretto il [OSCURATO:PERSONA]) –,cioè da un elemento «strutturalmente incompatibile con il dolo intenzionale diagevolazione», «la conferma dell’aggravante», con una motivazione, perciò,apparente e manifestamente illogica.Il Tribunale del riesame avrebbe anche travisato la prova – oltre che laquestione che era stata prospettata dalla difesa – là dove non si sarebbeavveduto di come il contenuto delle intercettazioni restituisse un interesse«dell’agevolato», cioè di [OSCURATO:PERSONA], meramente personale o, al più, deisuoi stretti congiunti, in particolare, i figli.

Nell’ordinanza impugnata nonrisulterebbe alcun accenno a un coinvolgimento di soggetti estranei alla famiglianaturale di [OSCURATO:PERSONA], «il quale si muove esclusivamente per un suoproblema di natura economica e con l’intento di avviare un’attività illecita».Il Tribunale di Catanzaro avrebbe altresì omesso di considerare che «non viè in atti – e l’ordinanza non ne indica alcuna – una sola captazione dalla qualepossa inferirsi che il [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza del programma criminoso, dellastruttura o dei fini ultimi del sodalizio, ovvero che intendesse contribuire alla suaforza di intimidazione o alla sua fama criminale».La condotta dell’indagato, come descritta dallo stesso Tribunale, siesaurirebbe «in una intermediazione episodica e fungibile, dettata dalla meracontingenza della co-detenzione a Livorno con il [OSCURATO:PERSONA]», e «la figura delfacilitatore estemporaneo, mosso da interesse economico personale», sarebbe«quanto di più distante possa darsi rispetto al dolo intenzionale di agevolazionemafiosa», con la conseguenza che la motivazione sarebbe apparente, in quanto«fondata sulla sola caratura criminale del ricorrente e degli interlocutori».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneaapplicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, commi 1, 2 e 3, dellostesso codice, con riguardo alla ritenuta «sussistenza, concretezza ed attualitàdelle esigenze cautelari ed al giudizio di adeguatezza e proporzionalità dellacustodia in carcere».L’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen.,alla stregua di quanto rappresentato con il primo motivo, comporterebbe il venirmeno della presunzione prevista dal comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., «conconseguente obbligo di rivalutare l’intero quadro cautelare».In ogni caso, a prescindere da tale esclusione, la motivazione dellasussistenza delle esigenze cautelari sarebbe apparente, atteso che il Tribunale diCatanzaro, con l’ancorarla alla caratura criminale dell’indagato, alle risultanze delsuo certificato dei carichi pendenti e alla gravità della condotta, avrebbe«risol[to] la prognosi in un giudizio di pericolosità “per riflesso”, derivante dallastatura criminale dei coindagati e dal titolo di reato, in spregio all’obbligoindividualizzante».Il Tribunale di Catanzaro avrebbe pretermesso gli elementi idonei a superarela presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., in particolare, glielementi che: a) all’epoca dei fatti, egli era detenuto per altra causa, e«che neutralizza ab origine il dedotto pericolo di reperimento di ulterioridispositivi di comunicazione»; b) la condotta delittuosa era circoscrittatemporalmente dal 30/05/2024 al 21/10/2024 e spazialmente all’interno dellaCasa circondariale di Livorno, era «ormai trascorso un rilevante lasso temporaledai fatti, senza l’emersione di alcun nuovo elemento indiziario» e «la specificacontingenza che rese materialmente possibile la condotta – la co-detenzione conil fornitore [OSCURATO:PERSONA] – è cessata ed è obiettivamente irriproducibile».Ne discenderebbe che non si poteva ritenere l’attualità del periculumlibertatis.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n.11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e alquale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce piùrecenti della Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Più in generale, con riguardo all’illogicità della motivazione, si deve ricordareche l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali.

L’illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01.

In senso analogo, Sez.

U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).2.

Rammentati tali principi, il primo motivo è manifestamente infondatosotto entrambi i profili in cui è stato articolato.2.1.

Quanto al primo di tali profili, la manifesta infondatezza dello stessodiscende immediatamente dal fatto che la Corte di cassazione ha più volteribadito che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, l’ordinanzacautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità,l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari,con riguardo alla sola decisione del giudice che emette la misura inaudita alteraparte, per garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato larichiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 12536 del 19/12/2025, dep. 2026,Cordì, Rv. 289714-01; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603-01;Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01).2.2.

Quanto al secondo profilo del motivo, che attiene al “merito” dei graviindizi della circostanza aggravante cosiddetta dell’agevolazione mafiosa, occorrerammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza“Chioccini” (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01), hanno chiarito che tale circostanza aggravante ha natura soggettiva ed ècaratterizzata da dolo intenzionale e che nel reato concorsuale si applica alconcorrente non animato da tale scopo che risulti consapevole dell’altrui finalità.Posto tale principio, affermato dalle Sezioni unite, si deve osservare che ilTribunale di Catanzaro ha ritenuto l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di agevolare lacosca “[OSCURATO:PERSONA]-Nicoscia” sulla base degli elementi che, nelle conversazioniintercettate, [OSCURATO:PERSONA] utilizzava il plurale per indicare i soggetti cheavrebbe messo in contatto con il grossista di sostanze stupefacenti che era statoprocurato dal [OSCURATO:PERSONA] («i suoi», «la famiglia nostra»), si parlava di cifre e diquantitativi elevati, e il [OSCURATO:PERSONA] aveva una volta chiesto al [OSCURATO:PERSONA] se potevaconsentire a una donna “dei [OSCURATO:PERSONA]” (cioè di coloro che avrebbero procurato lostupefacente) il cambio di € 1.000.000,00 in banconote da € 500,00.La valutazione di tali elementi come indizianti della consapevolezza delComberiati di supportare – con la propria condotta di intermediazione tra il suocompagno di carcere [OSCURATO:PERSONA], che era in grado di procurare grossiquantitativi di sostanza stupefacente, e [OSCURATO:PERSONA] – non il solo PasqualeManfredi, ma la cosca alla quale lo stesso apparteneva e che ne portava il nome,e che in quel momento necessitava di un nuovo canale di rifornimento dellacocaina, risulta congrua rispetto ai canoni della logica, oltre che esente daviolazioni di legge, con la conseguenza che, alla stregua dei principi che si sonoricordati al punto 1, essa non è censurabile in questa sede.Che, poi, il riferimento, fatto da [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettateconversazioni con il [OSCURATO:PERSONA], ai «suoi» e alla «famiglia nostra» non fosse dainterpretare come un riferimento alla cosca alla quale apparteneva il [OSCURATO:PERSONA],come ritenuto dal Tribunale di Catanzaro, ma alla famiglia «“naturale”» dellostesso [OSCURATO:PERSONA], come sostiene il ricorrente, è questione che, attenendoall’interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, è rimessaall’esclusiva competenza del giudice del merito, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in questa sede (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2,n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01), in assenza di profili dimanifesta illogicità o di irragionevolezza della motivazione con cui le stesseconversazioni sono state recepite dal Tribunale di Catanzaro.Quanto, poi, all’elemento che il [OSCURATO:PERSONA] stava perseguendo anche loscopo di trarre dal fatto criminoso un vantaggio proprio, cioè quello di ottenereda [OSCURATO:PERSONA] un lauto compenso per la sua opera di intermediazione tralo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto è sostenuto nelricorso, il Tribunale di Catanzaro non ha tratto da tale elemento «la confermadell’aggravante», ma ha solo fatto corretta applicazione del principio, che ècostantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la circostanzaaggravante dell’agevolazione mafiosa è configurabile anche nel caso in cuil’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fattocriminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l’interessedella cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713.-01).2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Si deve anzitutto osservare che, come è stato correttamente affermato dalTribunale di Catanzaro, nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza diun delitto commesso al fine di agevolare l’attività di una delle associazionipreviste dall’art. 416-bis cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della custodia cautelare incarcere, che è prevista dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.Secondo l’orientamento della Corte di cassazione che il Collegio ritiene dicondividere, tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generalestabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolocautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., lasuddetta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, nondesumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteridi attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-02).Pertanto, in tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa dipericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determina, inchiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di darconto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni diesclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamenteevincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01).Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro ha congruamente riscontratol’assenza di ragioni di esclusione del periculum libertatis e ha, anzi, di più,logicamente argomentato come la gravità della specifica condotta delittuosa,commessa quanto il [OSCURATO:PERSONA] era già sottoposto alla custodia cautelare incarcere, utilizzando indebitamente un telefono cellulare per programmare altrependeva un processo per partecipazione ad associazione di tipo mafioso,costituissero pregnanti elementi tali da fare ritenere concreto e attuale il pericoloche potesse commettere delitti della stessa specie, fronteggiabile solo con la“massima” misura carceraria, atteso che quella meno grave degli arrestidomiciliari non era idonea a precludere la ripetizione della condotta criminosa eavrebbe comportato il reinserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio che costituiva ilcontesto criminale nel quale si era palesata la sua pericolosità.Tale motivazione, anche qualora si volesse prescindere dalla doppiapresunzione relativa che è applicabile nel caso di specie, risulta del tuttocongrua, logica ed esente da vizi.Quanto agli elementi che sono stati indicati dal ricorrente a sostegnodell’esclusione del periculum libertatis, si deve osservare che: a) la sussistenzadella gravità indiziaria del delitto per cui si procede dimostra che, contrariamentea quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], lo stato di detenzione non «neutralizza»affatto il «pericolo di reperimento di ulteriori dispositivi di comunicazione»; b) ilfatto che sia venuto meno il fatto contingente della co-detenzione con FrancescoMarando non esclude che l’indagato possa commettere delitti «della stessaspecie» di quello per cui si sta procedendo.3.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso vengadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 31/03/2026, il Tribunale di Catanzaro rigettava larichiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] control’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro avevaapplicato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere peressere egli gravemente indiziato del reato di indebito utilizzo continuato, daparte di soggetto detenuto, di un telefono cellulare (art. 391-ter, terzo comma,cod. pen.), aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare la cosca di‘ndrangheta “[OSCURATO:PERSONA]-Nicoscia” (capo 7), e per essere sussistente il pericolo checommettesse delitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro,ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125, comma3, dello stesso codice, l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 273 e292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e il«correlato vizio della motivazione, apparente e manifestamente illogica», conriguardo alla ritenuta gravità indiziaria della circostanza aggravante dell’essere ildelitto stato commesso al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso.2.1.1. Dopo avere argomentato la natura soggettiva di tale circostanzaaggravante e la sua caratterizzazione in termini di dolo intenzionale, ilComberiati, sotto un primo profilo, lamenta che, «quanto all’eccepito difetto diautonoma valutazione del Gip», il Tribunale di Catanzaro, «lungi dal colmare ildeficit motivazionale denunciato, ha reso a sua volta una motivazionemeramente adesiva», atteso che ha affermato di operare «integrale rinvio altitolo cautelare» (ottava e nona riga della pag. 2 dell’ordinanza impugnata) e difare «ricorso alla motivazione per relationem» (penultimo capoverso della pag. 2dell’ordinanza impugnata).2.1.2. Quanto al “merito” dei gravi indizi della circostanza aggravante, ilricorrente denuncia che gli elementi che sono stati valorizzati dal Tribunale diCatanzaro – costituiti dalle circostanze che, nelle conversazioni intercettate,[OSCURATO:PERSONA] utilizzava il plurale per indicare i soggetti che avrebbe messoin contatto con il grossista di sostanze stupefacenti che era stato procurato dalComberiati («i suoi», «la famiglia nostra»), si parlava di cifre e di quantitativielevati, e il [OSCURATO:PERSONA] aveva una volta chiesto al [OSCURATO:PERSONA] se poteva consentirea una donna “dei [OSCURATO:PERSONA]” (cioè di coloro che avrebbero procurato lostupefacente) il cambio di € 1.000.000,00 in banconote da € 500,00 –,sarebbero idonei a dimostrare il necessario dolo intenzionale.Il Tribunale di Catanzaro avrebbe poi tratto dal movente egoistico cheanimava il [OSCURATO:PERSONA] – quello di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] un lautocompenso per la sua intermediazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](che era detenuto nello stesso istituto nel quale era ristretto il [OSCURATO:PERSONA]) –,cioè da un elemento «strutturalmente incompatibile con il dolo intenzionale diagevolazione», «la conferma dell’aggravante», con una motivazione, perciò,apparente e manifestamente illogica.Il Tribunale del riesame avrebbe anche travisato la prova – oltre che laquestione che era stata prospettata dalla difesa – là dove non si sarebbeavveduto di come il contenuto delle intercettazioni restituisse un interesse«dell’agevolato», cioè di [OSCURATO:PERSONA], meramente personale o, al più, deisuoi stretti congiunti, in particolare, i figli. Nell’ordinanza impugnata nonrisulterebbe alcun accenno a un coinvolgimento di soggetti estranei alla famiglianaturale di [OSCURATO:PERSONA], «il quale si muove esclusivamente per un suoproblema di natura economica e con l’intento di avviare un’attività illecita».Il Tribunale di Catanzaro avrebbe altresì omesso di considerare che «non viè in atti – e l’ordinanza non ne indica alcuna – una sola captazione dalla qualepossa inferirsi che il [OSCURATO:PERSONA] avesse contezza del programma criminoso, dellastruttura o dei fini ultimi del sodalizio, ovvero che intendesse contribuire alla suaforza di intimidazione o alla sua fama criminale».La condotta dell’indagato, come descritta dallo stesso Tribunale, siesaurirebbe «in una intermediazione episodica e fungibile, dettata dalla meracontingenza della co-detenzione a Livorno con il [OSCURATO:PERSONA]», e «la figura delfacilitatore estemporaneo, mosso da interesse economico personale», sarebbe«quanto di più distante possa darsi rispetto al dolo intenzionale di agevolazionemafiosa», con la conseguenza che la motivazione sarebbe apparente, in quanto«fondata sulla sola caratura criminale del ricorrente e degli interlocutori».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneaapplicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, commi 1, 2 e 3, dellostesso codice, con riguardo alla ritenuta «sussistenza, concretezza ed attualitàdelle esigenze cautelari ed al giudizio di adeguatezza e proporzionalità dellacustodia in carcere».L’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen.,alla stregua di quanto rappresentato con il primo motivo, comporterebbe il venirmeno della presunzione prevista dal comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., «conconseguente obbligo di rivalutare l’intero quadro cautelare».In ogni caso, a prescindere da tale esclusione, la motivazione dellasussistenza delle esigenze cautelari sarebbe apparente, atteso che il Tribunale diCatanzaro, con l’ancorarla alla caratura criminale dell’indagato, alle risultanze delsuo certificato dei carichi pendenti e alla gravità della condotta, avrebbe«risol[to] la prognosi in un giudizio di pericolosità “per riflesso”, derivante dallastatura criminale dei coindagati e dal titolo di reato, in spregio all’obbligoindividualizzante».Il Tribunale di Catanzaro avrebbe pretermesso gli elementi idonei a superarela presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., in particolare, glielementi che: a) all’epoca dei fatti, egli era detenuto per altra causa, e«che neutralizza ab origine il dedotto pericolo di reperimento di ulterioridispositivi di comunicazione»; b) la condotta delittuosa era circoscrittatemporalmente dal 30/05/2024 al 21/10/2024 e spazialmente all’interno dellaCasa circondariale di Livorno, era «ormai trascorso un rilevante lasso temporaledai fatti, senza l’emersione di alcun nuovo elemento indiziario» e «la specificacontingenza che rese materialmente possibile la condotta – la co-detenzione conil fornitore [OSCURATO:PERSONA] – è cessata ed è obiettivamente irriproducibile».Ne discenderebbe che non si poteva ritenere l’attualità del periculumlibertatis.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelaripersonali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n.11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e alquale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce piùrecenti della Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Più in generale, con riguardo all’illogicità della motivazione, si deve ricordareche l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01. In senso analogo, Sez. U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).2. Rammentati tali principi, il primo motivo è manifestamente infondatosotto entrambi i profili in cui è stato articolato.2.1. Quanto al primo di tali profili, la manifesta infondatezza dello stessodiscende immediatamente dal fatto che la Corte di cassazione ha più volteribadito che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, l’ordinanzacautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità,l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari,con riguardo alla sola decisione del giudice che emette la misura inaudita alteraparte, per garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato larichiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 12536 del 19/12/2025, dep. 2026,Cordì, Rv. 289714-01; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603-01;Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01).2.2. Quanto al secondo profilo del motivo, che attiene al “merito” dei graviindizi della circostanza aggravante cosiddetta dell’agevolazione mafiosa, occorrerammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza“Chioccini” (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01), hanno chiarito che tale circostanza aggravante ha natura soggettiva ed ècaratterizzata da dolo intenzionale e che nel reato concorsuale si applica alconcorrente non animato da tale scopo che risulti consapevole dell’altrui finalità.Posto tale principio, affermato dalle Sezioni unite, si deve osservare che ilTribunale di Catanzaro ha ritenuto l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di agevolare lacosca “[OSCURATO:PERSONA]-Nicoscia” sulla base degli elementi che, nelle conversazioniintercettate, [OSCURATO:PERSONA] utilizzava il plurale per indicare i soggetti cheavrebbe messo in contatto con il grossista di sostanze stupefacenti che era statoprocurato dal [OSCURATO:PERSONA] («i suoi», «la famiglia nostra»), si parlava di cifre e diquantitativi elevati, e il [OSCURATO:PERSONA] aveva una volta chiesto al [OSCURATO:PERSONA] se potevaconsentire a una donna “dei [OSCURATO:PERSONA]” (cioè di coloro che avrebbero procurato lostupefacente) il cambio di € 1.000.000,00 in banconote da € 500,00.La valutazione di tali elementi come indizianti della consapevolezza delComberiati di supportare – con la propria condotta di intermediazione tra il suocompagno di carcere [OSCURATO:PERSONA], che era in grado di procurare grossiquantitativi di sostanza stupefacente, e [OSCURATO:PERSONA] – non il solo PasqualeManfredi, ma la cosca alla quale lo stesso apparteneva e che ne portava il nome,e che in quel momento necessitava di un nuovo canale di rifornimento dellacocaina, risulta congrua rispetto ai canoni della logica, oltre che esente daviolazioni di legge, con la conseguenza che, alla stregua dei principi che si sonoricordati al punto 1, essa non è censurabile in questa sede.Che, poi, il riferimento, fatto da [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettateconversazioni con il [OSCURATO:PERSONA], ai «suoi» e alla «famiglia nostra» non fosse dainterpretare come un riferimento alla cosca alla quale apparteneva il [OSCURATO:PERSONA],come ritenuto dal Tribunale di Catanzaro, ma alla famiglia «“naturale”» dellostesso [OSCURATO:PERSONA], come sostiene il ricorrente, è questione che, attenendoall’interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, è rimessaall’esclusiva competenza del giudice del merito, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in questa sede (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2,n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01), in assenza di profili dimanifesta illogicità o di irragionevolezza della motivazione con cui le stesseconversazioni sono state recepite dal Tribunale di Catanzaro.Quanto, poi, all’elemento che il [OSCURATO:PERSONA] stava perseguendo anche loscopo di trarre dal fatto criminoso un vantaggio proprio, cioè quello di ottenereda [OSCURATO:PERSONA] un lauto compenso per la sua opera di intermediazione tralo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto è sostenuto nelricorso, il Tribunale di Catanzaro non ha tratto da tale elemento «la confermadell’aggravante», ma ha solo fatto corretta applicazione del principio, che ècostantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la circostanzaaggravante dell’agevolazione mafiosa è configurabile anche nel caso in cuil’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fattocriminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l’interessedella cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713.-01).2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Si deve anzitutto osservare che, come è stato correttamente affermato dalTribunale di Catanzaro, nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza diun delitto commesso al fine di agevolare l’attività di una delle associazionipreviste dall’art. 416-bis cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della custodia cautelare incarcere, che è prevista dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.Secondo l’orientamento della Corte di cassazione che il Collegio ritiene dicondividere, tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generalestabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolocautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., lasuddetta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, nondesumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteridi attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-02).Pertanto, in tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa dipericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determina, inchiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di darconto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni diesclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamenteevincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01).Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro ha congruamente riscontratol’assenza di ragioni di esclusione del periculum libertatis e ha, anzi, di più,logicamente argomentato come la gravità della specifica condotta delittuosa,commessa quanto il [OSCURATO:PERSONA] era già sottoposto alla custodia cautelare incarcere, utilizzando indebitamente un telefono cellulare per programmare altrependeva un processo per partecipazione ad associazione di tipo mafioso,costituissero pregnanti elementi tali da fare ritenere concreto e attuale il pericoloche potesse commettere delitti della stessa specie, fronteggiabile solo con la“massima” misura carceraria, atteso che quella meno grave degli arrestidomiciliari non era idonea a precludere la ripetizione della condotta criminosa eavrebbe comportato il reinserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio che costituiva ilcontesto criminale nel quale si era palesata la sua pericolosità.Tale motivazione, anche qualora si volesse prescindere dalla doppiapresunzione relativa che è applicabile nel caso di specie, risulta del tuttocongrua, logica ed esente da vizi.Quanto agli elementi che sono stati indicati dal ricorrente a sostegnodell’esclusione del periculum libertatis, si deve osservare che: a) la sussistenzadella gravità indiziaria del delitto per cui si procede dimostra che, contrariamentea quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], lo stato di detenzione non «neutralizza»affatto il «pericolo di reperimento di ulteriori dispositivi di comunicazione»; b) ilfatto che sia venuto meno il fatto contingente della co-detenzione con FrancescoMarando non esclude che l’indagato possa commettere delitti «della stessaspecie» di quello per cui si sta procedendo.3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26424/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris