CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 13689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che nel corso del giudizio di appello, ha prodotto documentazione da cui si evince l'esistenza di un credito di imposta per l'anno 2012 pari a euro 56.669,00 che avrebbe abbattuto la soglia di punibilità. Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione per mancata attivazione dei poteri d'ufficio da parte del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., che avrebbe potuto chiedere riscontro all'Agenzia delle Entrate di quanto asserito dal ricorrente. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il versamento tardivo del tributo non incide sulla configurazione della fattispecie incriminatrice non rilevando quindi il fatto estintivo della pretesa erariale posto in essere successivamente alla consumazione del reato. Peraltro, il giudice ha rilevato che non risulta che l'imputato abbia, sia pure tardivamente versato il tributo evaso, ma che egli ha semplicemente asserito che il credito fosse suscettibile di essere opposto in compensazione in quanto relativo all'iva. Il giudice ha altresì rilevato che ai fini della compensazione dei debiti, il credito deve essere certo, requisito nel caso di specie assente nella prospettazione del ricorrente nei motivi di gravame, e pertanto, nel caso in disamina, non può essere portato in compensazione del debito. In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come l'art 507 cod. proc. pen. ammetta l'integrazione probatoria soltanto ove essa risulti "assolutamente necessaria" ai fini del decidere. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale può ritenersi sussistente il requisito dell'assoluta necessità ove la prova appaia decisiva (Sez. U, 6/11/92, Martin; Cass., 27/9/1997, Papini, Rv. 208009; Cass., 2/12/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 195310), essendo pertanto richiesta una manifesta assoluta necessità della assunzione probatoria ( Cass. 8/11/1993, Capizzi; Cass. 4/6/1997, Tuccio). Dunque, non è censurabile in cassazione, se congruamente motivata, la valutazione della assoluta necessità dell'assunzione della prova, effettuata nel dibattimento di primo grado (Cass., 10/12/1996, Adragna), trattandosi di un apprezzamento fondato su tutte le risultanze probatorie acquisite e ‘Ah rimesso esclusivamente al giudice, che deve assumere le relative determinazioni a seguito di attenta ponderazione e fornendo, al riguardo, adeguata motivazione ( Cass., 3/2/1993, Gatto). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che l'onere della prova del fatto estintivo del reato grava sul ricorrente, e che pertanto è stata correttamente declinata la richiesta di attivazione dei poteri officiosi istruttori di cui all'art. 507 cod. proc. pen. al fine di comprovare, presso l'Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un credito di imposta da porre in compensazione, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che tale credito sia certo e in quanto nell'atto di gravame il ricorrente nulla al riguardo abbia dedotto. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il C