CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 43791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi: a) al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza della condotta di favoreggiamento; b) alla mancata declaratoria di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione; c) al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; d) alla dosimetria della pena; ritenuti il primo, il terzo ed il quarto motivo inammissibili, perché generici e meramente reiterativi di questioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutate con una motivazione adeguata; ritenuto il secondo motivo inammissibile, non essendosi il reato estinto al momento della decisione impugnata per essere stata contestata e ritenuta la circostanza aggravante della recidiva reiterata, infraquinquennale; ritenuto quindi il ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.