CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Fulvio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 634, cod. proc. pen., la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, presentata ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), cod. proc. pen., nell'interesse di TRIPOLI Mario, con riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Messina, con la quale era stata confermata la condanna di costui per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore BUDICA [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice della revisione ha affermato che l'istanza si fondava su prove (relazione di consulenza e relazione tecnica d'indagine redatta da un investigatore privato) le quali, nell'intenzione difensiva, avrebbero dovuto dimostrare che, al momento della consegna dell'immobile (di proprietà del TRIPOLI) ove era avvenuto il fatto (caduta al suolo del BUDICA per mancata messa in sicurezza di una scala in ferro, solo precariamente appoggiata a un soppalco), la scala in questione era ben ancorata al soppalco e la vittima non era caduta dalla scala, ma direttamente dal soppalco; che, tuttavia, tali prove sottendevano a difformi valutazioni, non fondate su tecniche innovative o diverse, traducendosi quindi in un inammissibile apprezzamento critico dei fatti conosciuti e sui quali si erano pronunciati i giudici del merito; che, peraltro, le prove avevano dimostrato la conoscenza, da parte del TRIPOLI, di quanto avveniva all'interno dell'immobile, già prima della formalizzazione del contratto di locazione, avendo egli contattato la vittima per farla accedere al suo interno e dato mandato ad altra ditta per l'esecuzione di lavori nei medesimi locali. n ogni caso e risolutivamente, rilevata la illogicità della spiegazione difensiva per la quale la vittima sarebbe salita su un soppalco senza usare la scala, la Corte territoriale ha rilevato che il TRIPOLI era stato consapevole dell'esecuzione dei lavori all'interno di un locale ove insisteva un solaio dal quale era stata già asportata la ringhiera, cosicché, anche accertando il fatto che la vittima fosse caduta direttamente dal soppalco, le prove allegate non sarebbero state idonee a sovvertire il verdetto di condanna. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla negata rilevanza scriminante delle nuove prove allegate. Secondo il deducente sarebbe errato l'approccio ermeneutico dei giudici di merito, avendo costoro omesso di considerare le sentenze che hanno definito il giudizio, con le quali, a suo dire, sarebbe stato svolto un ragionamento logico-deduttivo per tentare la ricostruzione dei fatti che però non aveva tenuto conto della materiale utilizzabilità della scala ritrovata sul luogo dell'incidente, le nuove prove essendo intese a dimostrare che lo 2 // strumento non poteva essere adoperato se non previo ancoraggio, punto sul quale il giudice della revisione avrebbe omesso di pronunciarsi. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Fulvio [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo dedotto. In linea generale, in tema di revisione, le prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, sono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, 'ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443; sez. 6 n. 20022 del 30/1/2014, Rv. 259778; sez. 5, n. 12763 del 9/1/2020, Eleuteri, Rv. 279068). Inoltre, si è pure riconosciuto che tra tali prove figurano anche elaborati tecnici, incidenti su un tema già devoluto e oggetto di indagine, a condizione però che si fondino su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, Rossi, Rv. 272592-01), suscettibili di fornire cioè risultati più adeguati atti a superare i criteri adottati in precedenza (sez. 6, n. 34531 del 4/7/2013, Mazzagatti, Rv. 256136-01). Sotto tale profilo, dunque, la censura è addirittura manifestamente infondata, non avendo la parte neppure allegato che le tecniche impiegate dal consulente per stabilire l'inidoneità della scala ad essere utilizzata senza Il suo previo ancoraggio fossero sconosciute all'epoca in cui fu avviato il procedimento conclusosi con la sentenza di condanna per omicidio colposo ai danni del lavoratore BUDICA. La stessa, inoltre, non tiene in debito conto il tenore della decisione censurata che, correttamente evocato il principio di diritto sopra richiamato, ha dato conto del fatto che I tema dell'avvenuta utilizzazione della scala aveva formato oggetto del giudizio, per come affermato nello stesso ricorso, avendo la difesa censurato, infatti, la conforme affermazione dei giudici territoriali, rilevandone un salto logico sul punto specifico, con ciò confermando che il tema aveva costituito oggetto dello scrutinio di merito.Irrilevante, date tali premesse, è l'ulteriore argomento con il quale, a fronte dell'indebito, quanto inutile [una volta disconosciuta la ricorrenza di una prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen.], operato raffronto tra la prova allegata e il compendio a suo tempo posto a base della condanna (c.d. prova di resistenza), si è rilevata l'estraneità di tale comparazione inerente all'effettiva capacità delle allegazioni difensive a travolgere il giudicato, trattandosi di inammissibilità pronunciata ai sensi dell'art. 634, cod. proc. pen. Trattasi, infatti, di un passaggio errato dell'ordinanza impugnata che, tuttavia, giustifica solo il giudizio di infondatezza del ricorso, trattandosi di delibazione estranea alla verifica di cui all'art. 634, cod. proc. pen., pur ribadendosi che l'argomento è del tutto ultroneo e tal, comunque, da non disarticolare la decisione censurata. 2. Al rigetto segue la condanna del ricorrente a I pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 8 o