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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10748/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Inammissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di CataniaPalermo, Sezione riesame, con ordinanza del 15 giugno 2021, in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo (che aveva rigettato l'istanza di applicazione degli arresti domiciliari), su appello del locale P.M., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con le misure di controllo di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., relativamente ai reati di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 T. U. stup.

Commessi dal luglio al settembre 2019.

2. Ricorre in cassazione l'indagata, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma non compie un'autonoma valutazione degli elementi addotti dal P.M. nella richiesta.

Manca una valutazione autonoma su ogni episodio di reato contestato all'indagata, limitandosi, sia la richiesta del P.M. e sia l'ordinanza impugnata, ad una mera elencazione e trascrizione di svariate intercettazioni.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. i Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagata, evidenziando con esaustiva motivazione come dalle intercettazioni e dalla perquisizione a casa della ricorrente emergevano i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati nell'imputazione.

Nella perquisizione furono rinvenuti soldi, droga (eroina pronta allo spaccio) e due bilancini di precisione. 3.

1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 3.

2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dalla ricorrente (assenza di gravi indizi sulla commissione dei singoli reati), peraltro genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.

Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato, ma in modo alquanto generico si prospetta un vizio della motivazione, senza alcuna concreta specificazione.

4. Deve comunque evidenziarsi che l'autonoma valutazione non è un requisito previsto per l'ordinanza del Tribunale del riesame: "L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.

In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente" (Sez. 1, Sentenza n. 8518 del 10/09/2020 Cc., dep. 03/03/2021, Rv. 280603 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.ii(14-y,e/t M , Ajo G--- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Inammissibilità del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di CataniaPalermo, Sezione riesame, con ordinanza del 15 giugno 2021, in riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo (che aveva rigettato l'istanza di applicazione degli arresti domiciliari), su appello del locale P.M., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari con le misure di controllo di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., relativamente ai reati di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 T. U. stup. Commessi dal luglio al settembre 2019. 2. Ricorre in cassazione l'indagata, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma non compie un'autonoma valutazione degli elementi addotti dal P.M. nella richiesta. Manca una valutazione autonoma su ogni episodio di reato contestato all'indagata, limitandosi, sia la richiesta del P.M. e sia l'ordinanza impugnata, ad una mera elencazione e trascrizione di svariate intercettazioni. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. i Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagata, evidenziando con esaustiva motivazione come dalle intercettazioni e dalla perquisizione a casa della ricorrente emergevano i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati nell'imputazione. Nella perquisizione furono rinvenuti soldi, droga (eroina pronta allo spaccio) e due bilancini di precisione. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 3. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dalla ricorrente (assenza di gravi indizi sulla commissione dei singoli reati), peraltro genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con le motivazioni del provvedimento impugnato, ma in modo alquanto generico si prospetta un vizio della motivazione, senza alcuna concreta specificazione. 4. Deve comunque evidenziarsi che l'autonoma valutazione non è un requisito previsto per l'ordinanza del Tribunale del riesame: "L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente" (Sez. 1, Sentenza n. 8518 del 10/09/2020 Cc., dep. 03/03/2021, Rv. 280603 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.ii(14-y,e/t M , Ajo G--- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen
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