CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 22046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16267/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in Roma via dei Gracchi n. 187 , giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1332 / 34 / 1 6 , depositata in data 6 aprile 2016, notificata il 26 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] ex art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 –Sisma del 1990 –Aiuti di Stato –De minimis L’Agenzia delle entrateimpugna per cassazione con un motivo la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Catania, aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso, limitatamente alle imposte dirette, chiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA] per gli anni dal 1990 al 1992 ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 con riferimento alsisma siciliano del dicembre 1990 . Lacontribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 per aver la CTR deciso a favore del riconoscimento del rimborso nonostante l’obbligo di sospensione nei confronti dei soggetti svolgenti attività economica in pendenza della procedura di verifica della compatibilità della disciplina nazionale con l’ordinamento dell’Unione Europea avviata dalla Commissione Europea. Rileva, inoltre, che, nelle more del giudizio, la Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 Final, da cui l’inesistenza del diritto al rimborso. 2. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 2.1. Con riguardo alle imposte diverse dall’Iva –qui non in rilievo atteso il rigetto, sul punto, del ricorso della contribuente già ad opera della CTP, non impugnato - la Decisione della Commissione europea C/2015, 5549 Final, del 14 agosto 2015, ha statuito come invocato dall’Ufficio, che la citata disciplina italiana di cui all’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 integra un «aiuto di Stato» non conforme al diritto sovranazionale. 2.2. Tale sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 TFUE, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens , sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio(ed anche mediante disapplicazione di no rm e contrastanti : v. Cass.n. 15354 del 04/07/2014; Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass.n. 2208 del 25/01/2019), alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v. Cass. n. 13458 del 30/06/2016; Cass. n. 17199 del 26/06/2019). 2.3. Nel controricorso, invero, è contestata la rilevanza della decisione nel presente giudizio. Occorre, dunque, verificare l’esatta portata dei principi affermati. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] UE, conla citata decisione, invero,ha stabilito all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4-bis e 4- ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». 2.5. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 dec. cit.), ovvero che, « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98»(relativo all'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88- del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3 dec. cit.). In altri termini, secondo la Commissione UE «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)»(§ 134 dec. cit.). 2.6. Sotto tale versante, la nozione unionale d'impresa include qualsiasi entità cheeserciti un'attività economica a prescindere dal suo statusgiuridico e dalle modalità di finanziamento, assumendo rilievo qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (v., tra le tante, Corte di G iustizia , sentenza 23/04/1991, Höfner e Elser c/ Macrotron , in C - 41/90; sentenza 01/07/2008, Motoe in C - 49/07 ; sentenza 26/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], in C-481/07; sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], Commissione c/ Repubblica di Finlandia, in C-262/18P e C-271/18P), nozione che, del resto, si raccorda con lanormativa fiscale europea, per cui, in materia di Iva, è soggetto passivo«chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività» (art. 9 dir. n. 2006/112/CE ), mentre, in materia di appalti pubblici, si prevede che «i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi» (art. 1, par. 8, dir. n. 2004/18/CE). Una tale nozione è fatta propria dalla richiamata decisione che afferma che i «soggetti che non svolgono attività economica […] non vanno considerati come imprese»(par. 134 ). 2.7. Ne deriva che, pacifica la riconduzione dell’attività della contribuente a quella d’impresa, diviene necessario accertare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (par. 2 e 3 della citatadecisione), «tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza» (cfr. Cass. n. 22377 del 2017, cit., che richiama Cass. n. 11228 del 20/05/2011) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione dellaCommissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, fanno ritenerecomunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensidell'articolo 107, par. 2, lettera b), TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (par. 150, lett. b)), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» pa r. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamitànaturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, nel rispetto del principio de minimis, non basterebbe che l'importo chiesto in rimborso edoggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cass. n. 14465 del 09/06/2017). 2.8. Incomberà, dunque, al giudice del rinvio provvedere alle indagini su indicate, con l’ulteriore precisazione che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio; tuttavia, in linea con quanto già precisato da questa Corte, «dev’essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamentodi quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica» (v. Cass. n. 30927 del 2019, cit.; già Cass. n. 5224 del 1998). 2.9. Inoltre, va evidenziato che, benché la Commissione UE abbia espressamente previsto un’eccezione all’obbligo di recupero degli aiuti già erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (§ 150), tale eccezione va interpretata in maniera restrittiva. Va escluso, infatti, che sia possibile autorizzare successivamente all’adozione della decisione impugnata l’erogazione automatica degli aiuti dichiarati incompatibili senza privare di efficacia pratica detta decisione e l’intero sistema di controllo degli aiuti di Stato (Trib. UE, 26/01/2018, [OSCURATO:PERSONA] e Diagnostico G.B. Morgagni, §§ 96-97 e 98-104). 2.10. Infine, resta in disparte ogni eventuale futura evoluzione nella disciplina eurounitaria, che dovrà essere verificata sempre in sede di giudizio di rinvio. 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per la regolazione integrale delle spese, alla CTR competente in diversa composizione che procederà all’esame delle questioni relative, attenendosi ai principi di cui ai punti 2.6-2.10. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia sez. staccata di Catani