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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47000/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 18.05.2021 n.171/2021 che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva condannato per detenzione illecita finalizzata allo spaccio di 30,467 gr di eroina confezionate in dosi separate pari a 291 dosi singole, di cui cinque dosi occultate sulla persona dell'imputato che cercava di inghiottire al momento del controllo di polizia giudiziaria senza riuscirvi, tre involucri nascosti all'interno dell'ampolla rettale e altre cinque/sei dosi che riusciva invece ad inghiottire. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.Articola ì seguenti motivi: - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 in relazione all'inserimento occasionale e non organizzato nel mondo del narcotraffíco; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod.pen. e 62 bis cod.pen., in relazione al comportamento processuale collaborante; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura di sicurezza della espulsione senza la valutazione della circostanza che il ricorrente era giunto in Italia quale richiedente asilo, aveva ottenuto la protezione umanitaria, non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno in quanto era intervenuto il DL 11/2918 e che avverso il diniego aveva presentato ricorso tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Ancona che dovrà valutare la ricorrenza dei presupposti alla luce della cosiddetta "protezione speciale". 3.11 Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta dichìararsì la inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.4.1.È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez.

IV, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

In particolare, la Corte di Appello esclude la sussumibílità del fatto nell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 ritenendo assorbenti alcuni elementi: capacità del ricorrente di destinare la sostanza stupefacente (eroina) ad una vasta platea di consumatori considerato il numero di dosi ricavabili (291), sussistenza di una retrostante organizzazione dell'attività criminale che ne supportava il trasporto.

La sussistenza di tali elementi esclude senza dubbio la minima offensività della condotta, richiesta per il riconoscimento della fattispecie dì cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90.

Trattasi di motivazione immune dai denunciati vizi, che si conforma del resto al principio autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (oggi reato autonomo, a seguito della novella normativa), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, P.G. in proc.

Rico, Rv. 247911).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha valorizzato a fol 5 quegli elementi di tale portata da escludere quella ridotta e minimale offensività richiesta dall'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73; in specie ha evidenziato il numero delle dosi ricavabili pari a 291 rivelatore del fatto che la droga fosse destinata ad una vasta platea di consumatori e le modalità del trasporto rivelatrici di un inserimento in un contesto ben organizzato e di una notevole pericolosità. 4.2.Inoltre, il ricorso è da ritenersi manifestamente infondato anche con riferimento al secondo motivo, atteso che la Corte di Appello, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ha correttamente evidenziato che il numero di dosi ricavabili in un solo viaggio e la somma di danaro trovata in suo possesso esclude che il lucro possa considerarsi di speciale tenuità; escludendo altresì l'applicazione delle attenuanti generiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e anche al comportamento processuale scarsamente collaborante nell'identificazione dei fornitori e pertanto rivelatore dell'assenza di elementi positivi di valutazione in relazione ad effettiva resipiscenza ( fol 6).4.3.Quanto alla censura in merito al disposto ordine di espulsione, la Corte territoriale ha dato conto, con argomentazioni incensurabili, delle ragioni che fondano un giudizio di pericolosità sociale attuale del ricorrente ai sensi dell'art. 86 DPR 309/90.

Ha ribadito infatti che la pericolosità era rappresentata dal fatto che era cittadino entrato irregolarmente in Italia nel 2015 privo di attività lavorativa lecita le cui fonti di sostentamento dovevano ritenersi provenienti unicamente dall'attività dì spaccio di sostanze stupefacenti ( fol 7).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 18.05.2021 n.171/2021 che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva condannato per detenzione illecita finalizzata allo spaccio di 30,467 gr di eroina confezionate in dosi separate pari a 291 dosi singole, di cui cinque dosi occultate sulla persona dell'imputato che cercava di inghiottire al momento del controllo di polizia giudiziaria senza riuscirvi, tre involucri nascosti all'interno dell'ampolla rettale e altre cinque/sei dosi che riusciva invece ad inghiottire. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.Articola ì seguenti motivi: - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'esclusione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 in relazione all'inserimento occasionale e non organizzato nel mondo del narcotraffíco; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod.pen. e 62 bis cod.pen., in relazione al comportamento processuale collaborante; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura di sicurezza della espulsione senza la valutazione della circostanza che il ricorrente era giunto in Italia quale richiedente asilo, aveva ottenuto la protezione umanitaria, non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno in quanto era intervenuto il DL 11/2918 e che avverso il diniego aveva presentato ricorso tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Ancona che dovrà valutare la ricorrenza dei presupposti alla luce della cosiddetta "protezione speciale". 3.11 Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta dichìararsì la inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.4.1.È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità; ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). In particolare, la Corte di Appello esclude la sussumibílità del fatto nell'ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 ritenendo assorbenti alcuni elementi: capacità del ricorrente di destinare la sostanza stupefacente (eroina) ad una vasta platea di consumatori considerato il numero di dosi ricavabili (291), sussistenza di una retrostante organizzazione dell'attività criminale che ne supportava il trasporto. La sussistenza di tali elementi esclude senza dubbio la minima offensività della condotta, richiesta per il riconoscimento della fattispecie dì cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90. Trattasi di motivazione immune dai denunciati vizi, che si conforma del resto al principio autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (oggi reato autonomo, a seguito della novella normativa), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha valorizzato a fol 5 quegli elementi di tale portata da escludere quella ridotta e minimale offensività richiesta dall'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73; in specie ha evidenziato il numero delle dosi ricavabili pari a 291 rivelatore del fatto che la droga fosse destinata ad una vasta platea di consumatori e le modalità del trasporto rivelatrici di un inserimento in un contesto ben organizzato e di una notevole pericolosità. 4.2.Inoltre, il ricorso è da ritenersi manifestamente infondato anche con riferimento al secondo motivo, atteso che la Corte di Appello, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., ha correttamente evidenziato che il numero di dosi ricavabili in un solo viaggio e la somma di danaro trovata in suo possesso esclude che il lucro possa considerarsi di speciale tenuità; escludendo altresì l'applicazione delle attenuanti generiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e anche al comportamento processuale scarsamente collaborante nell'identificazione dei fornitori e pertanto rivelatore dell'assenza di elementi positivi di valutazione in relazione ad effettiva resipiscenza ( fol 6).4.3.Quanto alla censura in merito al disposto ordine di espulsione, la Corte territoriale ha dato conto, con argomentazioni incensurabili, delle ragioni che fondano un giudizio di pericolosità sociale attuale del ricorrente ai sensi dell'art. 86 DPR 309/90. Ha ribadito infatti che la pericolosità era rappresentata dal fatto che era cittadino entrato irregolarmente in Italia nel 2015 privo di attività lavorativa lecita le cui fonti di sostentamento dovevano ritenersi provenienti unicamente dall'attività dì spaccio di sostanze stupefacenti ( fol 7). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i