CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23254/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n.114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' STANCHI, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n.56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 803/2021 depositata il 12/03/2021, RG n. 2974/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 803/2021, ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la nullità della cessione del ramo di azienda al quale era addetto [OSCURATO:PERSONA], originario ricorrente, ha condannato la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., al ripristino del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1 gennaio 2016 ed al pagamento della somma di C 24.437,20 a titolo di differenze retributive connesse alla indennità di mobilità; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2001/23/CE e della relativa giurisprudenza applicativa della Corte di Giustizia UE, degli artt. 2112, 2555 e 2558 cod. civ. nonché dell'art. 16 della Carta di Nizza. Assume che la sentenza impugnata aveva ancorato la verifica del ricorrere dell'ipotesi di trasferimento di azienda ad un parametro legale non conforme al diritto eurounitario quale interpretato dalla Corte di Giustizia. In particolare, premesso che le fonti europee risultano ispirate in tema di trasferimento di azienda al principio generale di libertà di organizzazione dell'impresa ed all'esigenza di assicurare " nella circolazione "una adeguata tutela al lavoratore", contesta la necessità del requisito della preesistenza, che ove inteso come espressione di necessità logica della fattispecie della cessione del ramo di azienda si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia ( v. in particolare sentenza Amatorili 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1406 cod. civ. in relazione agli artt.1 e 4 della Direttiva UE 2001/23/CE, all'art. 16 della Carta di Nizza nonché degli artt. 2112 e 2558 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere affermato essere onere della società dimostrare il ricorrere in concreto di un'ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. ; ciò - si sostiene- in contrasto con il fatto che sono le regole che limitano la circolazione dell'impresa e la libertà di organizzazione a costituire eccezione al principio fondamentale con ricaduta del relativo onere sulla parte eccipiente; 3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1 e 4 della Direttiva UE 2001/23/CE e dell'art.2112 cod. civ. censurando la sentenza impugnata in considerazione del fatto che la identificazione dei criteri ed elementi determinanti per la valutazione della esistenza e consistenza del ramo di azienda oggetto del giudizio ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 era stata effettuata senza considerare alcuno dei criteri valutativi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE , con conseguente violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ.; ciò in particolare avuto riguardo al requisito dell'autonomia implicante la indagine sui poteri dei responsabili del gruppo di lavoro di organizzare il lavoro in seno a tale gruppo al requisito dell'entità implicante l'analisi del complesso organizzato di persone ed elementi che consentono l'esercizio di una attività economica finalizzata al raggiungimento di un determinato obiettivo ; il requisito dell'identità, implicante la verifica del mantenimento in conseguenza del passaggio di proprietario , dell'organizzazione , sulla base di valutazione globale; 4. il primo motivo di ricorso deve essere respinto alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ. , anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (v. tra le altre, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 20240/2020, Cass. n. 30667/2019, Cass. n. 11247/2016, Cass. n. 19141/2015); 4.1. tale giurisprudenza è condivisibile anche nell'affermazione relativa alla necessità dell'ulteriore requisito della "preesistenza" (cfr., tra le altre, Cass. n. 1769/2018, Cass. n. 15438/2016), che deve essere letto in reciproca integrazione con l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha chiarito che l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017) ( cfr. per ulteriori riferimenti alle sentenze della Corte di Giustizia, Cass. n. 22249/2021 ); 5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile alla luce del condivisibile arresto di questa Corte, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att . cod. proc. civ., che pone a carico di chi intende avvalersi degli effetti del trasferimento di azienda riconducibile all'art. 2112 cod.civ. l'onere della relativa allegazione e prova (cfr., fra gli altri Cass. n. 23765/2018, Cass. n. 11247/2016); nello specifico poiché è la società cedente ad invocare il realizzarsi della fattispecie traslativa di cui all'art. 2112 cod. civ. la stessa era tenuta ad allegare e dimostrare l'insieme dei fatti integranti il dedotto trasferimento di ramo d'azienda, i cui effetti traslativi del rapporto di lavoro, si configurano, a differenza di quanto opina parte ricorrente, quale eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. (Cass. n.4601/2015); 6. il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile per la genericità e non specifica inerenza delle censure articolate alla sentenza impugnata la quale non contiene alcuna affermazione in contrasto con il principio, evincibile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di necessità di considerazione complessiva delle circostanze del caso concreto e della necessità di una loro valorizzazione, ai fine della verifica della configurabilità o meno nella concreta fattispecie di un ramo di azienda, in funzione del tipo di attività esercitata; tantomeno è dato evincere l' applicazione di criteri, neppure compiutamente identificati dall'odierna ricorrente, non conformi alle indicazioni del giudice comunitario nella ricostruzione della fattispecie concreta; 13.1. in concorrente profilo a quanto sopra osservato deve soggiungersi che la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa - come avvenuto nel caso di specie- con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.,tra le altre, Cass. n. 20422/2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/2013, Cass. n. 2151/2013, Cass. n. 24262/ 2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014; Cass. n. 22688/ 2014, Cass. n. 25382/ 2017, Cass.n. 2315/ 2020 e Cass. n. 6649/ 2020, Cass. n. 22249/2021 cit.). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 cod. civ., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità. In particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod. civ. . Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, e giurisprudenza ivi citata, e anche Cass. n. 18247/2009 e Cass. n. 7838/20059); 13.2. infine, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di formulazione di istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE sulle questioni sollecitate dalla parte ricorrente ( v. ricorso, pag. 47), incentrate sui requisiti di autonomia funzionale richiesti per la cessione di parte di azienda ai sensi della Direttiva 2001/23 CE, e di preesistenza, prima della cessione, di autonomia funzionale tale da consentire lo svolgimento del servizio e della funzione a cui è finalizzata la porzione poi ceduta, autonomamente rispetto al resto dell'organizzazione del cedente; si richiama a riguardo sia quanto sopra osservato in tema di approdi della giurisprudenza comunitaria, sia le articolate ragioni di rigetto di analoga istanza già scrutinata da questa Corte, ragioni alle quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. per tutte, Cass. n.22249/2021 cit., pagg. 21 e sgg.); 18. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 19. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi