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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1260/2023

ECLI:EU:C:2023:574
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0313 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 13 luglio 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Cofinanziamento – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 30, paragrafo 4, e articolo 39, paragrafo 1 – Perennità delle operazioni relative a investimenti – “Modificazione sostanziale” di un’operazione di investimento cofinanziata – Recupero di un aiuto in caso di cessione dello stabilimento oggetto di tale operazione – Incidenza delle circostanze specifiche che accompagnano tale cessione» Nella causa C‑313/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti, Grecia), con decisione del 28 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2022, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra e M. Gavalec (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo ellenico, da K. Boskovits, E. Panopoulou, G. Papadaki ed E. Tsaousi, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. Farley,

I. Georgiopoulos e P. Rossi, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di diverse disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ( GU 1999, L 161, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (Stato ellenico), in merito al recupero parziale di un aiuto finanziario concesso ai fini della modernizzazione di una struttura alberghiera e della creazione di tre nuovi posti di lavoro.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 1260/1999 3 I considerando 4, 6, 7 e 41 del regolamento n. 1260/1999 erano così formulati: «4 (...) al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l’azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88 [del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti [e] degli altri strumenti finanziari esistenti ( GU 1988, L 185, pag. 9 )]; (...) devono essere definiti come tali lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione; (...) 6 (...) lo sviluppo culturale, la qualità dell’ambiente naturale e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi; 7 (...) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali; (...) 41 (...) conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea] quando appaiano necessarie per garantire un’applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; (...) occorre tuttavia specificare l’ammissibilità delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la perennità degli investimenti; (...) conseguentemente, per assicurare efficacia ed incidenza durevole all’azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un’operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante, tale da sviare l’operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale». 4 L’articolo 12 del regolamento n. 1260/1999, intitolato «Compatibilità», così disponeva: «Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della [Banca europea per gli investimenti (BEI)] o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l’aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, nonché l’eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne». 5 L’articolo 30 di tale regolamento, intitolato «Requisiti per l’ammissione», prevedeva quanto segue: «1.

Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato. (...)

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la [OSCURATO:PERSONA] decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 2.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione esclusivamente se quest’ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico, e b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] di ogni modifica di questo tipo.

Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 39». 6 Il titolo IV di detto regolamento, intitolato «Efficacia degli interventi dei fondi», conteneva un capo II, intitolato «Controllo finanziario», all’interno del quale figurava l’articolo 38 del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni generali».

Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo: «Fatta salva la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione del bilancio generale dell[’Unione europea], gli [OSCURATO:PERSONA] membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi.

A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti: (...) e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità (...) (...) h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora». 7 Anch’esso contenuto in tale capo II, l’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999, intitolato «Rettifiche finanziarie», al suo paragrafo 1 così disponeva: «La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica.

Le rettifiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità.

I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, paragrafo 2». 8 Tale regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1 o gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( GU 2006, L 210, pag. 25 ).

Tuttavia, dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 emerge che quest’ultimo non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] in base al regolamento n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto, successivamente a tale data, a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Regolamento (CE) n. 1685/2000 9 Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ( GU 2000, L 193, pag. 39 ), conteneva un allegato intitolato «Norme sull’ammissibilità».

Ai sensi della norma n. 1, punto 1.10, di tale allegato, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 448/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 marzo 2004 ( GU 2004, L 72, pag. 66 ) (in prosieguo: l’«allegato al regolamento n. 1685/2000»), «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8», che riguardano i costi dell’ammortamento di immobili o attrezzature, i contributi in natura e le spese generali.

Regolamento (CE) n. 448/2001 10 Il capo II del regolamento (CE) n. 448/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali ( GU 2001, L 64, pag. 13 ), intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri», conteneva un articolo 2, che prevedeva, ai suoi paragrafi 1 e 2, quanto segue: «1.

In caso d’irregolarità sistemiche, le indagini, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento [n. 1260/1999], riguardano tutte le operazioni che ne siano state affette.

2. Nel sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono tener conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria per i fondi».

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 11 I punti 4.12 e 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ( GU 1998, C 74, pag. 9 ) sono così formulati: «4.12.

Per creazione di posti di lavoro s’intende l’incremento netto del numero di posti di lavoro nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo di riferimento.

Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo (...)». (...)

4.14. Gli aiuti alla creazione di posti di lavoro devono essere subordinati, tramite le loro modalità di versamento o le loro condizioni di concessione, al mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di cinque anni».

Regolamento (CE) n. 659/1999 12 L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] ( GU 1999, L 83, pag. 1 ), intitolato «Recupero degli aiuti», al paragrafo 1 così disponeva: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (...) [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 13 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee] ( GU 1995, L 312, pag. 1 ): «Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». 14 L’articolo 2 di tale regolamento prevede quanto segue: «1.

I controlli e le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario.

Essi devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità. (...)

3. Le disposizioni del diritto comunitario determinano la natura e la portata delle misure e sanzioni amministrative necessarie alla corretta applicazione della normativa considerata, in funzione della natura e della gravità dell’irregolarità, del beneficio concesso o del vantaggio ricevuto e del grado di responsabilità.

4. Fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all’applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitari sono disciplinate dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 15 L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone: «Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: – mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti; (...)».

Regolamento n. 70/2001 16 Intitolato «Investimenti», l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( GU 2001, L 10, pag. 33 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 febbraio 2004 ( GU 2004, L 63, pag. 22 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 70/2001»), prevedeva quanto segue: «1.

Un aiuto all’investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all’interno o all’esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 3, TFUE] e non è soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE], quando soddisfa le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a

6. (...)

3. Quando l’investimento è effettuato in una regione e in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell’aiuto, l’intensità dell’aiuto non deve eccedere il massimale di aiuti all’investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla [OSCURATO:PERSONA] per ogni Stato membro, in misura superiore a: a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all’articolo [107, paragrafo 3, lettera c), TFUE] purché l’intensità totale netta dell’aiuto non superi il 30%; oppure b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all’articolo [107, paragrafo 3, lettera a), TFUE] purché l’intensità totale netta dell’aiuto non superi il 75%.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti a finalità regionale si applica solo quando l’aiuto è concesso a condizione che l’investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un’intensità di aiuto calcolata o in percentuale delle spese di investimento ammissibili o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell’investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l’aiuto non superi l’importo più favorevole che risulta dall’applicazione dell’uno o dell’altro sistema di calcolo. (...)

6. Quando l’aiuto è calcolato sulla base dei posti di lavoro creati, l’importo dell’aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni: (...) c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni».

Regolamento (CE) n. 438/2001 17 L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 438/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali ( GU 2001, L 63, pag. 21 ) così disponeva: «I sistemi di gestione e di controllo prevedono procedure per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della relativa decisione della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 28 del regolamento [n. 1260/1999] e delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell’ambito dell’intervento interessato, nonché in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti), di protezione dell’ambiente e di pari opportunità. (...)».

Diritto ellenico 18 Ai sensi dell’articolo 477 dell’[OSCURATO:PERSONA] (Codice civile) (FEK A’ 164/24.10.1984), «[s]e si promette, tramite contratto concluso con il creditore, di saldare un debito altrui, il debitore non viene liberato e sorge un’obbligazione supplementare a carico di colui che formula la promessa, tranne se risulti chiaramente il contrario». 19 L’articolo 479 di tale codice così dispone: «Se un patrimonio o un’impresa sono stati ceduti mediante contratto, l’acquirente è responsabile nei confronti del creditore per i debiti gravanti sul patrimonio o sull’impresa, sino a concorrenza del valore dei beni ceduti.

La responsabilità del cedente sussiste.

Un contratto che stipuli il contrario, concluso tra le parti contraenti a danno dei creditori, è nullo nei confronti di questi ultimi». 20 Il giudice del rinvio osserva che con «impresa», ai sensi di tale articolo 479, si intende un oggetto di diritto formato da un insieme di diversi elementi eterogenei, ossia beni (mobili e immobili), diritti, beni immateriali (ditta, marchio, segni distintivi) nonché situazioni e rapporti di fatto rispetto al mercato (clientela, reputazione, ubicazione dei locali, prospettive e aspettative di sviluppo); tale insieme forma un’organizzazione e unità economica appartenente a un’entità particolare. 21 Secondo tale giudice, dagli articoli da 1 a 4 del [OSCURATO:PERSONA] 178/2002: Métra schetiká me tin prostasía ton dikaiomáton ton ergazoménon se períptosi metavívasis epicheiríseon, egkatastáseon í tmimáton egkatastáseon í epicheiríseon, se symmórfosi pros tin Odigía 98/50/EK tou Symvoulíou (decreto presidenziale 178/2002 sulle misure relative alla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’imprese, di stabilimenti o di parti d’imprese o di stabilimenti al fine di conformarsi alla direttiva 98/50/CE) (FEK A’ 162/12.7.2002) emerge che costituisce trasferimento d’impresa ogni rilevamento e proseguimento di un’attività economica da parte di un terzo, purché venga conservata l’identità dell’impresa o dell’azienda interessata.

In un caso siffatto, il cambiamento della persona del datore di lavoro comporta, indipendentemente dalla causa giuridica e dalla forma della cessione di cui trattasi, la surrogazione ipso iure del nuovo datore di lavoro nei rapporti di lavoro esistenti e la liberazione dell’ex datore di lavoro per il periodo successivo a tale cambiamento.

Tuttavia, anche dopo una siffatta cessione, quest’ultimo rimane responsabile, in solido e congiuntamente con il nuovo datore di lavoro, per le obbligazioni sorte da un contratto o da un rapporto di lavoro fino al momento del loro rilevamento da parte del successore.

Tale effetto si produce a prescindere da un qualsivoglia consenso dei lavoratori. 22 L’articolo 18, paragrafo 5, del [OSCURATO:PERSONA] 192249/EYS 4057, Rýthmisi themáton pou aforoún tin efarmogí dráseon ton kratikón enischýseon stous tomeís tis metapoíisis kai tou tourismoú sto plaísio ton dekatrión (13) [OSCURATO:PERSONA] tou K.P.S 2000-2006 sýmfona me to árthro 35 tou n. 3016/2002 [decreto interministeriale 192249/EYS 4057, regolamentazione di questioni relative all’attuazione di misure di aiuti di Stato nei settori di trasformazione e turismo nell’ambito dei tredici (13) [OSCURATO:PERSONA] del QCS 2000-2006 conformemente all’articolo 35 della legge 3016/2002] (FEK Β’ 1079/19.08.2002) del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo (in prosieguo: il «decreto interministeriale») prevede che, in caso di concessione di un aiuto finanziario per un investimento, il beneficiario ha l’obbligo di astenersi da una qualsivoglia cessione di cespiti immobiliari dell’impresa sovvenzionata per un periodo di cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 23 Il 10 maggio 2004 la [OSCURATO:PERSONA]

V. – Ntagkoumas G. AXE, società divenuta [OSCURATO:PERSONA], ha presentato alla regione Macedonia occidentale (Grecia) una domanda diretta a che il suo investimento relativo alla modernizzazione di un albergo sito in un comune di tale regione fosse inserito in un regime di aiuti riguardante il sostegno finanziario delle piccole e medie imprese (PME) di detta regione nel settore del turismo.

Il 27 gennaio 2005 il segretario generale della regione Macedonia occidentale ha deciso di includere tale investimento in detto regime di aiuti. 24 Detto investimento aveva ad oggetto la costruzione, modernizzazione e riorganizzazione degli edifici di un albergo esistente nonché la fornitura di attrezzature alberghiere e di un sistema di risparmio energetico.

Si prevedeva che, una volta realizzato il progetto, sarebbero stati creati tre posti di lavoro. 25 L’importo complessivo dell’investimento di cui trattasi ammontava a EUR 201900 e quello dell’aiuto a EUR 90000.

La data d’inizio di validità delle spese relative a tale progetto era stata fissata al 10 maggio 2004, mentre il termine di completamento di quest’ultimo era di 18 mesi dalla data di inclusione di tale investimento nel regime di aiuti interessato. 26 Con un certificato di regolare esecuzione dell’8 giugno 2006 è stato accertato che detto investimento era stato completato nel corso del periodo di validità e che erano stati creati tre nuovi posti di lavoro. 27 A seguito di un controllo effettuato durante il 2009 è stato accertato che la struttura alberghiera interessata era stata ceduta, il 9 novembre 2006, alla [OSCURATO:PERSONA] – Monoprosopi EPE, sicché l’obbligo, previsto all’articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale, di non cedere cespiti immobiliari dell’impresa beneficiaria dell’aiuto per un periodo di cinque anni dal certificato di regolare esecuzione, ossia nel caso di specie fino all’8 giugno 2011, non era stata rispettato. 28 Pertanto, nel corso del 2010 il Segretario di Stato per l’Economia, la Competitività e gli Affari marittimi ha adottato una decisione con cui ha imposto alla ricorrente di cui al procedimento principale una rettifica finanziaria di importo pari a EUR 82500, per il 75% a titolo di risorse del FESR e per il 25% a titolo di risorse nazionali.

Tale decisione mirava al recupero degli aiuti, previa detrazione dell’importo corrispondente al periodo di cinque mesi durante i quali la ricorrente di cui al procedimento principale aveva gestito tale struttura alberghiera conformemente all’obbligo di cui al punto precedente. 29 Adita in primo grado dalla ricorrente di cui al procedimento principale con un ricorso avverso detta decisione, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti, Grecia), in sede collegiale, ha respinto tale ricorso con sentenza, giudicando che la rettifica finanziaria e il recupero dell’aiuto oggetto della medesima decisione fossero legittimi, nei limiti in cui la ricorrente di cui al procedimento principale non aveva rispettato tale obbligo e aveva così violato l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 e l’articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale. 30 La ricorrente di cui al procedimento principale ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti), riunito questa volta in seduta plenaria. 31 Nell’ambito di tale impugnazione essa sostiene, innanzitutto, che detta sentenza sarebbe viziata da un’interpretazione errata dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999, in quanto si è dichiarato che la cessione della struttura alberghiera interessata costituiva motivo automatico di recupero degli aiuti versati, senza verificare se l’operazione di investimento di cui trattavasi avesse effettivamente subito una modificazione sostanziale per quanto riguarda le sue modalità di esecuzione o a motivo del conseguimento di un vantaggio indebito. 32 La ricorrente di cui al procedimento principale osserva poi che, da un lato, tale struttura alberghiera è stata ceduta a una società controllata da uno dei suoi due azionisti e che tale cessione era necessaria per garantire la redditività di detta struttura.

Dall’altro lato, conformemente all’articolo 479 del Codice civile ellenico, in forza del quale, in caso di cessione di un’impresa, il cedente continua a essere responsabile dei debiti di tale impresa, la ricorrente di cui al procedimento principale garantirebbe che le obbligazioni di lungo termine siano adempiute dalla società cessionaria. 33 Infine, la ricorrente di cui al procedimento principale invoca, dinanzi al giudice del rinvio, una violazione della sua libertà d’impresa e del suo diritto di proprietà, per il motivo che la rettifica finanziaria disposta dalla decisione menzionata al punto 28 della presente sentenza non avrebbe dovuto essere irrogata, poiché tutte le obbligazioni di lungo termine erano state rispettate ed era stato raggiunto l’obiettivo perseguito dagli aiuti concessi. 34 In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in conformità alle disposizioni di cui: i) all’articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento n. 1260/1999, e alla Norma n. 1, [punto 1.10 dell’allegato] al regolamento n. 1685/2000; ii) all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001; e iii) agli articoli 38 e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 4 del regolamento n. 438/2001, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, nonché all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, la vendita dell’impresa beneficiaria, unitamente ai suoi cespiti immobiliari, costituisca automaticamente una modifica tanto sostanziale delle condizioni di realizzazione dell’investimento cofinanziato in tale impresa da giustificare di per sé una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 18, paragrafo 5, del [decreto interministeriale], che prevede il divieto assoluto di trasferire per un lungo periodo di tempo il patrimonio immobiliare di un’impresa che ha ricevuto un aiuto, pena la revoca totale o parziale della decisione di concessione dell’aiuto e la restituzione totale o parziale dell’aiuto pubblico erogato; 2) Se le disposizioni di cui: i) all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999; ii) all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001, e al punto 4.12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto concerne il principio di perennità delle piccole e medie imprese beneficiarie; iii) agli articoli 38 e 39 del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, all’articolo 1, paragrafo 2, agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 2988/95, nonché all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, vengano interpretate nel senso che la vendita dei cespiti immobiliari e della stessa impresa beneficiaria, nel contesto di un accordo interno alla società tra i suoi azionisti per garantire la sua redditività, non comporta una modifica sostanziale dell’operazione di cofinanziamento o un vantaggio indebito di una delle parti e, pertanto, non costituisce un’irregolarità o un motivo di recupero dell’aiuto, sempre che le condizioni per la realizzazione dell’investimento non vengano modificate e che il trasferimento sia soggetto a un regime giuridico in base al quale il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per i debiti e le passività esistenti al momento del trasferimento; 3) Se le disposizioni di cui agli articoli 17, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»)], e il principio della certezza del diritto, in combinato disposto con l’articolo 1 del [Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (in prosieguo: il «primo protocollo addizionale alla CEDU»], richiedano che le misure di rettifica finanziaria e di recupero degli aiuti di cui agli articoli 38, [paragrafo 1,] lettera h) e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, all’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 e all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, raggiungano un giusto contemperamento con il diritto alla tutela del «patrimonio» del beneficiario dell’aiuto, portando ad un’esenzione parziale o totale per il beneficiario, anche qualora venga accertata una modifica sostanziale dell’attività finanziata o un indebito arricchimento in sede di trasferimento dell’attività».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 35 Sebbene la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale non sia contestata da nessuno degli interessati che hanno depositato osservazioni scritte nella presente causa, si deve rammentare che, nella causa che ha portato alla sentenza del 19 dicembre 2012, Epitropos tou [OSCURATO:PERSONA] ( C‑363/11 , EU:C:2012:825 ), la Corte, dopo aver rilevato, in particolare, che il procedimento nell’ambito del quale si inseriva la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti) non era destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale, ma a esercitare un controllo preventivo delle spese dello Stato, ha giudicato che, in un contesto del genere, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti) non costituiva un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE e che, di conseguenza, tale domanda di pronuncia pregiudiziale doveva essere dichiarata irricevibile. 36 Invece, come discende dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle disposizioni del diritto ellenico in essa menzionate, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti) esercita, nel contesto che ha portato a tale domanda, una funzione giurisdizionale e costituisce, di conseguenza, un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 37 Tenuto conto di tali circostanze, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 38 In via preliminare si deve constatare che, con le sue questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, segnatamente, sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, dell’articolo 1, paragrafo 2, e degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 2988/95, dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 nonché del punto 4.12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, ma, in violazione dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, esso non espone con la necessaria chiarezza i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni né sul collegamento che esso stabilisce tra queste ultime e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, cosicché dette disposizioni non devono essere interpretate. 39 In tali circostanze si deve giudicare che, con dette questioni, tale organo giurisdizionale chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione costituisce, di per sé, una «modificazione sostanziale», ai sensi di tale disposizione, e che, dall’altro lato, esso osta a una normativa nazionale che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata a titolo di una siffatta operazione di investimento a non cedere, senza eccezioni, per cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione dell’investimento di cui trattasi, uno stabilimento oggetto di detta operazione, pena una rettifica finanziaria corredata da un recupero totale o parziale della sovvenzione.

Detto giudice chiede inoltre se l’articolo 38 e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, la norma n. 1, punto 1.10, dell’allegato al regolamento n. 1685/2000, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001 nonché l’articolo 4 del regolamento n. 438/2001 possano incidere sulla risposta fornita a dette questioni.

Sull’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 40 L’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1260/1999 enunciava un principio cosiddetto di «perennità», secondo cui la partecipazione dei Fondi strutturali a un’operazione restava attribuita a tale operazione esclusivamente se quest’ultima non subiva «modificazioni sostanziali», entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione relativa alla partecipazione di detti Fondi. 41 Dinanzi al giudice del rinvio, le parti sono in disaccordo segnatamente sulla questione se la cessione della struttura oggetto dell’operazione di investimento cofinanziata dal FESR costituisca una «modificazione sostanziale», ai sensi di tale disposizione. 42 A tal riguardo, occorre ricordare che non spetta alla Corte qualificare concretamente la modificazione di cui al procedimento principale, risultante da tale cessione.

Infatti, una valutazione del genere rientra nella sola competenza del giudice nazionale, poiché il ruolo della Corte si limita a fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto dell’Unione utile per la decisione da adottare nella controversia che gli è sottoposta.

Ciò premesso, la Corte può determinare elementi rilevanti idonei a guidare il giudice del rinvio nella sua valutazione (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 43 Per considerare che una modificazione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999, è necessario verificare previamente se l’operazione data che ha subito una siffatta modificazione ricada nell’ambito di tale articolo e, in caso affermativo, esaminare in seguito se detta modificazione soddisfi le due condizioni cumulative indicate a detto articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b) (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 20 ). 44 Nel corso dell’esame di tali condizioni è d’uopo verificare, in primo luogo, se la modificazione controversa soddisfi la condizione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1260/1999, la quale esige che essa risulti da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura oppure dalla cessazione o dal cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva.

Nel corso della verifica di tale condizione, difatti, è necessario valutare gli elementi che sono all’origine della modifica controversa e che quindi ne costituiscono le cause (sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 21 ). 45 In secondo luogo, occorre esaminare se tale modificazione rientri in una delle ipotesi di cui all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), di detto regolamento, vale a dire che essa alteri la natura o le modalità di esecuzione dell’opera interessata, o che essa procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico; dette ipotesi vertono sugli effetti di tale modifica (sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 22 ). 46 In terzo luogo, dopo aver esaminato le condizioni indicate all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 1260/1999, occorre accertare se la modificazione controversa sia sostanziale (sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 23 ). 47 Nel caso di specie, dal momento che non viene contestato che l’operazione di investimento cofinanziata di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’articolo 30 del regolamento n. 1260/1999, spetta al giudice del rinvio verificare, innanzitutto, se la modificazione interessata soddisfi le condizioni previste da tale articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b). 48 A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge che vi sia stata cessazione o cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva.

Al contrario, da essa emerge che, dopo la sua cessione, la struttura alberghiera oggetto di tale operazione ha continuato a essere utilizzata per la stessa attività prevista nella domanda di sovvenzione. 49 Per quanto attiene alla questione se sia avvenuto un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura, occorre rilevare che il beneficiario della sovvenzione di cui trattasi ha trasmesso la proprietà di tale struttura alberghiera, quale struttura alberghiera ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1260/1999, a una società detenuta da uno dei suoi azionisti. 50 Al riguardo, il fatto che la proprietà di una siffatta infrastruttura abbia subito un cambiamento non significa che si possa automaticamente ritenere che tale cambiamento alteri la natura stessa della proprietà di tale infrastruttura.

Spetta quindi al giudice del rinvio verificare, sulla base di un esame circostanziato, se, a dispetto del trasferimento di proprietà, la natura di quest’ultima sia stata o meno modificata.

Infatti, ciò potrebbe non verificarsi, tenuto conto della formulazione della seconda questione pregiudiziale, nel caso di un accordo di cessione interno a una società nell’ambito del quale il cedente e il cessionario sono responsabili in solido dei debiti e delle obbligazioni esistenti al momento della cessione. 51 Nel caso in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che la condizione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1260/1999 è soddisfatta nella controversia di cui al procedimento principale, spetterà poi ad esso, nell’ambito della verifica della questione se la modificazione considerata rientri in una delle ipotesi enunciate all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), di tale regolamento, in quanto altera la natura o le modalità di esecuzione dell’operazione di investimento di cui trattasi o in quanto procura un vantaggio indebito a un ente pubblico, esaminare gli effetti di tale modificazione. 52 Da un lato, per quanto riguarda la condizione relativa alla natura e alle modalità di esecuzione dell’operazione di investimento in questione, è necessario tenere conto dell’obiettivo della misura nel cui ambito detta operazione è stata finanziata (sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 54 ), vale a dire lo sviluppo finanziario delle PME della regione Macedonia occidentale nel settore del turismo.

Un siffatto obiettivo figura tra gli obiettivi prioritari e più generali dei Fondi strutturali e tra quelli, più specifici, del FESR. 53 In effetti, secondo il considerando 4 del regolamento n. 1260/1999, l’intervento dei Fondi strutturali persegue obiettivi prioritari, vale a dire lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali nonché l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.

Inoltre, ai sensi del considerando 6 di tale regolamento «lo sviluppo del turismo [contribuisce] a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi». 54 In particolare, secondo il considerando 7 di detto regolamento, il FESR contribuisce principalmente allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali. 55 Nei limiti in cui, a condizione che la regione Macedonia occidentale possa essere qualificata come regione in ritardo di sviluppo o regione con difficoltà strutturali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la sovvenzione di cui trattasi nel procedimento principale si inseriva in un obiettivo di sviluppo della regione Macedonia occidentale, di sostegno finanziario delle PME di tale regione e di sviluppo del settore del turismo, la circostanza che il soggetto incaricato di tale progetto, ossia la ricorrente di cui al procedimento principale, sia stato sostituito da una società cessionaria, ossia [OSCURATO:PERSONA] – Monoprosopi EPE, non implica di per sé che tale obiettivo non sia stato raggiunto e, di conseguenza, che una modificazione della natura o delle modalità di esecuzione dell’operazione di investimento cofinanziata di cui trattasi nel procedimento principale sia avvenuta (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 56 ). 56 Pertanto, il mero fatto che la struttura oggetto di tale operazione sia stata ceduta non può consentire che si concluda nel senso dell’esistenza di una modificazione della natura o delle modalità di esecuzione di detta operazione, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999 (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 57 ). 57 Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se la cessione di cui al procedimento principale abbia comportato una modificazione della natura o delle modalità di esecuzione dell’operazione cofinanziata dal FESR alla luce dell’obiettivo perseguito dalla sovvenzione, quale rammentato al punto 52 della presente sentenza. 58 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’altra condizione prevista, in alternativa, dall’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, è necessario rilevare che tale condizione implica che occorre verificare se la modificazione dell’operazione interessata procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico. 59 In un caso come quello di cui al procedimento principale, risulta da detta condizione che la perennità di un’operazione di investimento cofinanziata richiede che non sia stato procurato un indebito vantaggio né al cedente né al cessionario.

Infatti, la creazione di un siffatto vantaggio o a beneficio del proprietario che ha ceduto la struttura di cui trattasi, o al beneficiario della società cessionaria, può costituire una modifica dell’operazione di cui trattasi, ai sensi di tale disposizione (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 59 ). 60 Tuttavia, anche in presenza di elementi che evidenziano, di primo acchito, l’esistenza di un indebito vantaggio, il beneficiario della sovvenzione deve avere la possibilità di dimostrare che la cessione della struttura oggetto dell’operazione sovvenzionata di cui trattasi non ha procurato un siffatto vantaggio né a se stesso né a tale società (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 60 ). 61 La Corte ha giudicato che, nel caso in cui l’autorità nazionale competente sia chiamata ad accertare se sia stato conferito un indebito vantaggio a un’impresa o a un ente pubblico, essa è necessariamente legittimata a determinare in cosa consista concretamente tale vantaggio (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 66 ). 62 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio tener conto, se del caso, degli effetti concreti e reali della cessione, dell’incidenza di quest’ultima sulla sovvenzione di cui trattasi, dell’esistenza e della natura del corrispettivo fissato per la cessione della struttura alberghiera interessata nonché di tutti gli elementi rilevanti che consentano di valutare se tale cessione abbia procurato un vantaggio al cedente e/o al cessionario.

In tale contesto, può essere presa in considerazione la circostanza secondo la quale il cedente e il cessionario sono, in forza del diritto ellenico, responsabili in solido dei debiti e delle obbligazioni esistenti al momento di detta cessione. 63 Va aggiunto che, per quanto riguarda il beneficiario della sovvenzione, l’esistenza e la portata di un simile vantaggio devono essere valutate alla luce dell’eventuale differenza tra i vantaggi, pecuniari o di altra natura, che detto beneficiario doveva trarre dall’operazione così come inizialmente prevista e quelli che gliene derivano a seguito della cessione della struttura oggetto di tale operazione (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 61 ). 64 Quanto alla società cessionaria, si deve rilevare che la cessione in parola è tale da procurarle un indebito vantaggio quando essa percepisce, senza che ciò sia oggettivamente indicato dalle circostanze del caso di specie, entrate superiori a quelle che percepirebbe il beneficiario della sovvenzione fino alla data della cessione.

Un vantaggio indebito può altresì essere riscontrato quando il corrispettivo che la società cessionaria ha versato a titolo della cessione non è stato fissato secondo le condizioni di mercato (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 62 ). 65 Inoltre, nel caso in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che le due condizioni cumulative di cui al punto 43 della presente sentenza sono soddisfatte, gli spetterà verificare se la modificazione controversa sia «sostanziale», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1260/1999, ossia se essa presenti una certa ampiezza (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 35 ) 66 Per quanto attiene, innanzitutto, alla questione se un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1260/1999, rivesta una siffatta ampiezza, occorre considerare che, nel caso di una cessione quale quella di cui al procedimento principale, non si sarebbe in presenza di una modificazione sostanziale se il cessionario, in quanto nuovo proprietario dell’infrastruttura interessata, continuasse a essere tenuto, in forza delle disposizioni del contratto di cessione o delle disposizioni giuridiche applicabili, a proseguire la gestione di tale infrastruttura conformemente, da un lato, alle modalità e alle condizioni legate alla sovvenzione di cui trattasi nonché, dall’altro, all’obiettivo perseguito al momento della concessione di quest’ultima e se, inoltre, emergesse da un esame circostanziato che il cambiamento nella natura della proprietà di detta infrastruttura non è stato oggettivamente effettuato allo scopo di aggirare le norme relative alla partecipazione dei Fondi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 67 Per quanto attiene poi alla questione se una modificazione che altera la natura o le modalità di esecuzione dell’operazione interessata, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, sia sostanziale, si deve rilevare che, secondo il considerando 41 di tale regolamento, l’aiuto fornito da uno dei Fondi strutturali dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, a un’operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscano una modifica importante, tale da sviare l’operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale.

Di conseguenza, quando una modificazione soddisfa la condizione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, in quanto incide sulla natura o sulle condizioni di realizzazione di un’operazione, una modificazione del genere può essere qualificata come «modificazione sostanziale» ai sensi di tale articolo 30, paragrafo 4, solamente quando riduce in modo significativo la capacità dell’operazione di cui trattasi di raggiungere l’obiettivo attribuitole (sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 35 ). 68 Pertanto, nell’ambito dell’esame che spetta al giudice nazionale effettuare al riguardo, si deve verificare se la società cessionaria interessata possa essere qualificata come PME.

Infatti, se è vero che gli elementi del fascicolo, in particolare la circostanza che si tratta di una società con socio unico a responsabilità limitata, contengono indizi al riguardo, occorre assicurarsi che la sovvenzione interessata contribuisca, segnatamente, alla realizzazione dell’obiettivo di sostegno finanziario delle PME. 69 Se, dopo una siffatta verifica, risulta che tale società non può essere qualificata come PME e che la capacità dell’operazione interessata di raggiungere tale obiettivo è ridotta, se non inesistente, il giudice del rinvio può constatare una modificazione sostanziale che altera la natura o le modalità di esecuzione di tale operazione. 70 Per quanto riguarda, infine, la questione se una modificazione che procura un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, sia sostanziale, occorre precisare, come è stato rilevato al punto 65 della presente sentenza, che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999, la modificazione che procura l’indebito vantaggio di cui trattasi deve assumere una certa ampiezza, il che esclude i vantaggi indebiti la cui rilevanza o il cui importo siano minimi o insignificanti. 71 Ne consegue che spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenendo conto degli elementi indicati ai punti da 47 a 70 della presente sentenza, se la cessione della struttura oggetto dell’operazione di investimento cofinanziata di cui al procedimento principale costituisca una «modificazione sostanziale», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999.

Sugli obblighi derivanti dal principio di perennità previsto dall’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 72 In forza dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999 le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammesse al finanziamento a meno che, ove necessario, la [OSCURATO:PERSONA] stabilisca, nell’ambito delle modalità di applicazione di tale articolo 30 che essa adotta, norme comuni di ammissione delle spese al finanziamento. 73 Peraltro, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 1260/1999, le operazioni che sono oggetto di un finanziamento dei Fondi strutturali devono essere conformi alle disposizioni del trattato FUE e degli atti emanati in virtù dello stesso. 74 Orbene, fissando in via esclusiva, al suo articolo 30, paragrafo 4, le condizioni relative alla perennità delle operazioni cofinanziate, il regolamento n. 1260/1990 ha chiaramente sottratto tale questione al diritto nazionale (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 79 ). 75 Nel caso di specie, secondo l’articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale, in caso di concessione di un aiuto finanziario per un investimento, il beneficiario di tale aiuto ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi cessione dei cespiti immobiliari dell’impresa sovvenzionata per un periodo di cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento.

Da ciò risulta che, in caso di cessione, da parte del beneficiario di un siffatto aiuto, di una struttura oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata, effettuata nel corso dei cinque anni successivi all’adozione del suddetto certificato, avviene sistematicamente una rettifica finanziaria. 76 È giocoforza constatare che una siffatta normativa nazionale è incompatibile con l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999, quale interpretato dalla Corte. 77 Infatti, contrariamente a quanto illustrato al punto 60 della presente sentenza, tale normativa nazionale non consente al beneficiario di una sovvenzione di dimostrare, in caso di cessione di una struttura oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata, che l’una o l’altra delle due condizioni menzionate in tale articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), o perfino entrambe le condizioni, non sono soddisfatte né che la modificazione dell’operazione di cui trattasi non assume un’ampiezza tale da poter essere qualificata come «sostanziale», ai sensi di tale disposizione. 78 Inoltre, per quanto attiene al periodo durante il quale, in un caso come quello di cui al procedimento principale, è imposta la perennità di un’operazione, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1260/1999, la partecipazione dei Fondi strutturali resta attribuita a un’operazione se quest’ultima non subisce modificazioni sostanziali entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali, o dell’autorità di gestione, relativa alla partecipazione dei Fondi.

Orbene, in genere, tale termine scade prima di quello previsto da una normativa nazionale, che impone al beneficiario di una sovvenzione l’obbligo di astenersi da una qualsivoglia cessione dei cespiti immobiliari dell’impresa sovvenzionata per un periodo di cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione dell’investimento interessato (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 81 ). 79 Ne consegue che l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 osta a una normativa nazionale che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata a titolo di operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione a non cedere, senza eccezioni, per cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento, una struttura oggetto di detta operazione, pena una rettifica finanziaria. 80 Tale conclusione non è inficiata dall’articolo 38 e dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, dalla norma n. 1, punto 1.10, dell’allegato al regolamento n. 1685/2000, dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001 o dall’articolo 4 del regolamento n. 438/2001. 81 Infatti, innanzitutto, conformerete all’articolo 38, paragrafo 1, lettere e) ed h), del regolamento n. 1260/1999, lo Stato membro interessato deve esaminare se una modificazione che esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento e che, di conseguenza, non deve essere valutata alla luce di quest’ultima disposizione non costituisca un’irregolarità ai sensi degli articoli 38 e 39 del predetto regolamento in considerazione della quale sarà d’uopo, di conseguenza, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2014, Baltlanta, C‑410/13 , EU:C:2014:2134 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, detti articoli 38 e 39 non si applicano in linea di principio a una situazione che rientra in tale articolo 30, paragrafo 4, primo comma, caratterizzata dall’assenza di una «modificazione sostanziale» dell’operazione interessata. 82 La norma n. 1, punto 1.10, dell’allegato al regolamento n. 1685/2000 si limitava poi a consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare l’importo delle spese ammisse al finanziamento, senza tuttavia fornire loro la possibilità di discostarsi dagli obblighi di perennità previsti dall’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999. 83 Inoltre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001, per beneficiare di maggiorazioni rispetto al limite massimo per gli aiuti a finalità regionale e continuare a non essere soggetti all’obbligo di notifica, l’investimento interessato deve essere conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni.

Orbene, è giocoforza constatare che tale disposizione non può essere applicata alla controversia di cui al procedimento principale e che, in ogni caso, essa non impedisce la cessione dei cespiti immobiliari dell’impresa sovvenzionata a un’altra impresa, purché l’investimento interessato sia mantenuto nella regione beneficiaria della sovvenzione di cui trattasi. 84 Infine, si deve rilevare che l’articolo 4 del regolamento n. 438/2001, in forza del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare procedure per verificare, segnatamente, la veridicità delle spese dichiarate a titolo di intervento dei Fondi strutturali di cui trattasi, non consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre nuove condizioni quanto alle norme relative alla perennità delle operazioni. 85 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che: – la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione può costituire una «modificazione sostanziale» di detta operazione, ai sensi di tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui trattasi, alla luce delle condizioni enunciate in detta disposizione; – osta a una normativa nazionale che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata a titolo di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione a non cedere, senza eccezioni, per cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento, uno stabilimento oggetto di detta operazione, pena una rettifica finanziaria corredata da un recupero totale o parziale di tale sovvenzione.

Sulla terza questione 86 In via preliminare si deve constatare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, segnatamente, sull’interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1260/1999, dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, dell’articolo 4 del regolamento n. 2988/95, dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 e del principio di certezza del diritto, ma, in violazione dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, non espone con la necessaria chiarezza i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni e di tale principio né il collegamento che esso stabilisce tra questi ultimi e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, cosicché non occorre interpretare dette disposizioni e detto principio. 87 In tali circostanze si deve giudicare che, con tale questione, detto giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, letti in combinato disposto con gli articoli 17 e 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che non occorre procedere alle rettifiche finanziarie previste da tale articolo 39, paragrafo 1, quando la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione costituisce una modificazione sostanziale di tale operazione, ai sensi di detto articolo 30, paragrafo

4. Il giudice del rinvio intende altresì essere edotto riguardo al livello di tutela garantito dal diritto di proprietà riconosciuto dall’articolo 17 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafi 2 e 3, e con l’articolo 53 della Carta, nonché con l’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU. 88 Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1260/1999, gli [OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] di ogni modificazione sostanziale di un’operazione cofinanziata, ai sensi di tale articolo 30, paragrafo 4, primo comma; una siffatta modifica implica l’applicazione dell’articolo 39 di tale regolamento. 89 Conformemente a tale articolo 39, paragrafo 1, in combinato disposto con detto articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri perseguire le irregolarità, agire sulla scorta di una constatazione di una siffatta modifica importante ed effettuare le rettifiche finanziarie necessarie previste in detto articolo 39, paragrafo

1. 90 Ne consegue che, quando constatano una modificazione sostanziale, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1260/1999, di un’operazione cofinanziata entro il termine indicato da tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza dell’articolo 39, paragrafo 1, di tale regolamento, a titolo di rettifica finanziaria, a procedere alla soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria e quindi, se del caso, al recupero totale o parziale della sovvenzione concessa. 91 Per quanto riguarda il beneficiario, il suo obbligo di rimborsare tale sovvenzione non può essere assimilato a una violazione del diritto di proprietà, riconosciuto dall’articolo 17 della Carta. 92 Infatti, dall’articolo 30, paragrafo 4, e dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, discende inequivocabilmente che un siffatto rimborso si verifica nel caso di una modificazione sostanziale di un’operazione sovvenzionata, risultante dall’inosservanza del requisito di perennità di tale operazione, che costituisce una condizione di regolarità di quest’ultima. 93 Di conseguenza, un beneficiario che abbia l’obbligo di rimborsare una sovvenzione che gli è stata concessa, quale mera conseguenza dell’inosservanza dei requisiti di ammissione al finanziamento dell’operazione sovvenzionata di cui trattasi, non può avvalersi della tutela conferita dall’articolo 17 della Carta (v., per analogia, sentenza del 26 maggio 2016, Ezernieki, C‑273/15 , EU:C:2016:364 , punto 49 ). 94 Poiché, nel caso di specie, non si tratta di una limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà riconosciuto dall’articolo 17 della Carta, non si deve analizzare un siffatto obbligo né la sua ampiezza rispetto agli articoli 52 e 53 della Carta, né rispetto all’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU. 95 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, letti in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta, devono essere interpretati nel senso che occorre procedere alle rettifiche finanziarie previste da tale articolo 39, paragrafo 1, quando la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione costituisce una modificazione sostanziale di tale operazione, ai sensi di detto articolo 30, paragrafo

4. Sulle spese 96 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, deve essere interpretato nel senso che: – la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione europea può costituire una «modificazione sostanziale» di detta operazione, ai sensi di tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui trattasi, alla luce delle condizioni enunciate in detta disposizione; – osta a una normativa nazionale che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata a titolo di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione a non cedere, senza eccezioni, per cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento, uno stabilimento oggetto di detta operazione, pena una rettifica finanziaria corredata da un recupero totale o parziale di tale sovvenzione. 2) L’articolo 30, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, letti in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: occorre procedere alle rettifiche finanziarie previste da tale articolo 39, paragrafo 1, quando la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione europea costituisce una modificazione sostanziale di tale operazione, ai sensi di detto articolo 30, paragrafo

4. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il greco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0313 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 13 luglio 2023 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Cofinanziamento – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 30, paragrafo 4, e articolo 39, paragrafo 1 – Perennità delle operazioni relative a investimenti – “Modificazione sostanziale” di un’operazione di investimento cofinanziata – Recupero di un aiuto in caso di cessione dello stabilimento oggetto di tale operazione – Incidenza delle circostanze specifiche che accompagnano tale cessione» Nella causa C‑313/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti, Grecia), con decisione del 28 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2022, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra e M. Gavalec (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo ellenico, da K. Boskovits, E. Panopoulou, G. Papadaki ed E. Tsaousi, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. Farley, I. Georgiopoulos e P. Rossi, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di diverse disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ( GU 1999, L 161, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (Stato ellenico), in merito al recupero parziale di un aiuto finanziario concesso ai fini della modernizzazione di una struttura alberghiera e della creazione di tre nuovi posti di lavoro. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 1260/1999 3 I considerando 4, 6, 7 e 41 del regolamento n. 1260/1999 erano così formulati: «4 (...) al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l’azione dei Fondi strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 2052/88 [del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti [e] degli altri strumenti finanziari esistenti ( GU 1988, L 185, pag. 9 )]; (...) devono essere definiti come tali lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, nonché l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione; (...) 6 (...) lo sviluppo culturale, la qualità dell’ambiente naturale e costruito, la dimensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi; 7 (...) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali; (...) 41 (...) conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea] quando appaiano necessarie per garantire un’applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; (...) occorre tuttavia specificare l’ammissibilità delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la perennità degli investimenti; (...) conseguentemente, per assicurare efficacia ed incidenza durevole all’azione dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad un’operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una modifica importante, tale da sviare l’operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale». 4 L’articolo 12 del regolamento n. 1260/1999, intitolato «Compatibilità», così disponeva: «Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della [Banca europea per gli investimenti (BEI)] o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l’aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, nonché l’eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne». 5 L’articolo 30 di tale regolamento, intitolato «Requisiti per l’ammissione», prevedeva quanto segue: «1.   Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato. (...) 3.   Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la [OSCURATO:PERSONA] decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 2. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione esclusivamente se quest’ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce modificazioni sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico, e b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 39». 6 Il titolo IV di detto regolamento, intitolato «Efficacia degli interventi dei fondi», conteneva un capo II, intitolato «Controllo finanziario», all’interno del quale figurava l’articolo 38 del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni generali». Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo: «Fatta salva la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione del bilancio generale dell[’Unione europea], gli [OSCURATO:PERSONA] membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti: (...) e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità (...) (...) h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora». 7 Anch’esso contenuto in tale capo II, l’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999, intitolato «Rettifiche finanziarie», al suo paragrafo 1 così disponeva: «La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, paragrafo 2». 8 Tale regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1 o gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( GU 2006, L 210, pag. 25 ). Tuttavia, dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 emerge che quest’ultimo non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] in base al regolamento n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto, successivamente a tale data, a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura. Regolamento (CE) n. 1685/2000 9 Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della [OSCURATO:PERSONA], del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali ( GU 2000, L 193, pag. 39 ), conteneva un allegato intitolato «Norme sull’ammissibilità». Ai sensi della norma n. 1, punto 1.10, di tale allegato, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 448/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 marzo 2004 ( GU 2004, L 72, pag. 66 ) (in prosieguo: l’«allegato al regolamento n. 1685/2000»), «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8», che riguardano i costi dell’ammortamento di immobili o attrezzature, i contributi in natura e le spese generali. Regolamento (CE) n. 448/2001 10 Il capo II del regolamento (CE) n. 448/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali ( GU 2001, L 64, pag. 13 ), intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri», conteneva un articolo 2, che prevedeva, ai suoi paragrafi 1 e 2, quanto segue: «1.   In caso d’irregolarità sistemiche, le indagini, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento [n. 1260/1999], riguardano tutte le operazioni che ne siano state affette. 2.   Nel sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono tener conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria per i fondi». Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 11 I punti 4.12 e 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ( GU 1998, C 74, pag. 9 ) sono così formulati: «4.12. Per creazione di posti di lavoro s’intende l’incremento netto del numero di posti di lavoro nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo di riferimento. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo (...)». (...) 4.14. Gli aiuti alla creazione di posti di lavoro devono essere subordinati, tramite le loro modalità di versamento o le loro condizioni di concessione, al mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di cinque anni». Regolamento (CE) n. 659/1999 12 L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] ( GU 1999, L 83, pag. 1 ), intitolato «Recupero degli aiuti», al paragrafo 1 così disponeva: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (...) [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 13 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee] ( GU 1995, L 312, pag. 1 ): «Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». 14 L’articolo 2 di tale regolamento prevede quanto segue: «1.   I controlli e le misure e sanzioni amministrative sono istituiti solo qualora risultino necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. Essi devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità. (...) 3.   Le disposizioni del diritto comunitario determinano la natura e la portata delle misure e sanzioni amministrative necessarie alla corretta applicazione della normativa considerata, in funzione della natura e della gravità dell’irregolarità, del beneficio concesso o del vantaggio ricevuto e del grado di responsabilità. 4.   Fatto salvo il diritto comunitario applicabile, le procedure relative all’applicazione dei controlli, delle misure e sanzioni comunitari sono disciplinate dal diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri». 15 L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone: «Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: – mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti; (...)». Regolamento n. 70/2001 16 Intitolato «Investimenti», l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( GU 2001, L 10, pag. 33 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 febbraio 2004 ( GU 2004, L 63, pag. 22 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 70/2001»), prevedeva quanto segue: «1.   Un aiuto all’investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all’interno o all’esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 3, TFUE] e non è soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo [108, paragrafo 3, TFUE], quando soddisfa le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 6. (...) 3.   Quando l’investimento è effettuato in una regione e in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell’aiuto, l’intensità dell’aiuto non deve eccedere il massimale di aiuti all’investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla [OSCURATO:PERSONA] per ogni Stato membro, in misura superiore a: a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all’articolo [107, paragrafo 3, lettera c), TFUE] purché l’intensità totale netta dell’aiuto non superi il 30%; oppure b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all’articolo [107, paragrafo 3, lettera a), TFUE] purché l’intensità totale netta dell’aiuto non superi il 75%. La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti a finalità regionale si applica solo quando l’aiuto è concesso a condizione che l’investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto. 4.   I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un’intensità di aiuto calcolata o in percentuale delle spese di investimento ammissibili o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell’investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l’aiuto non superi l’importo più favorevole che risulta dall’applicazione dell’uno o dell’altro sistema di calcolo. (...) 6.   Quando l’aiuto è calcolato sulla base dei posti di lavoro creati, l’importo dell’aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni: (...) c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni». Regolamento (CE) n. 438/2001 17 L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 438/2001 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali ( GU 2001, L 63, pag. 21 ) così disponeva: «I sistemi di gestione e di controllo prevedono procedure per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della relativa decisione della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 28 del regolamento [n. 1260/1999] e delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell’ambito dell’intervento interessato, nonché in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti), di protezione dell’ambiente e di pari opportunità. (...)». Diritto ellenico 18 Ai sensi dell’articolo 477 dell’[OSCURATO:PERSONA] (Codice civile) (FEK A’ 164/24.10.1984), «[s]e si promette, tramite contratto concluso con il creditore, di saldare un debito altrui, il debitore non viene liberato e sorge un’obbligazione supplementare a carico di colui che formula la promessa, tranne se risulti chiaramente il contrario». 19 L’articolo 479 di tale codice così dispone: «Se un patrimonio o un’impresa sono stati ceduti mediante contratto, l’acquirente è responsabile nei confronti del creditore per i debiti gravanti sul patrimonio o sull’impresa, sino a concorrenza del valore dei beni ceduti. La responsabilità del cedente sussiste. Un contratto che stipuli il contrario, concluso tra le parti contraenti a danno dei creditori, è nullo nei confronti di questi ultimi». 20 Il giudice del rinvio osserva che con «impresa», ai sensi di tale articolo 479, si intende un oggetto di diritto formato da un insieme di diversi elementi eterogenei, ossia beni (mobili e immobili), diritti, beni immateriali (ditta, marchio, segni distintivi) nonché situazioni e rapporti di fatto rispetto al mercato (clientela, reputazione, ubicazione dei locali, prospettive e aspettative di sviluppo); tale insieme forma un’organizzazione e unità economica appartenente a un’entità particolare. 21 Secondo tale giudice, dagli articoli da 1 a 4 del [OSCURATO:PERSONA] 178/2002: Métra schetiká me tin prostasía ton dikaiomáton ton ergazoménon se períptosi metavívasis epicheiríseon, egkatastáseon í tmimáton egkatastáseon í epicheiríseon, se symmórfosi pros tin Odigía 98/50/EK tou Symvoulíou (decreto presidenziale 178/2002 sulle misure relative alla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’imprese, di stabilimenti o di parti d’imprese o di stabilimenti al fine di conformarsi alla direttiva 98/50/CE) (FEK A’ 162/12.7.2002) emerge che costituisce trasferimento d’impresa ogni rilevamento e proseguimento di un’attività economica da parte di un terzo, purché venga conservata l’identità dell’impresa o dell’azienda interessata. In un caso siffatto, il cambiamento della persona del datore di lavoro comporta, indipendentemente dalla causa giuridica e dalla forma della cessione di cui trattasi, la surrogazione ipso iure del nuovo datore di lavoro nei rapporti di lavoro esistenti e la liberazione dell’ex datore di lavoro per il periodo successivo a tale cambiamento. Tuttavia, anche dopo una siffatta cessione, quest’ultimo rimane responsabile, in solido e congiuntamente con il nuovo datore di lavoro, per le obbligazioni sorte da un contratto o da un rapporto di lavoro fino al momento del loro rilevamento da parte del successore. Tale effetto si produce a prescindere da un qualsivoglia consenso dei lavoratori. 22 L’articolo 18, paragrafo 5, del [OSCURATO:PERSONA] 192249/EYS 4057, Rýthmisi themáton pou aforoún tin efarmogí dráseon ton kratikón enischýseon stous tomeís tis metapoíisis kai tou tourismoú sto plaísio ton dekatrión (13) [OSCURATO:PERSONA] tou K.P.S 2000-2006 sýmfona me to árthro 35 tou n. 3016/2002 [decreto interministeriale 192249/EYS 4057, regolamentazione di questioni relative all’attuazione di misure di aiuti di Stato nei settori di trasformazione e turismo nell’ambito dei tredici (13) [OSCURATO:PERSONA] del QCS 2000-2006 conformemente all’articolo 35 della legge 3016/2002] (FEK Β’ 1079/19.08.2002) del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo (in prosieguo: il «decreto interministeriale») prevede che, in caso di concessione di un aiuto finanziario per un investimento, il beneficiario ha l’obbligo di astenersi da una qualsivoglia cessione di cespiti immobiliari dell’impresa sovvenzionata per un periodo di cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 23 Il 10 maggio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] V. – Ntagkoumas G. AXE, società divenuta [OSCURATO:PERSONA], ha presentato alla regione Macedonia occidentale (Grecia) una domanda diretta a che il suo investimento relativo alla modernizzazione di un albergo sito in un comune di tale regione fosse inserito in un regime di aiuti riguardante il sostegno finanziario delle piccole e medie imprese (PME) di detta regione nel settore del turismo. Il 27 gennaio 2005 il segretario generale della regione Macedonia occidentale ha deciso di includere tale investimento in detto regime di aiuti. 24 Detto investimento aveva ad oggetto la costruzione, modernizzazione e riorganizzazione degli edifici di un albergo esistente nonché la fornitura di attrezzature alberghiere e di un sistema di risparmio energetico. Si prevedeva che, una volta realizzato il progetto, sarebbero stati creati tre posti di lavoro. 25 L’importo complessivo dell’investimento di cui trattasi ammontava a EUR 201900 e quello dell’aiuto a EUR 90000. La data d’inizio di validità delle spese relative a tale progetto era stata fissata al 10 maggio 2004, mentre il termine di completamento di quest’ultimo era di 18 mesi dalla data di inclusione di tale investimento nel regime di aiuti interessato. 26 Con un certificato di regolare esecuzione dell’8 giugno 2006 è stato accertato che detto investimento era stato completato nel corso del periodo di validità e che erano stati creati tre nuovi posti di lavoro. 27 A seguito di un controllo effettuato durante il 2009 è stato accertato che la struttura alberghiera interessata era stata ceduta, il 9 novembre 2006, alla [OSCURATO:PERSONA] – Monoprosopi EPE, sicché l’obbligo, previsto all’articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale, di non cedere cespiti immobiliari dell’impresa beneficiaria dell’aiuto per un periodo di cinque anni dal certificato di regolare esecuzione, ossia nel caso di specie fino all’8 giugno 2011, non era stata rispettato. 28 Pertanto, nel corso del 2010 il Segretario di Stato per l’Economia, la Competitività e gli Affari marittimi ha adottato una decisione con cui ha imposto alla ricorrente di cui al procedimento principale una rettifica finanziaria di importo pari a EUR 82500, per il 75% a titolo di risorse del FESR e per il 25% a titolo di risorse nazionali. Tale decisione mirava al recupero degli aiuti, previa detrazione dell’importo corrispondente al periodo di cinque mesi durante i quali la ricorrente di cui al procedimento principale aveva gestito tale struttura alberghiera conformemente all’obbligo di cui al punto precedente. 29 Adita in primo grado dalla ricorrente di cui al procedimento principale con un ricorso avverso detta decisione, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti, Grecia), in sede collegiale, ha respinto tale ricorso con sentenza, giudicando che la rettifica finanziaria e il recupero dell’aiuto oggetto della medesima decisione fossero legittimi, nei limiti in cui la ricorrente di cui al procedimento principale non aveva rispettato tale obbligo e aveva così violato l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 e l’articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale. 30 La ricorrente di cui al procedimento principale ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti), riunito questa volta in seduta plenaria. 31 Nell’ambito di tale impugnazione essa sostiene, innanzitutto, che detta sentenza sarebbe viziata da un’interpretazione errata dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999, in quanto si è dichiarato che la cessione della struttura alberghiera interessata costituiva motivo automatico di recupero degli aiuti versati, senza verificare se l’operazione di investimento di cui trattavasi avesse effettivamente subito una modificazione sostanziale per quanto riguarda le sue modalità di esecuzione o a motivo del conseguimento di un vantaggio indebito. 32 La ricorrente di cui al procedimento principale osserva poi che, da un lato, tale struttura alberghiera è stata ceduta a una società controllata da uno dei suoi due azionisti e che tale cessione era necessaria per garantire la redditività di detta struttura. Dall’altro lato, conformemente all’articolo 479 del Codice civile ellenico, in forza del quale, in caso di cessione di un’impresa, il cedente continua a essere responsabile dei debiti di tale impresa, la ricorrente di cui al procedimento principale garantirebbe che le obbligazioni di lungo termine siano adempiute dalla società cessionaria. 33 Infine, la ricorrente di cui al procedimento principale invoca, dinanzi al giudice del rinvio, una violazione della sua libertà d’impresa e del suo diritto di proprietà, per il motivo che la rettifica finanziaria disposta dalla decisione menzionata al punto 28 della presente sentenza non avrebbe dovuto essere irrogata, poiché tutte le obbligazioni di lungo termine erano state rispettate ed era stato raggiunto l’obiettivo perseguito dagli aiuti concessi. 34 In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in conformità alle disposizioni di cui: i) all’articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento n. 1260/1999, e alla Norma n. 1, [punto 1.10 dell’allegato] al regolamento n. 1685/2000; ii) all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001; e iii) agli articoli 38 e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 4 del regolamento n. 438/2001, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, nonché all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, la vendita dell’impresa beneficiaria, unitamente ai suoi cespiti immobiliari, costituisca automaticamente una modifica tanto sostanziale delle condizioni di realizzazione dell’investimento cofinanziato in tale impresa da giustificare di per sé una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 18, paragrafo 5, del [decreto interministeriale], che prevede il divieto assoluto di trasferire per un lungo periodo di tempo il patrimonio immobiliare di un’impresa che ha ricevuto un aiuto, pena la revoca totale o parziale della decisione di concessione dell’aiuto e la restituzione totale o parziale dell’aiuto pubblico erogato; 2) Se le disposizioni di cui: i) all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999; ii) all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001, e al punto 4.12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto concerne il principio di perennità delle piccole e medie imprese beneficiarie; iii) agli articoli 38 e 39 del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, all’articolo 1, paragrafo 2, agli articoli 2 e 4 del regolamento n. 2988/95, nonché all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, vengano interpretate nel senso che la vendita dei cespiti immobiliari e della stessa impresa beneficiaria, nel contesto di un accordo interno alla società tra i suoi azionisti per garantire la sua redditività, non comporta una modifica sostanziale dell’operazione di cofinanziamento o un vantaggio indebito di una delle parti e, pertanto, non costituisce un’irregolarità o un motivo di recupero dell’aiuto, sempre che le condizioni per la realizzazione dell’investimento non vengano modificate e che il trasferimento sia soggetto a un regime giuridico in base al quale il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per i debiti e le passività esistenti al momento del trasferimento; 3) Se le disposizioni di cui agli articoli 17, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»)], e il principio della certezza del diritto, in combinato disposto con l’articolo 1 del [Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (in prosieguo: il «primo protocollo addizionale alla CEDU»], richiedano che le misure di rettifica finanziaria e di recupero degli aiuti di cui agli articoli 38, [paragrafo 1,] lettera h) e 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, all’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 e all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, raggiungano un giusto contemperamento con il diritto alla tutela del «patrimonio» del beneficiario dell’aiuto, portando ad un’esenzione parziale o totale per il beneficiario, anche qualora venga accertata una modifica sostanziale dell’attività finanziata o un indebito arricchimento in sede di trasferimento dell’attività». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 35 Sebbene la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale non sia contestata da nessuno degli interessati che hanno depositato osservazioni scritte nella presente causa, si deve rammentare che, nella causa che ha portato alla sentenza del 19 dicembre 2012, Epitropos tou [OSCURATO:PERSONA] ( C‑363/11 , EU:C:2012:825 ), la Corte, dopo aver rilevato, in particolare, che il procedimento nell’ambito del quale si inseriva la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti) non era destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale, ma a esercitare un controllo preventivo delle spese dello Stato, ha giudicato che, in un contesto del genere, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti) non costituiva un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE e che, di conseguenza, tale domanda di pronuncia pregiudiziale doveva essere dichiarata irricevibile. 36 Invece, come discende dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle disposizioni del diritto ellenico in essa menzionate, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte dei conti) esercita, nel contesto che ha portato a tale domanda, una funzione giurisdizionale e costituisce, di conseguenza, un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 37 Tenuto conto di tali circostanze, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 38 In via preliminare si deve constatare che, con le sue questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, segnatamente, sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, dell’articolo 1, paragrafo 2, e degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 2988/95, dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 nonché del punto 4.12 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, ma, in violazione dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, esso non espone con la necessaria chiarezza i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni né sul collegamento che esso stabilisce tra queste ultime e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, cosicché dette disposizioni non devono essere interpretate. 39 In tali circostanze si deve giudicare che, con dette questioni, tale organo giurisdizionale chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione costituisce, di per sé, una «modificazione sostanziale», ai sensi di tale disposizione, e che, dall’altro lato, esso osta a una normativa nazionale che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata a titolo di una siffatta operazione di investimento a non cedere, senza eccezioni, per cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione dell’investimento di cui trattasi, uno stabilimento oggetto di detta operazione, pena una rettifica finanziaria corredata da un recupero totale o parziale della sovvenzione. Detto giudice chiede inoltre se l’articolo 38 e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, la norma n. 1, punto 1.10, dell’allegato al regolamento n. 1685/2000, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001 nonché l’articolo 4 del regolamento n. 438/2001 possano incidere sulla risposta fornita a dette questioni. Sull’applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 40 L’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1260/1999 enunciava un principio cosiddetto di «perennità», secondo cui la partecipazione dei Fondi strutturali a un’operazione restava attribuita a tale operazione esclusivamente se quest’ultima non subiva «modificazioni sostanziali», entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione relativa alla partecipazione di detti Fondi. 41 Dinanzi al giudice del rinvio, le parti sono in disaccordo segnatamente sulla questione se la cessione della struttura oggetto dell’operazione di investimento cofinanziata dal FESR costituisca una «modificazione sostanziale», ai sensi di tale disposizione. 42 A tal riguardo, occorre ricordare che non spetta alla Corte qualificare concretamente la modificazione di cui al procedimento principale, risultante da tale cessione. Infatti, una valutazione del genere rientra nella sola competenza del giudice nazionale, poiché il ruolo della Corte si limita a fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto dell’Unione utile per la decisione da adottare nella controversia che gli è sottoposta. Ciò premesso, la Corte può determinare elementi rilevanti idonei a guidare il giudice del rinvio nella sua valutazione (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 43 Per considerare che una modificazione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999, è necessario verificare previamente se l’operazione data che ha subito una siffatta modificazione ricada nell’ambito di tale articolo e, in caso affermativo, esaminare in seguito se detta modificazione soddisfi le due condizioni cumulative indicate a detto articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b) (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 20 ). 44 Nel corso dell’esame di tali condizioni è d’uopo verificare, in primo luogo, se la modificazione controversa soddisfi la condizione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1260/1999, la quale esige che essa risulti da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura oppure dalla cessazione o dal cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva. Nel corso della verifica di tale condizione, difatti, è necessario valutare gli elementi che sono all’origine della modifica controversa e che quindi ne costituiscono le cause (sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 21 ). 45 In secondo luogo, occorre esaminare se tale modificazione rientri in una delle ipotesi di cui all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), di detto regolamento, vale a dire che essa alteri la natura o le modalità di esecuzione dell’opera interessata, o che essa procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico; dette ipotesi vertono sugli effetti di tale modifica (sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 22 ). 46 In terzo luogo, dopo aver esaminato le condizioni indicate all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 1260/1999, occorre accertare se la modificazione controversa sia sostanziale (sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 23 ). 47 Nel caso di specie, dal momento che non viene contestato che l’operazione di investimento cofinanziata di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’articolo 30 del regolamento n. 1260/1999, spetta al giudice del rinvio verificare, innanzitutto, se la modificazione interessata soddisfi le condizioni previste da tale articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b). 48 A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge che vi sia stata cessazione o cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva. Al contrario, da essa emerge che, dopo la sua cessione, la struttura alberghiera oggetto di tale operazione ha continuato a essere utilizzata per la stessa attività prevista nella domanda di sovvenzione. 49 Per quanto attiene alla questione se sia avvenuto un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura, occorre rilevare che il beneficiario della sovvenzione di cui trattasi ha trasmesso la proprietà di tale struttura alberghiera, quale struttura alberghiera ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1260/1999, a una società detenuta da uno dei suoi azionisti. 50 Al riguardo, il fatto che la proprietà di una siffatta infrastruttura abbia subito un cambiamento non significa che si possa automaticamente ritenere che tale cambiamento alteri la natura stessa della proprietà di tale infrastruttura. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare, sulla base di un esame circostanziato, se, a dispetto del trasferimento di proprietà, la natura di quest’ultima sia stata o meno modificata. Infatti, ciò potrebbe non verificarsi, tenuto conto della formulazione della seconda questione pregiudiziale, nel caso di un accordo di cessione interno a una società nell’ambito del quale il cedente e il cessionario sono responsabili in solido dei debiti e delle obbligazioni esistenti al momento della cessione. 51 Nel caso in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che la condizione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1260/1999 è soddisfatta nella controversia di cui al procedimento principale, spetterà poi ad esso, nell’ambito della verifica della questione se la modificazione considerata rientri in una delle ipotesi enunciate all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), di tale regolamento, in quanto altera la natura o le modalità di esecuzione dell’operazione di investimento di cui trattasi o in quanto procura un vantaggio indebito a un ente pubblico, esaminare gli effetti di tale modificazione. 52 Da un lato, per quanto riguarda la condizione relativa alla natura e alle modalità di esecuzione dell’operazione di investimento in questione, è necessario tenere conto dell’obiettivo della misura nel cui ambito detta operazione è stata finanziata (sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 54 ), vale a dire lo sviluppo finanziario delle PME della regione Macedonia occidentale nel settore del turismo. Un siffatto obiettivo figura tra gli obiettivi prioritari e più generali dei Fondi strutturali e tra quelli, più specifici, del FESR. 53 In effetti, secondo il considerando 4 del regolamento n. 1260/1999, l’intervento dei Fondi strutturali persegue obiettivi prioritari, vale a dire lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali nonché l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Inoltre, ai sensi del considerando 6 di tale regolamento «lo sviluppo del turismo [contribuisce] a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi». 54 In particolare, secondo il considerando 7 di detto regolamento, il FESR contribuisce principalmente allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali. 55 Nei limiti in cui, a condizione che la regione Macedonia occidentale possa essere qualificata come regione in ritardo di sviluppo o regione con difficoltà strutturali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la sovvenzione di cui trattasi nel procedimento principale si inseriva in un obiettivo di sviluppo della regione Macedonia occidentale, di sostegno finanziario delle PME di tale regione e di sviluppo del settore del turismo, la circostanza che il soggetto incaricato di tale progetto, ossia la ricorrente di cui al procedimento principale, sia stato sostituito da una società cessionaria, ossia [OSCURATO:PERSONA] – Monoprosopi EPE, non implica di per sé che tale obiettivo non sia stato raggiunto e, di conseguenza, che una modificazione della natura o delle modalità di esecuzione dell’operazione di investimento cofinanziata di cui trattasi nel procedimento principale sia avvenuta (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 56 ). 56 Pertanto, il mero fatto che la struttura oggetto di tale operazione sia stata ceduta non può consentire che si concluda nel senso dell’esistenza di una modificazione della natura o delle modalità di esecuzione di detta operazione, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999 (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 57 ). 57 Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se la cessione di cui al procedimento principale abbia comportato una modificazione della natura o delle modalità di esecuzione dell’operazione cofinanziata dal FESR alla luce dell’obiettivo perseguito dalla sovvenzione, quale rammentato al punto 52 della presente sentenza. 58 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’altra condizione prevista, in alternativa, dall’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, è necessario rilevare che tale condizione implica che occorre verificare se la modificazione dell’operazione interessata procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico. 59 In un caso come quello di cui al procedimento principale, risulta da detta condizione che la perennità di un’operazione di investimento cofinanziata richiede che non sia stato procurato un indebito vantaggio né al cedente né al cessionario. Infatti, la creazione di un siffatto vantaggio o a beneficio del proprietario che ha ceduto la struttura di cui trattasi, o al beneficiario della società cessionaria, può costituire una modifica dell’operazione di cui trattasi, ai sensi di tale disposizione (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 59 ). 60 Tuttavia, anche in presenza di elementi che evidenziano, di primo acchito, l’esistenza di un indebito vantaggio, il beneficiario della sovvenzione deve avere la possibilità di dimostrare che la cessione della struttura oggetto dell’operazione sovvenzionata di cui trattasi non ha procurato un siffatto vantaggio né a se stesso né a tale società (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 60 ). 61 La Corte ha giudicato che, nel caso in cui l’autorità nazionale competente sia chiamata ad accertare se sia stato conferito un indebito vantaggio a un’impresa o a un ente pubblico, essa è necessariamente legittimata a determinare in cosa consista concretamente tale vantaggio (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 66 ). 62 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio tener conto, se del caso, degli effetti concreti e reali della cessione, dell’incidenza di quest’ultima sulla sovvenzione di cui trattasi, dell’esistenza e della natura del corrispettivo fissato per la cessione della struttura alberghiera interessata nonché di tutti gli elementi rilevanti che consentano di valutare se tale cessione abbia procurato un vantaggio al cedente e/o al cessionario. In tale contesto, può essere presa in considerazione la circostanza secondo la quale il cedente e il cessionario sono, in forza del diritto ellenico, responsabili in solido dei debiti e delle obbligazioni esistenti al momento di detta cessione. 63 Va aggiunto che, per quanto riguarda il beneficiario della sovvenzione, l’esistenza e la portata di un simile vantaggio devono essere valutate alla luce dell’eventuale differenza tra i vantaggi, pecuniari o di altra natura, che detto beneficiario doveva trarre dall’operazione così come inizialmente prevista e quelli che gliene derivano a seguito della cessione della struttura oggetto di tale operazione (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 61 ). 64 Quanto alla società cessionaria, si deve rilevare che la cessione in parola è tale da procurarle un indebito vantaggio quando essa percepisce, senza che ciò sia oggettivamente indicato dalle circostanze del caso di specie, entrate superiori a quelle che percepirebbe il beneficiario della sovvenzione fino alla data della cessione. Un vantaggio indebito può altresì essere riscontrato quando il corrispettivo che la società cessionaria ha versato a titolo della cessione non è stato fissato secondo le condizioni di mercato (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 62 ). 65 Inoltre, nel caso in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che le due condizioni cumulative di cui al punto 43 della presente sentenza sono soddisfatte, gli spetterà verificare se la modificazione controversa sia «sostanziale», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1260/1999, ossia se essa presenti una certa ampiezza (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 35 ) 66 Per quanto attiene, innanzitutto, alla questione se un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento n. 1260/1999, rivesta una siffatta ampiezza, occorre considerare che, nel caso di una cessione quale quella di cui al procedimento principale, non si sarebbe in presenza di una modificazione sostanziale se il cessionario, in quanto nuovo proprietario dell’infrastruttura interessata, continuasse a essere tenuto, in forza delle disposizioni del contratto di cessione o delle disposizioni giuridiche applicabili, a proseguire la gestione di tale infrastruttura conformemente, da un lato, alle modalità e alle condizioni legate alla sovvenzione di cui trattasi nonché, dall’altro, all’obiettivo perseguito al momento della concessione di quest’ultima e se, inoltre, emergesse da un esame circostanziato che il cambiamento nella natura della proprietà di detta infrastruttura non è stato oggettivamente effettuato allo scopo di aggirare le norme relative alla partecipazione dei Fondi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 67 Per quanto attiene poi alla questione se una modificazione che altera la natura o le modalità di esecuzione dell’operazione interessata, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, sia sostanziale, si deve rilevare che, secondo il considerando 41 di tale regolamento, l’aiuto fornito da uno dei Fondi strutturali dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, a un’operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscano una modifica importante, tale da sviare l’operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale. Di conseguenza, quando una modificazione soddisfa la condizione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, in quanto incide sulla natura o sulle condizioni di realizzazione di un’operazione, una modificazione del genere può essere qualificata come «modificazione sostanziale» ai sensi di tale articolo 30, paragrafo 4, solamente quando riduce in modo significativo la capacità dell’operazione di cui trattasi di raggiungere l’obiettivo attribuitole (sentenza del 14 novembre 2013, Comune di Ancona, C‑388/12 , EU:C:2013:734 , punto 35 ). 68 Pertanto, nell’ambito dell’esame che spetta al giudice nazionale effettuare al riguardo, si deve verificare se la società cessionaria interessata possa essere qualificata come PME. Infatti, se è vero che gli elementi del fascicolo, in particolare la circostanza che si tratta di una società con socio unico a responsabilità limitata, contengono indizi al riguardo, occorre assicurarsi che la sovvenzione interessata contribuisca, segnatamente, alla realizzazione dell’obiettivo di sostegno finanziario delle PME. 69 Se, dopo una siffatta verifica, risulta che tale società non può essere qualificata come PME e che la capacità dell’operazione interessata di raggiungere tale obiettivo è ridotta, se non inesistente, il giudice del rinvio può constatare una modificazione sostanziale che altera la natura o le modalità di esecuzione di tale operazione. 70 Per quanto riguarda, infine, la questione se una modificazione che procura un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento n. 1260/1999, sia sostanziale, occorre precisare, come è stato rilevato al punto 65 della presente sentenza, che, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999, la modificazione che procura l’indebito vantaggio di cui trattasi deve assumere una certa ampiezza, il che esclude i vantaggi indebiti la cui rilevanza o il cui importo siano minimi o insignificanti. 71 Ne consegue che spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenendo conto degli elementi indicati ai punti da 47 a 70 della presente sentenza, se la cessione della struttura oggetto dell’operazione di investimento cofinanziata di cui al procedimento principale costituisca una «modificazione sostanziale», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999. Sugli obblighi derivanti dal principio di perennità previsto dall’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 72 In forza dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999 le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammesse al finanziamento a meno che, ove necessario, la [OSCURATO:PERSONA] stabilisca, nell’ambito delle modalità di applicazione di tale articolo 30 che essa adotta, norme comuni di ammissione delle spese al finanziamento. 73 Peraltro, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 1260/1999, le operazioni che sono oggetto di un finanziamento dei Fondi strutturali devono essere conformi alle disposizioni del trattato FUE e degli atti emanati in virtù dello stesso. 74 Orbene, fissando in via esclusiva, al suo articolo 30, paragrafo 4, le condizioni relative alla perennità delle operazioni cofinanziate, il regolamento n. 1260/1990 ha chiaramente sottratto tale questione al diritto nazionale (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 79 ). 75 Nel caso di specie, secondo l’articolo 18, paragrafo 5, del decreto interministeriale, in caso di concessione di un aiuto finanziario per un investimento, il beneficiario di tale aiuto ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi cessione dei cespiti immobiliari dell’impresa sovvenzionata per un periodo di cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento. Da ciò risulta che, in caso di cessione, da parte del beneficiario di un siffatto aiuto, di una struttura oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata, effettuata nel corso dei cinque anni successivi all’adozione del suddetto certificato, avviene sistematicamente una rettifica finanziaria. 76 È giocoforza constatare che una siffatta normativa nazionale è incompatibile con l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999, quale interpretato dalla Corte. 77 Infatti, contrariamente a quanto illustrato al punto 60 della presente sentenza, tale normativa nazionale non consente al beneficiario di una sovvenzione di dimostrare, in caso di cessione di una struttura oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata, che l’una o l’altra delle due condizioni menzionate in tale articolo 30, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), o perfino entrambe le condizioni, non sono soddisfatte né che la modificazione dell’operazione di cui trattasi non assume un’ampiezza tale da poter essere qualificata come «sostanziale», ai sensi di tale disposizione. 78 Inoltre, per quanto attiene al periodo durante il quale, in un caso come quello di cui al procedimento principale, è imposta la perennità di un’operazione, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1260/1999, la partecipazione dei Fondi strutturali resta attribuita a un’operazione se quest’ultima non subisce modificazioni sostanziali entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti autorità nazionali, o dell’autorità di gestione, relativa alla partecipazione dei Fondi. Orbene, in genere, tale termine scade prima di quello previsto da una normativa nazionale, che impone al beneficiario di una sovvenzione l’obbligo di astenersi da una qualsivoglia cessione dei cespiti immobiliari dell’impresa sovvenzionata per un periodo di cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione dell’investimento interessato (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Järvelaev, C‑580/17 , EU:C:2019:391 , punto 81 ). 79 Ne consegue che l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 osta a una normativa nazionale che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata a titolo di operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione a non cedere, senza eccezioni, per cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento, una struttura oggetto di detta operazione, pena una rettifica finanziaria. 80 Tale conclusione non è inficiata dall’articolo 38 e dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, dalla norma n. 1, punto 1.10, dell’allegato al regolamento n. 1685/2000, dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001 o dall’articolo 4 del regolamento n. 438/2001. 81 Infatti, innanzitutto, conformerete all’articolo 38, paragrafo 1, lettere e) ed h), del regolamento n. 1260/1999, lo Stato membro interessato deve esaminare se una modificazione che esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento e che, di conseguenza, non deve essere valutata alla luce di quest’ultima disposizione non costituisca un’irregolarità ai sensi degli articoli 38 e 39 del predetto regolamento in considerazione della quale sarà d’uopo, di conseguenza, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2014, Baltlanta, C‑410/13 , EU:C:2014:2134 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, detti articoli 38 e 39 non si applicano in linea di principio a una situazione che rientra in tale articolo 30, paragrafo 4, primo comma, caratterizzata dall’assenza di una «modificazione sostanziale» dell’operazione interessata. 82 La norma n. 1, punto 1.10, dell’allegato al regolamento n. 1685/2000 si limitava poi a consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare l’importo delle spese ammisse al finanziamento, senza tuttavia fornire loro la possibilità di discostarsi dagli obblighi di perennità previsti dall’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999. 83 Inoltre, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 70/2001, per beneficiare di maggiorazioni rispetto al limite massimo per gli aiuti a finalità regionale e continuare a non essere soggetti all’obbligo di notifica, l’investimento interessato deve essere conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni. Orbene, è giocoforza constatare che tale disposizione non può essere applicata alla controversia di cui al procedimento principale e che, in ogni caso, essa non impedisce la cessione dei cespiti immobiliari dell’impresa sovvenzionata a un’altra impresa, purché l’investimento interessato sia mantenuto nella regione beneficiaria della sovvenzione di cui trattasi. 84 Infine, si deve rilevare che l’articolo 4 del regolamento n. 438/2001, in forza del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare procedure per verificare, segnatamente, la veridicità delle spese dichiarate a titolo di intervento dei Fondi strutturali di cui trattasi, non consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre nuove condizioni quanto alle norme relative alla perennità delle operazioni. 85 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che: – la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione può costituire una «modificazione sostanziale» di detta operazione, ai sensi di tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui trattasi, alla luce delle condizioni enunciate in detta disposizione; – osta a una normativa nazionale che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata a titolo di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione a non cedere, senza eccezioni, per cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento, uno stabilimento oggetto di detta operazione, pena una rettifica finanziaria corredata da un recupero totale o parziale di tale sovvenzione. Sulla terza questione 86 In via preliminare si deve constatare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, segnatamente, sull’interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1260/1999, dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 448/2001, dell’articolo 4 del regolamento n. 2988/95, dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 e del principio di certezza del diritto, ma, in violazione dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, non espone con la necessaria chiarezza i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni e di tale principio né il collegamento che esso stabilisce tra questi ultimi e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, cosicché non occorre interpretare dette disposizioni e detto principio. 87 In tali circostanze si deve giudicare che, con tale questione, detto giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, letti in combinato disposto con gli articoli 17 e 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che non occorre procedere alle rettifiche finanziarie previste da tale articolo 39, paragrafo 1, quando la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione costituisce una modificazione sostanziale di tale operazione, ai sensi di detto articolo 30, paragrafo 4. Il giudice del rinvio intende altresì essere edotto riguardo al livello di tutela garantito dal diritto di proprietà riconosciuto dall’articolo 17 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafi 2 e 3, e con l’articolo 53 della Carta, nonché con l’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU. 88 Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1260/1999, gli [OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] di ogni modificazione sostanziale di un’operazione cofinanziata, ai sensi di tale articolo 30, paragrafo 4, primo comma; una siffatta modifica implica l’applicazione dell’articolo 39 di tale regolamento. 89 Conformemente a tale articolo 39, paragrafo 1, in combinato disposto con detto articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri perseguire le irregolarità, agire sulla scorta di una constatazione di una siffatta modifica importante ed effettuare le rettifiche finanziarie necessarie previste in detto articolo 39, paragrafo 1. 90 Ne consegue che, quando constatano una modificazione sostanziale, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1260/1999, di un’operazione cofinanziata entro il termine indicato da tale disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza dell’articolo 39, paragrafo 1, di tale regolamento, a titolo di rettifica finanziaria, a procedere alla soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria e quindi, se del caso, al recupero totale o parziale della sovvenzione concessa. 91 Per quanto riguarda il beneficiario, il suo obbligo di rimborsare tale sovvenzione non può essere assimilato a una violazione del diritto di proprietà, riconosciuto dall’articolo 17 della Carta. 92 Infatti, dall’articolo 30, paragrafo 4, e dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, discende inequivocabilmente che un siffatto rimborso si verifica nel caso di una modificazione sostanziale di un’operazione sovvenzionata, risultante dall’inosservanza del requisito di perennità di tale operazione, che costituisce una condizione di regolarità di quest’ultima. 93 Di conseguenza, un beneficiario che abbia l’obbligo di rimborsare una sovvenzione che gli è stata concessa, quale mera conseguenza dell’inosservanza dei requisiti di ammissione al finanziamento dell’operazione sovvenzionata di cui trattasi, non può avvalersi della tutela conferita dall’articolo 17 della Carta (v., per analogia, sentenza del 26 maggio 2016, Ezernieki, C‑273/15 , EU:C:2016:364 , punto 49 ). 94 Poiché, nel caso di specie, non si tratta di una limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà riconosciuto dall’articolo 17 della Carta, non si deve analizzare un siffatto obbligo né la sua ampiezza rispetto agli articoli 52 e 53 della Carta, né rispetto all’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU. 95 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, letti in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta, devono essere interpretati nel senso che occorre procedere alle rettifiche finanziarie previste da tale articolo 39, paragrafo 1, quando la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione costituisce una modificazione sostanziale di tale operazione, ai sensi di detto articolo 30, paragrafo 4. Sulle spese 96 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, deve essere interpretato nel senso che: – la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione europea può costituire una «modificazione sostanziale» di detta operazione, ai sensi di tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui trattasi, alla luce delle condizioni enunciate in detta disposizione; – osta a una normativa nazionale che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata a titolo di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione a non cedere, senza eccezioni, per cinque anni dall’adozione del certificato di regolare esecuzione di tale investimento, uno stabilimento oggetto di detta operazione, pena una rettifica finanziaria corredata da un recupero totale o parziale di tale sovvenzione. 2) L’articolo 30, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, letti in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: occorre procedere alle rettifiche finanziarie previste da tale articolo 39, paragrafo 1, quando la cessione di uno stabilimento oggetto di un’operazione di investimento cofinanziata dai Fondi strutturali dell’Unione europea costituisce una modificazione sostanziale di tale operazione, ai sensi di detto articolo 30, paragrafo 4. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il greco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris