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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 34046/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/certi-t-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, accogliendo, invece, la richiesta di detenzione domiciliare dal medesimo presentata.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, Bartoli lamentando violazione degli artt. 47

I. 26 luglio 1975, n.354 (ord. pen.), 125 cod. proc. pen. e 27 Cost. e vizio di motivazione.

L'affidamento in prova, invero, sarebbe stato negato in modo ingiustificato e senza motivazione.

La brevità della pena e il percorso rieducativo risultante dagli atti avrebbero imposto altra e più concreta motivazione.

La difesa insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. Bartoli deposita, tramite PEC (inviata il 20 gennaio 2022), memoria nella quale fa presente di volere trattare il ricorso per cassazione, ancorché alla data dell'udienza di trattazione avrà interamente espiato la misura domiciliare inflittagli.

4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, per essere invero terminata l'esecuzione della pena (già dal gennaio 2022, risultando applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare il 15 settembre 2021 in relazione ad una pena di mesi quattro di reclusione).

«Nel sistema processuale penale, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. i 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti.

Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez.

U, n. 10272 del 27/09/1995, dep.18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc.

Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.251694) » ( Sez. 1, n. 14821 del 20/10/2015, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/certi-t-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, accogliendo, invece, la richiesta di detenzione domiciliare dal medesimo presentata. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, Bartoli lamentando violazione degli artt. 47 I. 26 luglio 1975, n.354 (ord. pen.), 125 cod. proc. pen. e 27 Cost. e vizio di motivazione. L'affidamento in prova, invero, sarebbe stato negato in modo ingiustificato e senza motivazione. La brevità della pena e il percorso rieducativo risultante dagli atti avrebbero imposto altra e più concreta motivazione. La difesa insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Bartoli deposita, tramite PEC (inviata il 20 gennaio 2022), memoria nella quale fa presente di volere trattare il ricorso per cassazione, ancorché alla data dell'udienza di trattazione avrà interamente espiato la misura domiciliare inflittagli. 4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, per essere invero terminata l'esecuzione della pena (già dal gennaio 2022, risultando applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare il 15 settembre 2021 in relazione ad una pena di mesi quattro di reclusione). «Nel sistema processuale penale, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. i 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, dep.18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.251694) » ( Sez. 1, n. 14821 del 20/10/2015, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cos
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