Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 12754/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2659/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dasé medesimo; -ricorrente- contro A.D.E.R.- A [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3195/2020 delTRIBUNALE di NAPOLI depositata i l 07/07/2020R.G.N. 3186/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli, in contraddittorio con ADER, avverso la cartella di pagamento, notificata a mezzo PEC, per il recupero di contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni, iscritti a ruolo dalla Cassa di previdenza forense e assistenza forense riferiti agli anni 2014 e 2017;

2. l’opponente eccepiva l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento come effettuata a mezzo PEC perché avvenuta in formato privo di valida firma digitale proveniente da soggetti all’uopo autorizzati oltre che di attestazione di conformità all’eventuale originale analogico, con conseguente inidoneità impositiva dell'atto;

3. con la sentenza ora impugnata, il tribunale, ritenuta tempestiva l’opposizione ex art.617 cod.proc.civ., e pur premessa l’efficacia sanante per raggiungimento dello scopo dell’eventuale nullità della notificazione a mezzo pec della cartella opposta, genericamente dedotta, rigettava il ricorso, accertata la correttezza dell’operato dell'ente di esazione - in particolare l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non comportava l’inesistenza o invalidità della stessa quando, come nella specie, era inequivocabilmente riferibile e proveniente dal che il ricorrente neppure aveva specificamente contestato la conformità all’originale del documento ricevuto;

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ADER; [OSCURATO:PERSONA]

5. con i motivi di ricorso si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito accertato la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata mediante posta elettronica certificata proveniente da casella PEC diversa da quella attribuita, nell’Elenco IPA , all’ente della riscossione e diversa da quella ricavabile dal registro REGINDE o [OSCURATO:PERSONA],essendo la notifica collegata a soggetto sconosciuto, cioè da indirizzo pec diverso da quello contenuto nei pubblici elenchi (primo motivo); nullità della sentenza, per avere ritenuto non specificamente contestata la conformità all’originale del documento ricevuto (secondo motivo);

6. il ricorso è inammissibile;

7. invero, premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto temp estiva l’opposizione e sanata, per raggiungimento dello scopo, l’eventuale nullità della notificazione, a mezzo pec, della cartella opposta, benché genericamente dedotta in giudizio, il primo motivo, incentrato sulla nullità della notificazione della cartella fatta valere, in via di azione, con l’opposizione agli esecutivi,è inammissibile per carenza di interesse a far valere doglianza relativa alla nullità della notifica della cartella sanata dal raggiungimento dello scopo della notifica medesima che non ha impedito, nella specie, il tempestivo deposito dell’opposizione;

8. l'interesse all'impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire -sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione allastessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile, alla parte, dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, nonavente riflessi sulla decisione adottata;

9. conseguentemente è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico;

10. inammissibile è anche il secondo motivo d'impugnazione svolto avverso un argomento ad abundantiamdella sentenza impugnata e, come tale, non costituente ratio decidendi;

11. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento; ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2659/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dasé medesimo; -ricorrente- contro A.D.E.R.- A [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3195/2020 delTRIBUNALE di NAPOLI depositata i l 07/07/2020R.G.N. 3186/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli, in contraddittorio con ADER, avverso la cartella di pagamento, notificata a mezzo PEC, per il recupero di contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni, iscritti a ruolo dalla Cassa di previdenza forense e assistenza forense riferiti agli anni 2014 e 2017; 2. l’opponente eccepiva l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento come effettuata a mezzo PEC perché avvenuta in formato privo di valida firma digitale proveniente da soggetti all’uopo autorizzati oltre che di attestazione di conformità all’eventuale originale analogico, con conseguente inidoneità impositiva dell'atto; 3. con la sentenza ora impugnata, il tribunale, ritenuta tempestiva l’opposizione ex art.617 cod.proc.civ., e pur premessa l’efficacia sanante per raggiungimento dello scopo dell’eventuale nullità della notificazione a mezzo pec della cartella opposta, genericamente dedotta, rigettava il ricorso, accertata la correttezza dell’operato dell'ente di esazione - in particolare l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non comportava l’inesistenza o invalidità della stessa quando, come nella specie, era inequivocabilmente riferibile e proveniente dal che il ricorrente neppure aveva specificamente contestato la conformità all’originale del documento ricevuto; 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ADER; [OSCURATO:PERSONA] 5. con i motivi di ricorso si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito accertato la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata mediante posta elettronica certificata proveniente da casella PEC diversa da quella attribuita, nell’Elenco IPA , all’ente della riscossione e diversa da quella ricavabile dal registro REGINDE o [OSCURATO:PERSONA],essendo la notifica collegata a soggetto sconosciuto, cioè da indirizzo pec diverso da quello contenuto nei pubblici elenchi (primo motivo); nullità della sentenza, per avere ritenuto non specificamente contestata la conformità all’originale del documento ricevuto (secondo motivo); 6. il ricorso è inammissibile; 7. invero, premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto temp estiva l’opposizione e sanata, per raggiungimento dello scopo, l’eventuale nullità della notificazione, a mezzo pec, della cartella opposta, benché genericamente dedotta in giudizio, il primo motivo, incentrato sulla nullità della notificazione della cartella fatta valere, in via di azione, con l’opposizione agli esecutivi,è inammissibile per carenza di interesse a far valere doglianza relativa alla nullità della notifica della cartella sanata dal raggiungimento dello scopo della notifica medesima che non ha impedito, nella specie, il tempestivo deposito dell’opposizione; 8. l'interesse all'impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire -sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione allastessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile, alla parte, dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, nonavente riflessi sulla decisione adottata; 9. conseguentemente è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico; 10. inammissibile è anche il secondo motivo d'impugnazione svolto avverso un argomento ad abundantiamdella sentenza impugnata e, come tale, non costituente ratio decidendi; 11. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento; ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1
Sentenza Cassazione n. 12754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris