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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04549/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’omessa riqualificazione del reato di ricettazione disciplinato dall’art. 648 cod. pen. in quello di furto aggravato di cui all’art. 625 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello di Trieste (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, nel caso di specie, i giudici di appello con motivazione congrua e avulsa da illogicità hanno evidenziato gli elementi probatori – attesa la assenza di qualsiasi spiegazione attendibile o elemento di prova che potessero giustificare il possesso del documento di identità oggetto di furto, (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883- 02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643- 01) - che giustificano la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi più attenuata di furto aggravato (si veda in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’omessa riqualificazione del reato di ricettazione disciplinato dall’art. 648 cod. pen. in quello di furto aggravato di cui all’art. 625 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello di Trieste (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, nel caso di specie, i giudici di appello con motivazione congrua e avulsa da illogicità hanno evidenziato gli elementi probatori – attesa la assenza di qualsiasi spiegazione attendibile o elemento di prova che potessero giustificare il possesso del documento di identità oggetto di furto, (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883- 02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643- 01) - che giustificano la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi più attenuata di furto aggravato (si veda in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 04549/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris