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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13409/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che, con dichiarazione a modello I.P., ai sensi dell'art. 123, comma 2, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe indicata avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione nel suo interesse; - che tale dichiarazione va intesa come rinuncia all'impugnazione; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] glier estensore [OSCURATO:PERSONA] ,e arzo Stef1n7 al n./ EPOS1TATA [OSCURATO:PERSONA]. i un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che, con dichiarazione a modello I.P., ai sensi dell'art. 123, comma 2, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe indicata avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione nel suo interesse; - che tale dichiarazione va intesa come rinuncia all'impugnazione; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] glier estensore [OSCURATO:PERSONA] ,e arzo Stef1n7 al n./ EPOS1TATA [OSCURATO:PERSONA]. i un
Sentenza Cassazione n. 13409/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris