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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 27500/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che pur essendo l'art. 12 bis d.

Igs. 74/2000 introdotto a seguito delle modifiche apportate per effetto del d.

Igs n. 158 del 2018 con entrata in vigore alla data 22 ottobre 2015, quindi successivamente alla data del commesso reato che, come risulta dal capo di imputazione, risulta essersi perfezionato in data 30.9.2015, era ciò nondimeno all'epoca vigente l'art. 1 comma 143 L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) il quale disponeva che "nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter,10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"; rilevato che attesa la sostanziale sovrapponibilità, comunque rinvenibile con riferimento al reato in contestazione, delle suddette previsioni, alla luce del richiamo dell'art. 322 ter cod. pen., con quelle del successivo art. 12 bis d.

Igs. 74/2000 deve ribadirsi, come già ripetutamente affermato da questa Corte, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni, tale da escludere qualunque questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che pur essendo l'art. 12 bis d. Igs. 74/2000 introdotto a seguito delle modifiche apportate per effetto del d. Igs n. 158 del 2018 con entrata in vigore alla data 22 ottobre 2015, quindi successivamente alla data del commesso reato che, come risulta dal capo di imputazione, risulta essersi perfezionato in data 30.9.2015, era ciò nondimeno all'epoca vigente l'art. 1 comma 143 L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) il quale disponeva che "nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter,10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale"; rilevato che attesa la sostanziale sovrapponibilità, comunque rinvenibile con riferimento al reato in contestazione, delle suddette previsioni, alla luce del richiamo dell'art. 322 ter cod. pen., con quelle del successivo art. 12 bis d. Igs. 74/2000 deve ribadirsi, come già ripetutamente affermato da questa Corte, la piena continuità normativa tra le stesse previsioni, tale da escludere qualunque questione di diritto intertemporale ai sensi dell'art. 2 cod. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 50338 del 22/09/2016, Rv. 268386); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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