CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0613VFP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, su richiesta delle parti, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro, ai sensi degli artt. 240 bis -cod. pen. e 85 bis D.P.R. n. 309 del 1990 e la restituzione all'imputato del telefono cellulare in sequestro. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 5), nonché carenza di motivazione. Osserva che il giudice non 1ha proceduto ad una specifica verifica in ordine alla qualificazione giuridica dei. fatti ascritti allo [OSCURATO:PERSONA], limitandosi all'utilizzo di una formula di stile, peraltro, cumulativa. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione. Rileva che, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi alla applicazione della misura di sicurezza della confisca; che, nel caso di specie, la motivazione è stata totalmente omessa. 3. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 3.1. Il primo motivo è inammissibile, perché non consentito. Ed invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01). Nel caso di specie, rileva il Collegio che - tenuto conto che la contestazione di cui al capo 5) fa riferimento ad un'attività di spaccio ben organizzata, a plurime cessioni giornaliere di sostanza stupefacente ed al ruolo di direzione e coordinamento dell'attività illecita posta in essere da altri computati svolto dall'odierno ricorrente - la qualificazione giuridica del fatto non risulta eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con la conseguenza che la doglianza va dichiarata inammissibile. 3.2. Coglie nel segno il secondo motivo. Invero, questa Corte di legittimità ha avuto più volte occasione di affermare che, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che _Or~l'é l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 85 bis D.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod.pen., ha l'obbligo di Motivare sulla esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 - 01; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, Musaku, Rv. 260879 - 01; Sez. 4, n. 43943 del 22/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232733 - 01). Deve, in particolare, osservarsi come non possa revocarsi in dubbio l'obbligo del giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per le quali non ritenga attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza di tali beni, per cui - con specifico riferimento alla confisca di cui all'art. 85 bis D.P.R. n. 309 del 1990 - vanno enunciati i motivi da cui il giudice trae l'esistenza della sproporzione tra i valori patrimoniali accertati e il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica ovvero che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall'imputato. Dunque, la schematicità della motivazione del rito alternativo ex art. 444 c.p.p. non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, che esige una motivazione, sia pure sintetica. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, avendo apoditticamente affermato, peraltro in maniera cumulativa rispetto ai numerosi imputati del presente procedimento, che si tratta di somme non giustificate e, comunque, sproporzionate ai redditi degli imputati, senza, del resto, che essi siano stati in qualche modo nemmeno indicati. 4. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al profilo della confisca di cui al combinato disposto di cui agli artt. 85 bis D.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen., dovendo il ricorso esser respinto 'nel resto. P. Q. M. Annulla la sentenza P.Q.M