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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 09449/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25053-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del secondo in C.[OSCURATO:PERSONA] 109, Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 903/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA] convenne davanti al Tribunale di Foggia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirne affermare la responsabilità per i danni patiti da locali, arredi e merci della propria azienda in conseguenza di grandi eventi atmosferici abbattutisi sul territorio comunale.

Il Tribunale adito, basandosi sugli esiti di una CTU acquisita in sede di accertamento tecnico preventivo, accolse parzialmente la domanda condannando il Comune a pagare la somma di C 129.033,70, oltre rivalutazione ed interessi.

La società propose appello chiedendo che il danno fosse liquidato non solo sulla base dell'accertamento tecnico preventivo ma anche tenendo conto della ulteriore merce pure ammalorata e portata via in discarica perché pericolosa per un ulteriore importo di C 218.952,58.

Il Comune propose appello incidentale.

2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 9/6/2020, ha rigettato entrambi gli appelli, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che in mancanza di elementi certi per quantificare il danno, sia pur in modo •approssimativo, non vi fossero le condizioni per configurare il potere del giudice di procedere alla liquidazione equitativa.

3. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

La ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza avrebbe omesso di pronunciare sulle reiterate richieste istruttorie formulate per arrivare a provare la perdita di merce di ben maggiore entità rispetto a quella stimata in sede di accertamento tecnico preventivo.

In particolare la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione di prova testimoniale volta a provare l'effettiva corrispondenza tra le merci indicate nell'inventario e quelle conferite in discarica.

Non essendosi pronunciata sulla reiterata richiesta di ammissione di prove la sentenza sarebbe irrimediabilmente viziata dalla violazione dell'art. 112 c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.) - la ricorrente lamenta essere stata pacifica tra le parti, e dunque non contestata, la presenza di materiale ulteriore danneggiato dalle piogge, smaltito nei giorni successivi all'evento perché inutilizzabile e comunque pericoloso, di cui la Corte d'Appello non avrebbe tenuto alcun conto.

Già dai documenti prodotti in giudizio - ed in particolare dalla attestazione della [OSCURATO:PERSONA] srl circa l'avvio a discarica di un importante quantitativo di materiale e dal rapporto della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'allagamento dei locali, la Corte avrebbe dovuto desumere elementi di prova per ritenere l'esistenza di un danno ben superiore a quello quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 183, co. 7,. 187, 134, 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.- la ricorrente censura la sentenza per aver omesso di provvedere sulle istanze istruttorie tempestivamente articolate fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e reiterate in tutte le sedi processuali e per non aver affatto motivato in relazione alla ritenuta "irrilevanza" della richiesta prova testimoniale. 1-3 II ricorso è fondato.

Innanzitutto il motivo è autosufficiente perché nel ricorso vengono riprodotte le richieste istruttorie articolate nel ricorso e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. con le quali la Eds aveva chiesto ammettersi prova per testi al fine di provare l'effettiva corrispondenza tra le merci indicate nell'inventario e quelle conferite in discarica e quindi idonea a quantificare quella parte di danno che il tecnico incaricato dell'accertamento tecnico preventivo non aveva potuto visionare.

A fronte di dette richieste la ricorrente riproduce altresì i provvedimenti del giudice che, dapprima con ordinanza del 12/9/2011, aveva deciso di non ammettere le prove orali articolate dalle parti perché ritenute "irrilevanti" e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ritenuto la causa matura per la decisione senza dovere espletare ulteriore attività istruttoria.

La motivazione della impugnata sentenza laddove afferma che la parte ricorrente non abbia provato il quantum del danno, appare in palese contraddizione con la ritenuta "irrilevanza" delle richieste istruttorie e con la ritenuta possibilità di decidere la causa senza ammissione di prove.

La motivazione appare aver del tutto omesso di considerare il fatto storico della presenza di merce ammalorata ben al di là di quanto accertato in sede di accertamento tecnico preventivo, così come provato dall'attestazione della società [OSCURATO:PERSONA] srl, e dal verbale della [OSCURATO:PERSONA].

La prima aveva dichiarato di aver avviato a discarica "un quantitativo notevole e non quantificabile di materiale corrispondente a quello che a mano a mano veniva ammassato fuori dai locali" mentre la seconda, all'esito di sopralluogo, aveva attestato che "i locali interrati, adibiti a magazzino, sono stati interessati dall'allagamento" e che "i locali ubicati a piano terra utilizzati sia per l'esposizione sia per la vendita degli stessi hanno subìto un'invasione di acqua per circa 10 cm".

La sentenza, oltre ad incorrere nel richiamato vizio di motivazione, appare altresì essere incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c. perché le censure, sollevate dall'appellante ora ricorrente in ordine alla mancata ammissione di mezzi istruttori atti a comprovare il danno ulteriore subìto dalla merce ammalorata ed avviata in discarica sono rimaste del tutto prive di adeguata pronuncia da parte del giudice.

La Corte d'Appello, omettendo di ammettere le prove testimoniali tempestivamente richieste dalla ricorrente ed oggetto di reiterata richiesta nel corso del giudizio di primo grado, ed omettendo altresì di motivare in modo adeguato circa la non ammissione delle stesse, è certamente incorsa nella censura di cui all'art. 112 c.p.c. configurabile, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, qualora "manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado" (Cass, n. 452 del 2015; Cass., n. 3845 del 2018).

4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta- Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25053-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del secondo in C.[OSCURATO:PERSONA] 109, Pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la sentenza n. 903/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA] convenne davanti al Tribunale di Foggia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per sentirne affermare la responsabilità per i danni patiti da locali, arredi e merci della propria azienda in conseguenza di grandi eventi atmosferici abbattutisi sul territorio comunale. Il Tribunale adito, basandosi sugli esiti di una CTU acquisita in sede di accertamento tecnico preventivo, accolse parzialmente la domanda condannando il Comune a pagare la somma di C 129.033,70, oltre rivalutazione ed interessi. La società propose appello chiedendo che il danno fosse liquidato non solo sulla base dell'accertamento tecnico preventivo ma anche tenendo conto della ulteriore merce pure ammalorata e portata via in discarica perché pericolosa per un ulteriore importo di C 218.952,58. Il Comune propose appello incidentale. 2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 9/6/2020, ha rigettato entrambi gli appelli, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che in mancanza di elementi certi per quantificare il danno, sia pur in modo •approssimativo, non vi fossero le condizioni per configurare il potere del giudice di procedere alla liquidazione equitativa. 3. Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza avrebbe omesso di pronunciare sulle reiterate richieste istruttorie formulate per arrivare a provare la perdita di merce di ben maggiore entità rispetto a quella stimata in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione di prova testimoniale volta a provare l'effettiva corrispondenza tra le merci indicate nell'inventario e quelle conferite in discarica. Non essendosi pronunciata sulla reiterata richiesta di ammissione di prove la sentenza sarebbe irrimediabilmente viziata dalla violazione dell'art. 112 c.p.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.) - la ricorrente lamenta essere stata pacifica tra le parti, e dunque non contestata, la presenza di materiale ulteriore danneggiato dalle piogge, smaltito nei giorni successivi all'evento perché inutilizzabile e comunque pericoloso, di cui la Corte d'Appello non avrebbe tenuto alcun conto. Già dai documenti prodotti in giudizio - ed in particolare dalla attestazione della [OSCURATO:PERSONA] srl circa l'avvio a discarica di un importante quantitativo di materiale e dal rapporto della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'allagamento dei locali, la Corte avrebbe dovuto desumere elementi di prova per ritenere l'esistenza di un danno ben superiore a quello quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 183, co. 7,. 187, 134, 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.- la ricorrente censura la sentenza per aver omesso di provvedere sulle istanze istruttorie tempestivamente articolate fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado e reiterate in tutte le sedi processuali e per non aver affatto motivato in relazione alla ritenuta "irrilevanza" della richiesta prova testimoniale. 1-3 II ricorso è fondato. Innanzitutto il motivo è autosufficiente perché nel ricorso vengono riprodotte le richieste istruttorie articolate nel ricorso e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. con le quali la Eds aveva chiesto ammettersi prova per testi al fine di provare l'effettiva corrispondenza tra le merci indicate nell'inventario e quelle conferite in discarica e quindi idonea a quantificare quella parte di danno che il tecnico incaricato dell'accertamento tecnico preventivo non aveva potuto visionare. A fronte di dette richieste la ricorrente riproduce altresì i provvedimenti del giudice che, dapprima con ordinanza del 12/9/2011, aveva deciso di non ammettere le prove orali articolate dalle parti perché ritenute "irrilevanti" e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ritenuto la causa matura per la decisione senza dovere espletare ulteriore attività istruttoria. La motivazione della impugnata sentenza laddove afferma che la parte ricorrente non abbia provato il quantum del danno, appare in palese contraddizione con la ritenuta "irrilevanza" delle richieste istruttorie e con la ritenuta possibilità di decidere la causa senza ammissione di prove. La motivazione appare aver del tutto omesso di considerare il fatto storico della presenza di merce ammalorata ben al di là di quanto accertato in sede di accertamento tecnico preventivo, così come provato dall'attestazione della società [OSCURATO:PERSONA] srl, e dal verbale della [OSCURATO:PERSONA]. La prima aveva dichiarato di aver avviato a discarica "un quantitativo notevole e non quantificabile di materiale corrispondente a quello che a mano a mano veniva ammassato fuori dai locali" mentre la seconda, all'esito di sopralluogo, aveva attestato che "i locali interrati, adibiti a magazzino, sono stati interessati dall'allagamento" e che "i locali ubicati a piano terra utilizzati sia per l'esposizione sia per la vendita degli stessi hanno subìto un'invasione di acqua per circa 10 cm". La sentenza, oltre ad incorrere nel richiamato vizio di motivazione, appare altresì essere incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c. perché le censure, sollevate dall'appellante ora ricorrente in ordine alla mancata ammissione di mezzi istruttori atti a comprovare il danno ulteriore subìto dalla merce ammalorata ed avviata in discarica sono rimaste del tutto prive di adeguata pronuncia da parte del giudice. La Corte d'Appello, omettendo di ammettere le prove testimoniali tempestivamente richieste dalla ricorrente ed oggetto di reiterata richiesta nel corso del giudizio di primo grado, ed omettendo altresì di motivare in modo adeguato circa la non ammissione delle stesse, è certamente incorsa nella censura di cui all'art. 112 c.p.c. configurabile, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, qualora "manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado" (Cass, n. 452 del 2015; Cass., n. 3845 del 2018). 4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta- Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2022 Il
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