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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45883/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva alla pena di un anno di reclusione per il delitto evasione.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Il ricorso è generico censurando il ricorrente la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, evenienza smentita dalla decisione di primo grado e ribadita dalla decisione impugnata che ha rilevato come la pena fosse stata determinata su detto minimo, tra l'altro elidendo l'aumento previsto per la contestata recidiva.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva alla pena di un anno di reclusione per il delitto evasione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è generico censurando il ricorrente la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, evenienza smentita dalla decisione di primo grado e ribadita dalla decisione impugnata che ha rilevato come la pena fosse stata determinata su detto minimo, tra l'altro elidendo l'aumento previsto per la contestata recidiva. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Ant
Sentenza Cassazione n. 45883/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris