CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 17182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NNOTAZIONE ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto qualificarsi il ricorso come appello e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] leone, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la conferma della condanna dell'imputato, con risarcimento del danno e vittoria di spese come da nota e conclusioni scritte depositate in atti e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto anch'egli convertirsi il ricoreo in appello e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli. Motivi della decisione 1. Con sentenza del 20/12/2021 il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 590 co. 1 cod. pen. e 189 co. 6 e 7 cod. strada, commessi in Foglianise (BN) il 23/4/2017 e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione, con sospensione della pa- tente di guida per anni due e condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, e alle spese sostenute dalla costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione in data 1/3/2022 il Procuratore Gene- rale presso la Corte di Appello di Napoli che con un primo motivo ha dedotto erro- nea applicazione dell'art. 81 capoverso del codice penale, risultando applicata all'imputato una pena illegale, non essendo ravvisabile l'unicità del disegno crimi- noso tra reati colposiiquali sono le lesioni contestate all'imputato al capo a)/e reati dolosi quale la violazione di cui all'articolo 189 del codice della strada sub b) (si richiamano in ricorso i dicta di Sez. 4 n. 17799/2012 e Sez. 3 n. 2691/2012). E con un secondo motivo si duole della mancanza di motivazione in relazione all'in- tervenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In data 4/4/2022 veniva proposto appello nell'interesse dell'imputato a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in atti). Il PG presso questa Corte e la parte civile hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. Essendo stato interposto appello nell'interesse dell'imputato e non risul- tando pervenuta a questa Corte alcuna rinuncia al gravame del merito da parte del difensore appellante, ai sensi degli artt. 569 co. 2 e 580 cod. proc. pen. il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli va convertito in appello e va pertanto disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Napoli il 15 marzo 2023 Il onsigliere e s