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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 49659/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alle conclusioni scritte e nota spese depositate; Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udite ie conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 ottobre 2022 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2019 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato i fatti di cui ai capi B2 e B3 come descritti nell'originaria imputazione (bancarotta fraudolenta documentale e impropria da falso in bilancio); ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui ai capi D1,D2,D3,E1, E2, E3, F ed M (omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo di imposta 2010/2012,omesso versamento delle somme ritenute quale sostituto di imposta per il periodo 2010/2012,omesso versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti); ha assolto dalla contestazione associativa di cui al capo A) entrambi gli imputati; ha concesso le circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena principale, ravvisando la continuazione tra le fattispecie di cui ai capi B1, B2, B3 ed L e le pene accessorie; ha revocato la confisca per equivalente e ha confermato nel resto.

La sentenza di primo grado aveva condannato alla pena di giustizia i ricorrenti, nelle qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 1997 al 26 settembre 2014 e di liquidatore sino al 24 marzo 2015 il [OSCURATO:PERSONA], e di Consigliere del Consiglio di amministrazione con delega alla Direzione generale dal 1997 sino al 24 marzo 2015 il [OSCURATO:PERSONA] della società CONFART Pesaro s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro del 24 marzo 2015: - per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta patrimoniale semplice, riqualificando nel secondo caso la originaria contestazione di bancarotta impropria derivante da false comunicazioni sociali (capo Bl, B3); - per il reato di bancarotta documentale semplice (così riqualificata l'imputazione in primo grado e riconsiderata nella imputazione dolosa originaria con la sentenza di appello), (capo B2); - per i reati di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo di imposta, omesso versamento delle somme ritenute quale sostituto di imposta, omesso versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti per gli esercizi 2010/2014.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, articolando con distinti atti i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolato i seguenti motivi.2.1.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione della qualifica soggettiva del ricorrente.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel riconoscere all'imputato un ruolo direttivo e decisionale all'interno del Consiglio di Amministrazione anche in ragione della sua pluriennale permanenza quale consigliere, ha finito erroneamente per attribuirgli la qualifica di amministratore di i'atto.

Dall'istruttoria dibattimentale è invero emerso che il dominus assoluto all'interno di CONFART fosse il coimputato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che per superare il ruolo di assoluta egemonia di quest'ultimo e riconoscere sia pure in fatto un ruolo dirigenziale al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata.

La sentenza impugnata invece ha unicamente valorizzato alcune dichiarazioni testimoniali quali quella di Casicci (ex membro del C.d.A.), la cui attendibilità risulta disattesa da prova documentale; del teste della GdF Ferro che non ha mai riferito di un ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] in CONFART, individuando anzi in Nardelli il soggetto che materialmente approvava il bilancio; della teste Tacchi il cui contenuto è stato oggetto di vero e proprio travisamento in quanto la teste si è limitata a riferire che la bozza di bilancio dalla stessa redatta era consegnata al Nardelli; dei testi Scaglioni e Gennari, responsabili degli Uffici di Confartigianato di Fossombrone e [OSCURATO:PERSONA] che nel riferire dei loro rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], hanno unicamente confermato che questi provvedesse alla gestione del personale e al funzionamento degli uffici con esclusivo riferimento all'associazione sindacale Confartigianato e non alla CONFART.

La Corte territoriale ha invece omesso di valutare una serie di risultanze istruttorie favorevoli al ricorrente quali: l'oggetto della lettera di assunzione in Confartigianato dal 10 settembre 1990 che limitava i compiti del [OSCURATO:PERSONA] solo all' associazione sindacale; il verbale del Comitato di presidenza del 21 maggio 1991 dal quale emergeva in capo al [OSCURATO:PERSONA] solo un potere di voto consultivo; la testimonianza del curatore fallimentare Ceccolini che riconosceva la mancanza di competenze tecniche del ricorrente; del funzionario di [OSCURATO:PERSONA], del commercialista della famiglia [OSCURATO:PERSONA], del segretario regionale CISL Rossi, dalle quali è emersa la posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA].

2.1.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla corretta qualificazione giuridica dell'obbligo di impedire l'evento ex 40 cpv. cod. pen. riconosciuto in capo al ricorrente in relazione alle condotte di cui ai capi Bl, B2, B3.La Corte territoriale ha omesso di individuare l'esatta portata del contributo causale fornito dall'imputato in termini omissivi e di considerare la insussistenza di qualsivoglia profilo di consapevolezza in ordine alla agevolazione della condotta distrattiva altrui, ricavandone invece l'esistenza dalla circostanza che lo stesso, quale segretario provinciale della [OSCURATO:PERSONA] dal 1990 e membro del C.d.A. dal 1997, avesse piena conoscenza delle vicende societarie per la partecipazione a tutti i Consigli di Amministrazione e per la relazione continua con il [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, le dichiarazioni del ricorrente e del curatore 'allimentare hanno escluso in capo al [OSCURATO:PERSONA] una posizione di garanzia rispetto all'art. 2392 cod. civ., che sancisce la responsabilità solidale degli amministratori solo se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose.

Sul punto la sentenza impugnata ha omesso del tutto di valutare le risultanze istruttorie laddove hanno dimostrato la totale estraneità del Consiglio di amministrazione dalle dinamiche attinenti al bilancio dal momento che il progetto di bilancio non passava per il Consiglio e, una volta redatto materialmente da Nardelli, era direttamente portato per l'approvazione all'assemblea dei soci. 2.1.3 Con il terzo e il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale che era stata in primo grado riqualificata nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice e che, dunque, nella operata reformatio in peius, avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata.

La bancarotta fraudolenta documentale sarebbe consistita nell'avere omesso nelle contabilità al 31 dicembre 1992 la esposizione di passività pari a 431.000 euro relative a fondi di fine rapporto maturati in favore dei dipendenti Confartigianato.

La condotta risalirebbe al 1992 e dunque ad un periodo antecedente all'assunzione della qualifica di consigliere di CONFART del ricorrente avvenuta nell'anno 1997.

Anche con riferimento alla ulteriore condotta contestata, dell'asserita falsificazione degli ammortamenti, siffatta condotta secondo la ricostruzione del curatore risaliva anch'essa all'anno di costituzione e, dunque, all'anno 1987.

Rispetto alla sentenza di primo grado che aveva derubricato la condotta in bancarotta semplice, la Corte territoriale si è limitata a condividere le doglianze della pubblica accusa nel suo atto di appello non considerando la data di maturazione del debito nei confronti dei dipendenti e la scrittura privata intervenuta nel maggio del 1992 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Confartigianato con la quale la seconda si accollava il debito del TFR nonostante i lavoratori transitassero in [OSCURATO:SOCIETA], documento che dimostrava non solo l'assenza di qualsivoglia occultamento ma anche le ragioni della mancata iscrizione della posta contabile.

In ragione della riconducibilità della condotta attribuita all'ipotesi di bancarotta documentale specifica, doveva ritenersi provato anche il dolo specifico, elemento totalmente assente nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata.

2.1.4. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo della condotta di bancarotta fraudolenta impropria di cui al capo B3).

Nella prospettazione accusatoria il dissesto societario sarebbe derivato da false comunicazioni sociali consistite nell'iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale di crediti inesistenti nei confronti della controllante [OSCURATO:PERSONA] e Urbino, così come nei bilanci di esercizio dal 2005 al 2013, nelle relazioni integrative e nei verbali di assemblea di approvazione del bilancio.

La Corte di appello, a fronte della riqualificazione in bancarotta patrimoniale semplice operata dal Tribunale e impugnata dalla Pubblica accusa, si è soffermata sul ritenuto superamento delle soglie di punibilità previste dall'originario art. 2622 cod. civ. in relazione alle singole poste falsamente rappresentate in bilancio, ritenendo provato il nesso di causalità tra le asserite false comunicazioni e il dissesto.

Non ha tuttavia approfondito la complessità del dolo nell'ipotesi di bancarotta impropria da falso in bilancio che comprende il dolo generico (consapevolezza della falsità della rappresentazione), il dolo specifico (ingiusto profitto per sé o altri), il dolo intenzionale (l'inganno dei soci e dei terzi).

Siffatto elemento soggettivo non è ricavabile unicamente dalla violazione delle norme contabili, ma deve essere provato attraverso la individuazione di inequivoci indici rivelato -i.

Nel caso di specie, invece, le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'inesistenza di qualsivoglia contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla redazione del bilancio accompagnata dalla sua mancanza di capacità tecniche in materia contabile.

2.1.5. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione d legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante non ha valorizzato la complessiva condotta processuale tenuta dall'imputato in primo ed in secondo grado, concretamente collaborativa, e non ha chiarito l'eccessivo rigore sanzionatorio rispetto al minimo edittale previsto.

2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolato i seguenti motivi.2.2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B2).

La imputazione si presenta contraddittoria: nel descrivere la condotta opera un riferimento alla bancarotta documentale generica (tenuta irregolare delle scritture in modo da non consentire la esatta ricostruzione del patrimonio), mentre con riferimento all'elemento soggettivo richiama il dolo specifico del fine di recare pregiudizio ai creditori, richiesto nella bancarotta documentale specifica.

Dopo avere ricordato la recente giurisprudenza di questa Corte sulla fattispecie in esame, la difesa ha evidenziato come nel caso di specie il curatore ha pacificamente riconosciuto che aveva tutti gli elementi per ricostruire sia il patrimonio che il volume di affari della società e che la contabilità non era tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.

L'asserito occultamento del fondo TFR maturato dai dipendenti è stato peraltro rilevato attraverso il reperimento incidentale di documentazione, nonché attraverso la scrittura di accolto del TFR da parte di Confartigianato prodotta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 novembre 2017.

Anche la rilevazione di indici di ammortamento ridotti al 50% rispetto alle aliquote ordinarie non ha comportato particolari difficoltà.

Alla luce delle considerazioni esposte per la difesa non sussiste l'elemento oggettivo della bancarotta documentale generica.

Alcuna motivazione spesa avuto riguardo al dolo richiesto per la bancarotta documentale cd. specifica che richiede l'intenzione di impedire la conoscenza relativa al patrimonio e al movimento degli affari.

Del resto con riferimento alla mancata iscrizione del fondo TFR, l'accollo di Confartigianato escludeva la consapevolezza di recare un danno ai creditori; gli indici di ammortamento risultavano così fissati dal 1987 prima che [OSCURATO:PERSONA] assumesse cariche e dunque era stata seguita una prassi invalsa nel tempo senza poter rintracciare una qualsivoglia consapevolezza di pregiudizio in danno dei creditori.

2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta impropria di cui al capo B3), in assenza di indicazione nella imputazione del superamento delle soglie di punibilità di cui al precedente art. 2622 cod. pen. e di un contradditorio tra le parti sul prospettato superamento.

La Corte di appello, a fronte della riqualificazione in bancarotta semplice operata del Tribunale e impugnata dalla Pubblica accusa, si è soffermata sul ritenuto superamento delle soglie di punibilità previste dall'originario art. 2622 cod. civ. in relazione alle singole poste falsamente rappresentate in bilancio e ritenendo provato il nesso di causalità tra le asserite false comunicazioni e il dissesto, pur in assenza assoluta di riferimento alle singole annualità e al superamento puntuale delle soglie già previsto con l'art.2622 cod. civ. prima della modifica del 2015.

Al riguardo questa Corte (Sez.5, 15 luglio 2012 n. 18947) ha stabilito che per potere addebitare il reato di bancarotta fallimentare impropria da reato societario nella formulazione vigente sino alla data di entrata in vigore della

I. n.69/2015, occorre che nei gradi di giudizio di merito siano accertati nel contraddittorio delle parti gli elementi costitutivi della fattispecie di false comunicazioni sociali allora vigente con particolare riferimento alle soglie di punibilità che non sono mai state prese in considerazione.

Né può considerarsi adempiuto siffatto obbligo nei termini proposti dalla sentenza impugnata: le soglie di punibilità sono astrattamente richiamate nel capo di imputazione attraverso il rinvio all'art. 2621 e 2622 coi civ. e in modo dettagliato attraverso gli elementi contabili indicate nella relazione ex art.33 del curatore di cui l'imputazione richiama le pagine.

Manca infatti l'indagine del superamento delle soglie di punibilità per ogni singola annualità.

Egualmente lacunosa la motivazione in relazione alla individuazione del nesso di causalità tra il falso e il dissesto.

2.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B1), nonostante la prova fornita in dibattimento di vantaggi compensativi che ai sensi dell'art. 2634 cod. civ. escludono la rilevanza penale degli atti depauperativi contestati.

La Corte territoriale ha omesso di considerare le risultanze testimoniali che avevano dimostrato che [OSCURATO:SOCIETA] e Confartigianato fossero praticamente confuse non potendo la società di servizi ([OSCURATO:SOCIETA]) vivere senza l'associazione (Confartigianato) e non hanno considerato che, a seguito delle erogazioni di danaro effettuate dalla prima nei confronti della seconda, i finanziamenti avevano determinato un saldo positivo infragruppo senza pregiudizio dei creditori. [OSCURATO:SOCIETA] poteva operare solo sotto l'egida di Confartigianato e le due realtà erano un'unica entità con la sussistenza di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ.

Sugli articolati motivi di appello sul punto, la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia motivazione.

2.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, nel negare le circostanze attenuanti generiche ha dato rilievo a circostanze prive di riscontro probatorio (l'aver tramato contro il coimputato assolto Nardelli).

Egualmente in relazione alla determinazione del quantum di pena si è discostata dal minimo edittale trascurando il ruolo di tutela della categoria che la società di servizio e l'associazione hannc svolto negli anni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

1. Con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo, relativi alla posizione soggettiva del ricorrente, risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con la sentenza impugnata.

Non si confrontano, in particolare, con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

1.1. La sentenza ha correttamente tenuto in conto i principi affermati da questa Corte in relazione all'amministratore di fatto secondo i quali in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 -dep. 2022- Rv. 282775).

La Corte territoriale ha correttamente applicato siffatti principi dal momento che ha evidenziato indici concreti e univocamente rivelatori del ruolo svolto dal ricorrente, al di là della formale qualifica di consigliere di amministrazione (p.66 e ss.): - [OSCURATO:PERSONA] era in Confartigianato dal 1994 (quale Direttore e Segretario provinciale dal 1990) e in [OSCURATO:SOCIETA] dal 1997, quindi da tempo molto risalente; rivestiva un ruolo direttivo e decisionale, seppure al Presidente spettasse l'ultima parola, come emerge da numerose testimonianze; - la testimonianza di Casicci ha valorizzato l'effettiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a scelte strategiche quale quella attinente ad un piano cli ristrutturazione aziendale; - la testimonianza del teste di polizia giudiziaria Ferro ha riferito della stipula di polizze di copertura assicurativa, delle responsabilità professionali dei vertici di Confartigianato in un momento in cui la crisi si era già concretizzata; - la testimonianza dell'assicuratore [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il suo unico referente per il rinnovo delle polizze assicurative era stato sempre [OSCURATO:PERSONA].- le ulteriori testimonianze prese in considerazione, depongono univocamente per la piena consapevolezza del ricorrente e del ruolo decisionale a lui spettante.

Contrariamente a quanto esposto nel ricorso, la sentenza ha risposto con motivazione immune da vizi logici anche ai rilievi in ordine alla corretta interpretazione del materiale probatorio, escludendo possibili travisamenti del contributo dichiarativo raccolto.

1.2. Manifestamente infondati risultano anche il terzo e il quarto motivo di ricorso relativi alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B2), con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo.

1.2.1. Con riferimento alla mancata iscrizione a bilancio del TFR dei dipendenti, la circostanza secondo la quale la condotta contestata risalirebbe al 1992 e, dunque, ad un periodo antecedente all'assunzione della qualifica di consigliere di CONFART del ricorrente avvenuta nell'anno 1997 è stata più volte confutata dalla sentenza impugnata con motivazione in fatto logica e non contraddittoria: la Corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente era il segretario nonché direttore della Confartigianato dal 1990, con la conseguente consapevolezza delle vicende del trattamento di fine rapporto dei dipendenti della Confartigianato transitati in [OSCURATO:SOCIETA] e dei quali peraltro ha continuato ad occuparsi proprio in qualità di consigliere di [OSCURATO:SOCIETA].

La censura relativa al valore probatorio della scrittura documentale prodotta all'udienza del 9 novembre 2017, in base alla quale l'accollo del debito del TFR da parte di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato cumulativo e non liberatorio per Confartigianato, non appare decisiva dal momento che i dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], come risulta dalla sentenza impugnata, si sono comunque insinuati nel passivo della società fallita anche in relazione al periodo in cui hanno lavorato per Confartigianato; la cumulatività dell'accollo, peraltro, non esonerava la società cessionaria dall'iscrizione della posta in bilancio.

Inoltre, la espressione utilizzata nella scrittura privata richiamata ("[..][OSCURATO:PERSONA] si riconosce debitrice nei confronti di dipendenti ceduti alla SRL delle somme maturate a titolo di TFR fino alla cessazione del rapporto[..]") è interpretata apoditticamente dal ricorrente come contenente un accollo cumulativo, sembrando piuttosto indicare semplicemente la ricognizione del debito della Confartigianato come limitata alle somme di TFR maturate sino al trasferimento del rapporto di lavoro alla [OSCURATO:SOCIETA].

Sul punto, dunque, la valutazione operata dalla sentenza impugnata non appare manifestamente illogica o contraddittoria.

Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta documentale consistita nella falsificazione degli ammortamenti, perché anche in tal caso il motivo si concentra sulla mancanza di consapevolezza in capo al ricorrente unicamente in ragione dell'anteriorità della condotta rispetto al suo operare.

1.2.2. Quanto alla riconducibilità della condotta alla ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica o generica (con le conseguenti ricadute in tema di verifica del dolo specifico o generico) - una volta superate le obiezioni in fatto circa la insussistenza del dolo attraverso le argomentazioni in precedenza riportate - il motivo appare generico limitandosi ad affermare che nel caso di specie la condotta contestata richiede il dolo specifico (non provato) e non il dolo generico.

Va in primo luogo evidenziato che è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenui:a delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez.5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572).

Nella specie risulta contestata la ipotesi della bancarotta documentale generica, pacificamente provata attraverso la pregiudizievole ed evidente alterazione contabile (si pensi all'occultamento di passività o gli artifici contabili per ridurre il tasso degli ammortamenti) che ha reso difficoltosa, secondo quanto affermato dallo stesso curatore, la ricostruzione del patrimonio: è sufficiente, dunque, il dolo generico. 1.3.

Il quinto motivo, relativo alla contestazione di bancarotta patrimoniale impropria derivante dalle false comunicazioni sociali in punto di elemento soggettivo, risulta infondato.

Questa Corte ha affermato in tema di bancarotta impropria da reato societario che il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto.

Questa va intesa non quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804: fattispecie relative ad esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, circa la situazione economica e finanziaria della società, con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio suindicato, peraltro richiamandolo espressamente, argomentando la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui al capo B3) tenendo conto dell'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione che vede l'imputato del tutto inconsapevole, per anni, delle reali vicende societarie.

Tale ricostruzione, lungi dall'esaurirsi in un mero riscontro formale, rende ragione del giudizio di assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi dell'inconsapevolezza, attraverso il richiamo ad elementi di fatto quali, ad esempio: la iscrizione a bilancio di crediti per circa 543.000,00 euro, crediti inesistenti non supportati da documentazione giustificativa delle prestazioni rese; la posta "clienti/fatture da emettere" ammontante a quasi 10 milioni di euro al 31.12.2012 riferita al [OSCURATO:PERSONA] confluita al [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella posta crediti verso le imprese Controllanti.

Il curatore ha osservato che questo credito era stato indicato sin dal 2004, senza che fosse stata neanche emessa la fattura, aveva prodotto un effetto sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto addirittura superiore al 100%.

Risulta che la società, se da un lato rateizzava ingenti debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dall'altro postava in bilancio milioni di euro per presunti crediti nei confronti della controllante, nei confronti di terzi e crediti inesistenti, "gonfiando" l'attivo in maniera eclatante.

La reiterazione continuativa di evidenti artifici contabili consente di ravvisare anche in capo al ricorrente l'elemento soggettivo richiesto.

La Corte di appello ha altresì motivato sulla sussistenza, in termini di condicio sine qua non e non di astratta idoneità, del nesso di causalità tra le sistematiche falsificazioni, protrattesi per anni ed il dissesto, avendo dette falsificazioni consentito, la prosecuzione dell'attività: senza i reiterati e continuativi artifici contabili che facevano apparire poste attive inesistenti od occultavano poste passive, sarebbe stato rappresentato un capitale sociale al di sotto del minimo.

Conseguentemente o si sarebbe dovute ripianare le perdite o si doveva sciogliere la società.

1.4. Il sesto motivo di ricorso appare generico.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la sentenza impugnata, nel concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti ha richiamato espressamente il ruolo di minor preminenza rispetto al [OSCURATO:PERSONA] e il comportamento collaborativo con il curatore; inoltre, nel rideterminare in anni tre le pene accessorie ha richiamato il comportamento processuale del ricorrente.

Ha poi con motivazione immune da vizi logici giustificato il discostamento della pena dai limiti edittali (gravità delle condotte, danno arrecato, ampio lasso di tempo in cui le condotte sono state reiterate); né la difesa ha fornito ulteriori e concreti elementi che potessero confutare sul punto la sentenza impugnata.

2. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2.1. Il primo motivo di ricorso relativo alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B2) risulta manifestamente infondato.

Richiamando alcune delle argomentazioni utilizzate per rispondere ad analoghe censure proposte dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel quarto motivo di ricorso (par. 1.2.2.), nonché alla giurisprudenza ivi richiamata quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale generica, va altresì osservato che il rinvenimento successivo di documentazione che avrebbe consentito la ricostruzione del patrimonio della società fallita non consente di escludere la sussistenza del reato in contestazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha sul punto chiarito che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Sulla censura relativa al nesso di causalità tra le condotte e il dissesto si richiamano le argomentazioni utilizzate per rispondere alla medesima doglianza contenuta nel quinto motivo di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (par.1.3).

Sulla ulteriore doglianza che lamenta la indeterminatezza della imputazione quanto alle soglie di punibilità delle false comunicazioni sociali e la violazione del diritto di difesa per mancata instaurazione del contraddittorio, la sentenza impugnata, nell'accogliere il motivo di appello del PM, ha sul punto ribadito in primo luogo la pacifica continuità normativa tra il previgente art.2622 cod. civ. e l'attuale art.2621 cod. civ.

Ha poi, con riferimento al caso di specie, valorizzato che le iscrizioni in bilancio oggetto di contestazione sono state dettagliatamente descritte dal curatore alla cui relazione il capo di imputazione opera specifico richiamo.

Quanto alla doglianza circa la compromissione del diritto di difesa derivata dalla mancata espressa indicazione delle soglie di punibilità, questa Corte ha affermato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, (2020), Rv. 279555).

La sentenza conferma l'orientamento espresso dalla Sezioni unite di questa Corte (SU n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) secondo cui la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter'' del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

L'escussione del curatore fallimentare e le risultanze della relazione dallo stesso redatta ai sensi dell'art. 33

I. fall. consentono di escludere che i diritti della difesa siano stati in qualche modo compromessi rispetto all'accertamento delle false comunicazioni sociali che hanno condotto al dissesto della società.

L'art. 2622 cod. civ., nella sua formulazione escludeva il reato in esame se "[..]le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'i per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta [..]".

La contestazione di cui al capo B3, pur non operando un espresso riferimento alle soglie di punibilità, descrive una condotta relativa a false indicazioni in bilancio per importi assai ingenti (nell'ordine di milioni di euro), a fronte di modestissimi utili e di un modestissimo capitale sociale: risulta evidente il superamento delle soglie senza che sia stato in concreto violato il diritto di difesa.

2.3. Manifestamente infondato il terzo motivo relativo al capo B1 (bancarotta fraudolenta distrattiva) e alla prospettazione di vantaggi compensativi.

Il motivo, reiterativo della medesima censura formulata con l'atto di appello, è stato adeguatamente confutato dalla sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici, come tale non censurabile.

Il curatore ha chiarito che sin dal 2003 erano state realizzate uscite finanziarie dai conti correnti o dalle casse contanti di [OSCURATO:SOCIETA] a beneficio di Confartigianato, in difetto di elementi contrattuali a supporto, senza che sussistessero le condizioni economiche e finanziarie per procedere ("[..] era al di fuori della logica economica e della diligenza amministrativa il privarsi di risorse liquide in un momento di crisi finanziaria già in atto[..] p.64).

La sentenza impugnata sottolinea che all'atto delle erogazioni non solo la crisi era manifesta, ma i finanziamenti non avevano alcuna giustificazione economica, alcuna giustificazione sottostante; né la fallita ne avrebbe potuto trarne alcun beneficio, neppure indiretto.2.4.

Il quarto motivo di ricorso appare generico.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la sentenza impugnata, ha con motivazione immune da vizi logici giustificato il discostamento della pena dai limiti edittali (gravità delle condotte, danno arrecato, ampio lasso di tempo in cui le condotte sono state reiterate).

In relazione alle circostanze attenuanti generiche la difesa non ha fornito ulteriori e concreti elementi che potessero confutare sul punto la sentenza impugnata.

3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alle conclusioni scritte e nota spese depositate; Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udite ie conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2022 la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2019 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato i fatti di cui ai capi B2 e B3 come descritti nell'originaria imputazione (bancarotta fraudolenta documentale e impropria da falso in bilancio); ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui ai capi D1,D2,D3,E1, E2, E3, F ed M (omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo di imposta 2010/2012,omesso versamento delle somme ritenute quale sostituto di imposta per il periodo 2010/2012,omesso versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti); ha assolto dalla contestazione associativa di cui al capo A) entrambi gli imputati; ha concesso le circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena principale, ravvisando la continuazione tra le fattispecie di cui ai capi B1, B2, B3 ed L e le pene accessorie; ha revocato la confisca per equivalente e ha confermato nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato alla pena di giustizia i ricorrenti, nelle qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dal 1997 al 26 settembre 2014 e di liquidatore sino al 24 marzo 2015 il [OSCURATO:PERSONA], e di Consigliere del Consiglio di amministrazione con delega alla Direzione generale dal 1997 sino al 24 marzo 2015 il [OSCURATO:PERSONA] della società CONFART Pesaro s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro del 24 marzo 2015: - per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta patrimoniale semplice, riqualificando nel secondo caso la originaria contestazione di bancarotta impropria derivante da false comunicazioni sociali (capo Bl, B3); - per il reato di bancarotta documentale semplice (così riqualificata l'imputazione in primo grado e riconsiderata nella imputazione dolosa originaria con la sentenza di appello), (capo B2); - per i reati di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo di imposta, omesso versamento delle somme ritenute quale sostituto di imposta, omesso versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti per gli esercizi 2010/2014. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori di fiducia, articolando con distinti atti i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolato i seguenti motivi.2.1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione della qualifica soggettiva del ricorrente. Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel riconoscere all'imputato un ruolo direttivo e decisionale all'interno del Consiglio di Amministrazione anche in ragione della sua pluriennale permanenza quale consigliere, ha finito erroneamente per attribuirgli la qualifica di amministratore di i'atto. Dall'istruttoria dibattimentale è invero emerso che il dominus assoluto all'interno di CONFART fosse il coimputato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che per superare il ruolo di assoluta egemonia di quest'ultimo e riconoscere sia pure in fatto un ruolo dirigenziale al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata. La sentenza impugnata invece ha unicamente valorizzato alcune dichiarazioni testimoniali quali quella di Casicci (ex membro del C.d.A.), la cui attendibilità risulta disattesa da prova documentale; del teste della GdF Ferro che non ha mai riferito di un ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA] in CONFART, individuando anzi in Nardelli il soggetto che materialmente approvava il bilancio; della teste Tacchi il cui contenuto è stato oggetto di vero e proprio travisamento in quanto la teste si è limitata a riferire che la bozza di bilancio dalla stessa redatta era consegnata al Nardelli; dei testi Scaglioni e Gennari, responsabili degli Uffici di Confartigianato di Fossombrone e [OSCURATO:PERSONA] che nel riferire dei loro rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], hanno unicamente confermato che questi provvedesse alla gestione del personale e al funzionamento degli uffici con esclusivo riferimento all'associazione sindacale Confartigianato e non alla CONFART. La Corte territoriale ha invece omesso di valutare una serie di risultanze istruttorie favorevoli al ricorrente quali: l'oggetto della lettera di assunzione in Confartigianato dal 10 settembre 1990 che limitava i compiti del [OSCURATO:PERSONA] solo all' associazione sindacale; il verbale del Comitato di presidenza del 21 maggio 1991 dal quale emergeva in capo al [OSCURATO:PERSONA] solo un potere di voto consultivo; la testimonianza del curatore fallimentare Ceccolini che riconosceva la mancanza di competenze tecniche del ricorrente; del funzionario di [OSCURATO:PERSONA], del commercialista della famiglia [OSCURATO:PERSONA], del segretario regionale CISL Rossi, dalle quali è emersa la posizione dominante di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla corretta qualificazione giuridica dell'obbligo di impedire l'evento ex 40 cpv. cod. pen. riconosciuto in capo al ricorrente in relazione alle condotte di cui ai capi Bl, B2, B3.La Corte territoriale ha omesso di individuare l'esatta portata del contributo causale fornito dall'imputato in termini omissivi e di considerare la insussistenza di qualsivoglia profilo di consapevolezza in ordine alla agevolazione della condotta distrattiva altrui, ricavandone invece l'esistenza dalla circostanza che lo stesso, quale segretario provinciale della [OSCURATO:PERSONA] dal 1990 e membro del C.d.A. dal 1997, avesse piena conoscenza delle vicende societarie per la partecipazione a tutti i Consigli di Amministrazione e per la relazione continua con il [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, le dichiarazioni del ricorrente e del curatore 'allimentare hanno escluso in capo al [OSCURATO:PERSONA] una posizione di garanzia rispetto all'art. 2392 cod. civ., che sancisce la responsabilità solidale degli amministratori solo se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose. Sul punto la sentenza impugnata ha omesso del tutto di valutare le risultanze istruttorie laddove hanno dimostrato la totale estraneità del Consiglio di amministrazione dalle dinamiche attinenti al bilancio dal momento che il progetto di bilancio non passava per il Consiglio e, una volta redatto materialmente da Nardelli, era direttamente portato per l'approvazione all'assemblea dei soci. 2.1.3 Con il terzo e il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale che era stata in primo grado riqualificata nell'ipotesi di bancarotta documentale semplice e che, dunque, nella operata reformatio in peius, avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata. La bancarotta fraudolenta documentale sarebbe consistita nell'avere omesso nelle contabilità al 31 dicembre 1992 la esposizione di passività pari a 431.000 euro relative a fondi di fine rapporto maturati in favore dei dipendenti Confartigianato. La condotta risalirebbe al 1992 e dunque ad un periodo antecedente all'assunzione della qualifica di consigliere di CONFART del ricorrente avvenuta nell'anno 1997. Anche con riferimento alla ulteriore condotta contestata, dell'asserita falsificazione degli ammortamenti, siffatta condotta secondo la ricostruzione del curatore risaliva anch'essa all'anno di costituzione e, dunque, all'anno 1987. Rispetto alla sentenza di primo grado che aveva derubricato la condotta in bancarotta semplice, la Corte territoriale si è limitata a condividere le doglianze della pubblica accusa nel suo atto di appello non considerando la data di maturazione del debito nei confronti dei dipendenti e la scrittura privata intervenuta nel maggio del 1992 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Confartigianato con la quale la seconda si accollava il debito del TFR nonostante i lavoratori transitassero in [OSCURATO:SOCIETA], documento che dimostrava non solo l'assenza di qualsivoglia occultamento ma anche le ragioni della mancata iscrizione della posta contabile. In ragione della riconducibilità della condotta attribuita all'ipotesi di bancarotta documentale specifica, doveva ritenersi provato anche il dolo specifico, elemento totalmente assente nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata. 2.1.4. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo della condotta di bancarotta fraudolenta impropria di cui al capo B3). Nella prospettazione accusatoria il dissesto societario sarebbe derivato da false comunicazioni sociali consistite nell'iscrizione all'attivo dello stato patrimoniale di crediti inesistenti nei confronti della controllante [OSCURATO:PERSONA] e Urbino, così come nei bilanci di esercizio dal 2005 al 2013, nelle relazioni integrative e nei verbali di assemblea di approvazione del bilancio. La Corte di appello, a fronte della riqualificazione in bancarotta patrimoniale semplice operata dal Tribunale e impugnata dalla Pubblica accusa, si è soffermata sul ritenuto superamento delle soglie di punibilità previste dall'originario art. 2622 cod. civ. in relazione alle singole poste falsamente rappresentate in bilancio, ritenendo provato il nesso di causalità tra le asserite false comunicazioni e il dissesto. Non ha tuttavia approfondito la complessità del dolo nell'ipotesi di bancarotta impropria da falso in bilancio che comprende il dolo generico (consapevolezza della falsità della rappresentazione), il dolo specifico (ingiusto profitto per sé o altri), il dolo intenzionale (l'inganno dei soci e dei terzi). Siffatto elemento soggettivo non è ricavabile unicamente dalla violazione delle norme contabili, ma deve essere provato attraverso la individuazione di inequivoci indici rivelato -i. Nel caso di specie, invece, le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'inesistenza di qualsivoglia contributo del [OSCURATO:PERSONA] alla redazione del bilancio accompagnata dalla sua mancanza di capacità tecniche in materia contabile. 2.1.5. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione d legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante non ha valorizzato la complessiva condotta processuale tenuta dall'imputato in primo ed in secondo grado, concretamente collaborativa, e non ha chiarito l'eccessivo rigore sanzionatorio rispetto al minimo edittale previsto. 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso il ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha articolato i seguenti motivi.2.2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B2). La imputazione si presenta contraddittoria: nel descrivere la condotta opera un riferimento alla bancarotta documentale generica (tenuta irregolare delle scritture in modo da non consentire la esatta ricostruzione del patrimonio), mentre con riferimento all'elemento soggettivo richiama il dolo specifico del fine di recare pregiudizio ai creditori, richiesto nella bancarotta documentale specifica. Dopo avere ricordato la recente giurisprudenza di questa Corte sulla fattispecie in esame, la difesa ha evidenziato come nel caso di specie il curatore ha pacificamente riconosciuto che aveva tutti gli elementi per ricostruire sia il patrimonio che il volume di affari della società e che la contabilità non era tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. L'asserito occultamento del fondo TFR maturato dai dipendenti è stato peraltro rilevato attraverso il reperimento incidentale di documentazione, nonché attraverso la scrittura di accolto del TFR da parte di Confartigianato prodotta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 novembre 2017. Anche la rilevazione di indici di ammortamento ridotti al 50% rispetto alle aliquote ordinarie non ha comportato particolari difficoltà. Alla luce delle considerazioni esposte per la difesa non sussiste l'elemento oggettivo della bancarotta documentale generica. Alcuna motivazione spesa avuto riguardo al dolo richiesto per la bancarotta documentale cd. specifica che richiede l'intenzione di impedire la conoscenza relativa al patrimonio e al movimento degli affari. Del resto con riferimento alla mancata iscrizione del fondo TFR, l'accollo di Confartigianato escludeva la consapevolezza di recare un danno ai creditori; gli indici di ammortamento risultavano così fissati dal 1987 prima che [OSCURATO:PERSONA] assumesse cariche e dunque era stata seguita una prassi invalsa nel tempo senza poter rintracciare una qualsivoglia consapevolezza di pregiudizio in danno dei creditori. 2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta impropria di cui al capo B3), in assenza di indicazione nella imputazione del superamento delle soglie di punibilità di cui al precedente art. 2622 cod. pen. e di un contradditorio tra le parti sul prospettato superamento. La Corte di appello, a fronte della riqualificazione in bancarotta semplice operata del Tribunale e impugnata dalla Pubblica accusa, si è soffermata sul ritenuto superamento delle soglie di punibilità previste dall'originario art. 2622 cod. civ. in relazione alle singole poste falsamente rappresentate in bilancio e ritenendo provato il nesso di causalità tra le asserite false comunicazioni e il dissesto, pur in assenza assoluta di riferimento alle singole annualità e al superamento puntuale delle soglie già previsto con l'art.2622 cod. civ. prima della modifica del 2015. Al riguardo questa Corte (Sez.5, 15 luglio 2012 n. 18947) ha stabilito che per potere addebitare il reato di bancarotta fallimentare impropria da reato societario nella formulazione vigente sino alla data di entrata in vigore della I. n.69/2015, occorre che nei gradi di giudizio di merito siano accertati nel contraddittorio delle parti gli elementi costitutivi della fattispecie di false comunicazioni sociali allora vigente con particolare riferimento alle soglie di punibilità che non sono mai state prese in considerazione. Né può considerarsi adempiuto siffatto obbligo nei termini proposti dalla sentenza impugnata: le soglie di punibilità sono astrattamente richiamate nel capo di imputazione attraverso il rinvio all'art. 2621 e 2622 coi civ. e in modo dettagliato attraverso gli elementi contabili indicate nella relazione ex art.33 del curatore di cui l'imputazione richiama le pagine. Manca infatti l'indagine del superamento delle soglie di punibilità per ogni singola annualità. Egualmente lacunosa la motivazione in relazione alla individuazione del nesso di causalità tra il falso e il dissesto. 2.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B1), nonostante la prova fornita in dibattimento di vantaggi compensativi che ai sensi dell'art. 2634 cod. civ. escludono la rilevanza penale degli atti depauperativi contestati. La Corte territoriale ha omesso di considerare le risultanze testimoniali che avevano dimostrato che [OSCURATO:SOCIETA] e Confartigianato fossero praticamente confuse non potendo la società di servizi ([OSCURATO:SOCIETA]) vivere senza l'associazione (Confartigianato) e non hanno considerato che, a seguito delle erogazioni di danaro effettuate dalla prima nei confronti della seconda, i finanziamenti avevano determinato un saldo positivo infragruppo senza pregiudizio dei creditori. [OSCURATO:SOCIETA] poteva operare solo sotto l'egida di Confartigianato e le due realtà erano un'unica entità con la sussistenza di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ. Sugli articolati motivi di appello sul punto, la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia motivazione. 2.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, nel negare le circostanze attenuanti generiche ha dato rilievo a circostanze prive di riscontro probatorio (l'aver tramato contro il coimputato assolto Nardelli). Egualmente in relazione alla determinazione del quantum di pena si è discostata dal minimo edittale trascurando il ruolo di tutela della categoria che la società di servizio e l'associazione hannc svolto negli anni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Con riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo, relativi alla posizione soggettiva del ricorrente, risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte e con la sentenza impugnata. Non si confrontano, in particolare, con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. La sentenza ha correttamente tenuto in conto i principi affermati da questa Corte in relazione all'amministratore di fatto secondo i quali in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 -dep. 2022- Rv. 282775). La Corte territoriale ha correttamente applicato siffatti principi dal momento che ha evidenziato indici concreti e univocamente rivelatori del ruolo svolto dal ricorrente, al di là della formale qualifica di consigliere di amministrazione (p.66 e ss.): - [OSCURATO:PERSONA] era in Confartigianato dal 1994 (quale Direttore e Segretario provinciale dal 1990) e in [OSCURATO:SOCIETA] dal 1997, quindi da tempo molto risalente; rivestiva un ruolo direttivo e decisionale, seppure al Presidente spettasse l'ultima parola, come emerge da numerose testimonianze; - la testimonianza di Casicci ha valorizzato l'effettiva partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a scelte strategiche quale quella attinente ad un piano cli ristrutturazione aziendale; - la testimonianza del teste di polizia giudiziaria Ferro ha riferito della stipula di polizze di copertura assicurativa, delle responsabilità professionali dei vertici di Confartigianato in un momento in cui la crisi si era già concretizzata; - la testimonianza dell'assicuratore [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che il suo unico referente per il rinnovo delle polizze assicurative era stato sempre [OSCURATO:PERSONA].- le ulteriori testimonianze prese in considerazione, depongono univocamente per la piena consapevolezza del ricorrente e del ruolo decisionale a lui spettante. Contrariamente a quanto esposto nel ricorso, la sentenza ha risposto con motivazione immune da vizi logici anche ai rilievi in ordine alla corretta interpretazione del materiale probatorio, escludendo possibili travisamenti del contributo dichiarativo raccolto. 1.2. Manifestamente infondati risultano anche il terzo e il quarto motivo di ricorso relativi alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B2), con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo. 1.2.1. Con riferimento alla mancata iscrizione a bilancio del TFR dei dipendenti, la circostanza secondo la quale la condotta contestata risalirebbe al 1992 e, dunque, ad un periodo antecedente all'assunzione della qualifica di consigliere di CONFART del ricorrente avvenuta nell'anno 1997 è stata più volte confutata dalla sentenza impugnata con motivazione in fatto logica e non contraddittoria: la Corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente era il segretario nonché direttore della Confartigianato dal 1990, con la conseguente consapevolezza delle vicende del trattamento di fine rapporto dei dipendenti della Confartigianato transitati in [OSCURATO:SOCIETA] e dei quali peraltro ha continuato ad occuparsi proprio in qualità di consigliere di [OSCURATO:SOCIETA]. La censura relativa al valore probatorio della scrittura documentale prodotta all'udienza del 9 novembre 2017, in base alla quale l'accollo del debito del TFR da parte di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato cumulativo e non liberatorio per Confartigianato, non appare decisiva dal momento che i dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], come risulta dalla sentenza impugnata, si sono comunque insinuati nel passivo della società fallita anche in relazione al periodo in cui hanno lavorato per Confartigianato; la cumulatività dell'accollo, peraltro, non esonerava la società cessionaria dall'iscrizione della posta in bilancio. Inoltre, la espressione utilizzata nella scrittura privata richiamata ("[..][OSCURATO:PERSONA] si riconosce debitrice nei confronti di dipendenti ceduti alla SRL delle somme maturate a titolo di TFR fino alla cessazione del rapporto[..]") è interpretata apoditticamente dal ricorrente come contenente un accollo cumulativo, sembrando piuttosto indicare semplicemente la ricognizione del debito della Confartigianato come limitata alle somme di TFR maturate sino al trasferimento del rapporto di lavoro alla [OSCURATO:SOCIETA]. Sul punto, dunque, la valutazione operata dalla sentenza impugnata non appare manifestamente illogica o contraddittoria. Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta documentale consistita nella falsificazione degli ammortamenti, perché anche in tal caso il motivo si concentra sulla mancanza di consapevolezza in capo al ricorrente unicamente in ragione dell'anteriorità della condotta rispetto al suo operare. 1.2.2. Quanto alla riconducibilità della condotta alla ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica o generica (con le conseguenti ricadute in tema di verifica del dolo specifico o generico) - una volta superate le obiezioni in fatto circa la insussistenza del dolo attraverso le argomentazioni in precedenza riportate - il motivo appare generico limitandosi ad affermare che nel caso di specie la condotta contestata richiede il dolo specifico (non provato) e non il dolo generico. Va in primo luogo evidenziato che è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenui:a delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez.5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572). Nella specie risulta contestata la ipotesi della bancarotta documentale generica, pacificamente provata attraverso la pregiudizievole ed evidente alterazione contabile (si pensi all'occultamento di passività o gli artifici contabili per ridurre il tasso degli ammortamenti) che ha reso difficoltosa, secondo quanto affermato dallo stesso curatore, la ricostruzione del patrimonio: è sufficiente, dunque, il dolo generico. 1.3. Il quinto motivo, relativo alla contestazione di bancarotta patrimoniale impropria derivante dalle false comunicazioni sociali in punto di elemento soggettivo, risulta infondato. Questa Corte ha affermato in tema di bancarotta impropria da reato societario che il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto. Questa va intesa non quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01; Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804: fattispecie relative ad esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, circa la situazione economica e finanziaria della società, con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio suindicato, peraltro richiamandolo espressamente, argomentando la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui al capo B3) tenendo conto dell'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione che vede l'imputato del tutto inconsapevole, per anni, delle reali vicende societarie. Tale ricostruzione, lungi dall'esaurirsi in un mero riscontro formale, rende ragione del giudizio di assoluta inverosimiglianza dell'ipotesi dell'inconsapevolezza, attraverso il richiamo ad elementi di fatto quali, ad esempio: la iscrizione a bilancio di crediti per circa 543.000,00 euro, crediti inesistenti non supportati da documentazione giustificativa delle prestazioni rese; la posta "clienti/fatture da emettere" ammontante a quasi 10 milioni di euro al 31.12.2012 riferita al [OSCURATO:PERSONA] confluita al [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella posta crediti verso le imprese Controllanti. Il curatore ha osservato che questo credito era stato indicato sin dal 2004, senza che fosse stata neanche emessa la fattura, aveva prodotto un effetto sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto addirittura superiore al 100%. Risulta che la società, se da un lato rateizzava ingenti debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dall'altro postava in bilancio milioni di euro per presunti crediti nei confronti della controllante, nei confronti di terzi e crediti inesistenti, "gonfiando" l'attivo in maniera eclatante. La reiterazione continuativa di evidenti artifici contabili consente di ravvisare anche in capo al ricorrente l'elemento soggettivo richiesto. La Corte di appello ha altresì motivato sulla sussistenza, in termini di condicio sine qua non e non di astratta idoneità, del nesso di causalità tra le sistematiche falsificazioni, protrattesi per anni ed il dissesto, avendo dette falsificazioni consentito, la prosecuzione dell'attività: senza i reiterati e continuativi artifici contabili che facevano apparire poste attive inesistenti od occultavano poste passive, sarebbe stato rappresentato un capitale sociale al di sotto del minimo. Conseguentemente o si sarebbe dovute ripianare le perdite o si doveva sciogliere la società. 1.4. Il sesto motivo di ricorso appare generico. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la sentenza impugnata, nel concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti ha richiamato espressamente il ruolo di minor preminenza rispetto al [OSCURATO:PERSONA] e il comportamento collaborativo con il curatore; inoltre, nel rideterminare in anni tre le pene accessorie ha richiamato il comportamento processuale del ricorrente. Ha poi con motivazione immune da vizi logici giustificato il discostamento della pena dai limiti edittali (gravità delle condotte, danno arrecato, ampio lasso di tempo in cui le condotte sono state reiterate); né la difesa ha fornito ulteriori e concreti elementi che potessero confutare sul punto la sentenza impugnata. 2. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso relativo alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B2) risulta manifestamente infondato. Richiamando alcune delle argomentazioni utilizzate per rispondere ad analoghe censure proposte dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel quarto motivo di ricorso (par. 1.2.2.), nonché alla giurisprudenza ivi richiamata quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale generica, va altresì osservato che il rinvenimento successivo di documentazione che avrebbe consentito la ricostruzione del patrimonio della società fallita non consente di escludere la sussistenza del reato in contestazione. La giurisprudenza di questa Corte ha sul punto chiarito che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Sulla censura relativa al nesso di causalità tra le condotte e il dissesto si richiamano le argomentazioni utilizzate per rispondere alla medesima doglianza contenuta nel quinto motivo di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (par.1.3). Sulla ulteriore doglianza che lamenta la indeterminatezza della imputazione quanto alle soglie di punibilità delle false comunicazioni sociali e la violazione del diritto di difesa per mancata instaurazione del contraddittorio, la sentenza impugnata, nell'accogliere il motivo di appello del PM, ha sul punto ribadito in primo luogo la pacifica continuità normativa tra il previgente art.2622 cod. civ. e l'attuale art.2621 cod. civ. Ha poi, con riferimento al caso di specie, valorizzato che le iscrizioni in bilancio oggetto di contestazione sono state dettagliatamente descritte dal curatore alla cui relazione il capo di imputazione opera specifico richiamo. Quanto alla doglianza circa la compromissione del diritto di difesa derivata dalla mancata espressa indicazione delle soglie di punibilità, questa Corte ha affermato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, (2020), Rv. 279555). La sentenza conferma l'orientamento espresso dalla Sezioni unite di questa Corte (SU n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) secondo cui la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter'' del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. L'escussione del curatore fallimentare e le risultanze della relazione dallo stesso redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall. consentono di escludere che i diritti della difesa siano stati in qualche modo compromessi rispetto all'accertamento delle false comunicazioni sociali che hanno condotto al dissesto della società. L'art. 2622 cod. civ., nella sua formulazione escludeva il reato in esame se "[..]le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'i per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta [..]". La contestazione di cui al capo B3, pur non operando un espresso riferimento alle soglie di punibilità, descrive una condotta relativa a false indicazioni in bilancio per importi assai ingenti (nell'ordine di milioni di euro), a fronte di modestissimi utili e di un modestissimo capitale sociale: risulta evidente il superamento delle soglie senza che sia stato in concreto violato il diritto di difesa. 2.3. Manifestamente infondato il terzo motivo relativo al capo B1 (bancarotta fraudolenta distrattiva) e alla prospettazione di vantaggi compensativi. Il motivo, reiterativo della medesima censura formulata con l'atto di appello, è stato adeguatamente confutato dalla sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici, come tale non censurabile. Il curatore ha chiarito che sin dal 2003 erano state realizzate uscite finanziarie dai conti correnti o dalle casse contanti di [OSCURATO:SOCIETA] a beneficio di Confartigianato, in difetto di elementi contrattuali a supporto, senza che sussistessero le condizioni economiche e finanziarie per procedere ("[..] era al di fuori della logica economica e della diligenza amministrativa il privarsi di risorse liquide in un momento di crisi finanziaria già in atto[..] p.64). La sentenza impugnata sottolinea che all'atto delle erogazioni non solo la crisi era manifesta, ma i finanziamenti non avevano alcuna giustificazione economica, alcuna giustificazione sottostante; né la fallita ne avrebbe potuto trarne alcun beneficio, neppure indiretto.2.4. Il quarto motivo di ricorso appare generico. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la sentenza impugnata, ha con motivazione immune da vizi logici giustificato il discostamento della pena dai limiti edittali (gravità delle condotte, danno arrecato, ampio lasso di tempo in cui le condotte sono state reiterate). In relazione alle circostanze attenuanti generiche la difesa non ha fornito ulteriori e concreti elementi che potessero confutare sul punto la sentenza impugnata. 3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano c
Sentenza Cassazione n. 49659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris