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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36792/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) memoria nell'interesse del Ministero della Giustizia.Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26 ottobre 2021 la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati di cui ai capi G, I e J, estinti per prescrizione, confermando, nei limiti indicati in dispositivo, le correlate statuizioni civili.

In particolare, è stato ritenuto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA]: a) avesse falsamente attestato l'autenticità delle firme di numerosi braccianti agricoli apposte sui mandati relativi a ricorsi presentati alla Corte d'appello di Lecce ai sensi della cd. legge Pinto (capo G: artt. 81, secondo comma, 481 cod. pen.); b) avesse in tal modo indotto i giudici della Corte d'appello di Lecce ad attestare falsamente nei provvedimenti emessi la sussistenza di presupposti processuali, in realtà insussistenti (capo I: artt. 81, secondo comma, 48 e 479 cod. pen.); c) avesse determinato un turbamento del regolare svolgimento dell'attività dell'uffici giudiziario adito (capo 3: art. 81, secondo comma, 340, cod. pen.).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano violazione dell'art. 481 cod. pen. nonché vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale: a) assunto come dato incontroverso la falsità di tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati difensivi, trascurando di considerare alcune delle prove raccolte sul punto: b) omesso di scrutinare il tema del dolo, alla luce della prassi, confermata dall'istruttoria dibattimentale di ricevere mandati raccolti dal responsabile del patronato.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, anche in relazione alla sussistenza del dolo tipico delle residue imputazioni, per logica conseguenza dell'accoglimento del precedente motivo.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza della motivazione, per avere la Corte territoriale, sia pure ai fini della conferma delle statuizioni civili, omesso di esaminare compiutamente i motivi di impugnazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) memoria nell'interesse del Ministero della Giustizia.

Considerato in diritto

1. I tre motivi di ricorso sono esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica: ciò in quanto il puntuale esame, da parte della Corte territoriale, dei motivi di impugnazione, per quanto si dirà subito infra a proposito del primo motivo, dimostra la manifesta infondatezza della critica sviluppata nel terzo motivo e travolge, per le ragioni di inammissibilità del primo motivo delle quali si dirà, anche il secondo motivo, privo di autonomia e logicamente dipendente dal motivo che lo precede.

Ciò posto, si osserva, innanzi tutto, che la deduzione secondo la quale la Corte territoriale avrebbe assertivamente dato per presupposta la falsità di tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati difensivi, trascurando il portato di alcune prove (testi Varesano e Regano), omette del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha esaminato siffatte dichiarazioni, unitamente ad altre e alle risultanze della consulenza svolta su incarico del P.M., sottolineando il carattere parziale della riproduzione nell'atto di appello dei brani delle deposizioni dei primi due e argomentando comunque in ordine alla loro inidoneità a scardinare la dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni dei soggetti indicati nel capo di imputazione.

Per altro verso, il tema del dolo e, in generale, della portata delle dichiarazioni a discarico, tra le quali quelle dei collaboratori dello studio, è stato anch'esso affrontato dalla Corte d'appello, innanzi tutto, in termini fattuali, rilevando che le affermazioni dei testi erano estremamente generiche e non facevano alcun riferimento a casi concreti.

Tale profilo, nelle assertive considerazioni del ricorso, resta inesplorato, con la conseguenza che diviene ultroneo esaminare la questione della rilevanza della prassi alla quale fa riferimento il ricorrente, a proposito della raccolta di mandati civili non in presenza, e della sua coerenza con l'efficacia fidefacente della certificazione dell'autografia disciplinata dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. (v., di recente, nella giurisprudenza civile, Sez. 3, n. 28004 del 14/10/2021, Rv. 662518 - 01), che, pur non identificandosi concettualmente nell'autentica di cui all'art. 2703 cod. civ. (nella giurisprudenza civile, v.

Sez.

U, n. 25032 del 28/11/2005, Rv. 584231 - 01, in motivazione), svolge comunque la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione ad una determinata persona, previamente identificata o personalmente conosciuta, a prescindere da ogni accertamento circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Nulla per le spese di parte civile, in assenza, nonostante l'ampiezza dello scritto ampiamente dedicato alla ricostruzione della vicenda, di un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) memoria nell'interesse del Ministero della Giustizia.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26 ottobre 2021 la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere i reati di cui ai capi G, I e J, estinti per prescrizione, confermando, nei limiti indicati in dispositivo, le correlate statuizioni civili. In particolare, è stato ritenuto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA]: a) avesse falsamente attestato l'autenticità delle firme di numerosi braccianti agricoli apposte sui mandati relativi a ricorsi presentati alla Corte d'appello di Lecce ai sensi della cd. legge Pinto (capo G: artt. 81, secondo comma, 481 cod. pen.); b) avesse in tal modo indotto i giudici della Corte d'appello di Lecce ad attestare falsamente nei provvedimenti emessi la sussistenza di presupposti processuali, in realtà insussistenti (capo I: artt. 81, secondo comma, 48 e 479 cod. pen.); c) avesse determinato un turbamento del regolare svolgimento dell'attività dell'uffici giudiziario adito (capo 3: art. 81, secondo comma, 340, cod. pen.). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione dell'art. 481 cod. pen. nonché vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale: a) assunto come dato incontroverso la falsità di tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati difensivi, trascurando di considerare alcune delle prove raccolte sul punto: b) omesso di scrutinare il tema del dolo, alla luce della prassi, confermata dall'istruttoria dibattimentale di ricevere mandati raccolti dal responsabile del patronato. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, anche in relazione alla sussistenza del dolo tipico delle residue imputazioni, per logica conseguenza dell'accoglimento del precedente motivo. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta mancanza della motivazione, per avere la Corte territoriale, sia pure ai fini della conferma delle statuizioni civili, omesso di esaminare compiutamente i motivi di impugnazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) memoria nell'interesse del Ministero della Giustizia. Considerato in diritto 1. I tre motivi di ricorso sono esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica: ciò in quanto il puntuale esame, da parte della Corte territoriale, dei motivi di impugnazione, per quanto si dirà subito infra a proposito del primo motivo, dimostra la manifesta infondatezza della critica sviluppata nel terzo motivo e travolge, per le ragioni di inammissibilità del primo motivo delle quali si dirà, anche il secondo motivo, privo di autonomia e logicamente dipendente dal motivo che lo precede. Ciò posto, si osserva, innanzi tutto, che la deduzione secondo la quale la Corte territoriale avrebbe assertivamente dato per presupposta la falsità di tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati difensivi, trascurando il portato di alcune prove (testi Varesano e Regano), omette del tutto di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha esaminato siffatte dichiarazioni, unitamente ad altre e alle risultanze della consulenza svolta su incarico del P.M., sottolineando il carattere parziale della riproduzione nell'atto di appello dei brani delle deposizioni dei primi due e argomentando comunque in ordine alla loro inidoneità a scardinare la dimostrazione della falsità delle sottoscrizioni dei soggetti indicati nel capo di imputazione. Per altro verso, il tema del dolo e, in generale, della portata delle dichiarazioni a discarico, tra le quali quelle dei collaboratori dello studio, è stato anch'esso affrontato dalla Corte d'appello, innanzi tutto, in termini fattuali, rilevando che le affermazioni dei testi erano estremamente generiche e non facevano alcun riferimento a casi concreti. Tale profilo, nelle assertive considerazioni del ricorso, resta inesplorato, con la conseguenza che diviene ultroneo esaminare la questione della rilevanza della prassi alla quale fa riferimento il ricorrente, a proposito della raccolta di mandati civili non in presenza, e della sua coerenza con l'efficacia fidefacente della certificazione dell'autografia disciplinata dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. (v., di recente, nella giurisprudenza civile, Sez. 3, n. 28004 del 14/10/2021, Rv. 662518 - 01), che, pur non identificandosi concettualmente nell'autentica di cui all'art. 2703 cod. civ. (nella giurisprudenza civile, v. Sez. U, n. 25032 del 28/11/2005, Rv. 584231 - 01, in motivazione), svolge comunque la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione ad una determinata persona, previamente identificata o personalmente conosciuta, a prescindere da ogni accertamento circa la legittimazione, i poteri, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Nulla per le spese di parte civile, in assenza, nonostante l'ampiezza dello scritto ampiamente dedicato alla ricostruzione della vicenda, di un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000
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