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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 16356/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Girolamo POLIERI, a mezzo del difensore, propone ricorso, per vizio di motivazione, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato le istanze da lui presentate per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e il differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel negare le misure alternative richieste (unico oggetto di censura), abbia esclusivamente apprezzato la sua biografia criminale, senza tener conto della irreprensibile condotta tenuta in carcere, dell'entità della pena residua inferiore ai due anni e della irrilevanza delle informazioni, meramente assertive, fornite dai Carabinieri di Rizziconi circa ipotetiche sue relazioni con la criminalità organizzata.

In ogni caso, gli andava concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con il complessivo ordito motivazionale tracciato nell'ordinanza impugnata.

Lungi dall'aver fondato la propria decisione reiettiva sul curriculum criminale dell'interessato (peraltro nutrito e costellato di reati di elevato allarme sociale, quali traffico di stupefacenti e violazione della legge sulle armi), il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valorizzato plurime violazioni delle prescrizioni connesse alle misure limitative della libertà personale, la non ancora completata osservazione scientifica della personalità e la mancanza di valide risorse lavorative e risocializzanti.

Travisante, infine, è l'accenno critico alle informazioni fornite dai Carabinieri di "Rizziconi": in primo luogo, perché si tratta di informazioni provenienti dai Carabinieri del Gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, perché i militari hanno escluso collegamenti attuali del POLIERI con la criminalità organizzata, diversamente da quanto asserito in ricorso.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Girolamo POLIERI, a mezzo del difensore, propone ricorso, per vizio di motivazione, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato le istanze da lui presentate per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e il differimento dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare. Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel negare le misure alternative richieste (unico oggetto di censura), abbia esclusivamente apprezzato la sua biografia criminale, senza tener conto della irreprensibile condotta tenuta in carcere, dell'entità della pena residua inferiore ai due anni e della irrilevanza delle informazioni, meramente assertive, fornite dai Carabinieri di Rizziconi circa ipotetiche sue relazioni con la criminalità organizzata. In ogni caso, gli andava concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare. 2. Il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con il complessivo ordito motivazionale tracciato nell'ordinanza impugnata. Lungi dall'aver fondato la propria decisione reiettiva sul curriculum criminale dell'interessato (peraltro nutrito e costellato di reati di elevato allarme sociale, quali traffico di stupefacenti e violazione della legge sulle armi), il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valorizzato plurime violazioni delle prescrizioni connesse alle misure limitative della libertà personale, la non ancora completata osservazione scientifica della personalità e la mancanza di valide risorse lavorative e risocializzanti. Travisante, infine, è l'accenno critico alle informazioni fornite dai Carabinieri di "Rizziconi": in primo luogo, perché si tratta di informazioni provenienti dai Carabinieri del Gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, perché i militari hanno escluso collegamenti attuali del POLIERI con la criminalità organizzata, diversamente da quanto asserito in ricorso. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I
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