CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 gennaio 1976 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 20 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero il 23 giugno 2022, all'esito della perquisizione effettuata nei locali della società Fast di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale ha osservato che Montalto è l'amministratore di fatto della società, solo fittiziamente intestata alla Vitaro, ed è soggetto inserito nella criminalità organizzata nel cui interesse opera come riciclatore di denaro tramite una serie di società, tra cui la stessa Fast. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 309 comma 9 e 324 comma 7 cod.proc.pen. per insussistenza del fumus commissi delicti e per la mancata esplicitazione del periculum in mora. Il ricorrente osserva che ha impugnato il decreto di perquisizione e il conseguente decreto di sequestro eseguito il 30 giugno 2022, in quanto la ricostruzione offerta nel provvedimento di sequestro è congetturale e avventata e non fornisc adeguata motivazione in ordine alla presenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il tribunale è incorso in violazione di legge non valutando profili decisivi per la configurazione della condotta addebitata al Montalto, della provenienza delle somme dal patrimonio del medesimo, della non riconducibilità al medesimo della impresa Fast di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre si è limitato a richiamare integralmente il decreto di sequestro senza neanche riportarne i passaggi rilevanti, tanto che non si comprende neppure se sia stato emesso per prevenire l'aggravamento o la commissione di altri reati o per assicurare gli esiti di futuri provvedimenti ablativi. Lamenta inoltre il ricorrente che il tribunale del riesame ha omesso qualsiasi valutazione in ordine al periculum in mora. 2.2 violazione degli articoli 321 e 309 cod. proc.pen. per l'omesso es,ame di punti decisivi per l'accertamento del fatto su cui è fondato il provvedimento di sequestro, in quanto la difesa aveva osservato che Montalto non è imputato nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] e pertanto non si comprende l'affermazione del tribunale del riesame che desume proprio da tale processo il suo inserimento nella criminalità organizzata nella veste di riciclatore e intermediario in un'operazione di recupero crediti. Lamenta inoltre il ricorrente che il tribunale nulla ha osservato in ordine alla produzione documentale, effettuata in sede di udienza di riesame, che smentisce la prospettazione accusatoria. Deduce inoltre che né il decreto di sequestro né l'ordinanza del tribunale indicano il nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a vincolo di indisponibilità e i reati. 2.3 violazione di legge e in particolare dell'art. 42 della Costituzione e art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione EDU per difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura in relazione ai titoli di reato contestati. La motivazione del decreto di perquisizione è resa in termini generici e fumosi e il sequestro di tutti gli strumenti tecnologici è un atto sproporzionato poiché ha prodotto come effetto quello di confondere le proprietà degli oggetti asportati e costringere alla inattività la Fast di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, se non quelli riconducibili alla motivazione apparente o inesistente (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Il ricorso in esame pur deducendo violazioni di legge introduce presunte carenze della motivazione e censure di merito in ordine alla valutazione degli elementi a sostegno del provvedimento cautelare, che non rispondono ai requisiti suindicati. Il sequestro disposto dal pubblico ministero all'esito della perquisizione è un sequestro probatorio, che interviene nella fase iniziale delle indagini al fine di consentire la ricerca di mezzi di prova in ordine all'ipotesi investigativa. Il decreto è stato sufficientemente motivato esplicitando i reati relativamente ai quali si prospetta il fumus commissi delicti, essendo sufficiente che nel provvedimento vengano indicati le ipotesi di reato che sono state delineate dagli inquirenti e il rapporto strumentale dei beni soggetti a sequestro. Il tribunale al riguardo ha evidenziato che ricorre nel caso di specie il fumus di un'associazione a delinquere tesa al riciclaggio di proventi illeciti, connessi al sodalizio di stampo mafioso; che l'indagato è coinvolto in condotte emerse nel corso di indagini relative al processo [OSCURATO:PERSONA]; che sussistono operazioni sospette evidenziate dalla Guardia di Finanza, una delle quali risulta essere stata posta in essere da questa società Fast, nei cui locali è stata eseguita la perquisizione; che la detta società risulterebbe di fatto gestita dal Montalto e solo fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA], come confermato anche dalla presenza dell'indagato in occasione della perquisizione, Quanto alla finalità probatoria il tribunale ha osservato che sono stati sottoposti a sequestro apparecchi elettronici rinvenuti nei locali della società, poiché dagli stessi è possibile trarre elementi di conferma della prospettazione accusatoria. Non va poi trascurato che il ricorrente sostiene di non essere gestore di fatto della società presso cui è stato eseguito il sequestro sicchè, aderendo a questa ricostruzione, va osservato che il soggetto legittimato a proporre ricorso , e cioè la titolare della società, [OSCURATO:PERSONA], non ha impugnato il provvedimento , mentre l'indagato non può dolersi del sequestro di beni che non gli appartengono e dei quali non potrebbe chiedere la restituzione, se non allegando uno specifico interesse. E' stato infatti precisato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare, purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione. (Sez. 6, Sentenza n. 35786 del 21/06/2012 Cc. (dep. 18/09/2012) Rv. 254395 - 01 ) Il ricorrente avrebbe pertanto dovuto esplicitare l'interesse alla restituzione che vanta nei confronti di specifici beni oggetto di sequestro probatorio, mentre si è limitato ad affermare in modo generico che il sequestro avrebbe costretto all'inattività la società di [OSCURATO:PERSONA] e che alcuni degli apparecchi e delle chiavette sequestrate in quanto rinvenuti nei locali della società appartengono a non meglio identificati clienti della struttura. Si impone il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 12 gennaio 2023 il