CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1348-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2020 n. 01348 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 870/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l’appello dell’INPS confermando, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato nondovuti gli importi pretesi dall’INPS sul presupposto dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo. 2. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto non assolto, da parte dell’Istituto, l’onere di allegare e dimostrare che la Santoro nell’anno 2009 avesse esercitato abitualmente l’attività di avvocato. Ha osservato, in relazione all’art. 44, comma 2, decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, come il reddito prodotto nell’anno in questione fosse stato inferiore al tetto dei 5.000,00 euro e che lo stesso quindi non rilevasse ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata. 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Ric. 2020 n. 01348 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell’art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, l. n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 326 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla [OSCURATO:PERSONA], in periodi antecedenti alla legge n. 247/2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall’art. 44, comma 2, decreto legge n. 269 del 2003 cit., e del difetto di prova da parte dell’INPS del carattere abituale dell’attività professionale di avvocato, la medesima attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale. 6. Il ricorso non può trovare accoglimento. 7. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021). Ric. 2020 n. 01348 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- 8. Dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dalprofessionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo. 9. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto non allegato e non dimostrato, da parte dell’INPS onerato, il carattere abituale dell’attività professionale. 10. Il motivo di ricorso dell’INPS, fondato sul presupposto per cui l’abitualità costituisce requisito immanente dell’attività professionale di avvocato, si rivela inammissibile in quanto denuncia un errore di diritto con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l’accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014; v. su fattispecie analoghe, Cass. n. 37544 del 2021; Cass. n. 37698 del 2021; Cass. n. 14658 del 2022; Cass. n. 7229 del 2022), nella specie non rispettati. 11. Per le ragioni esposte il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile. 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ric. 2020 n. 01348 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- 13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa