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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48192/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto nell'atto di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non consentito in ragione della sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in questa sede di legittimità e comunque manifestamente infondato laddove censura la logicità dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato, peraltro riproponendo profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi.

Le condizioni di salute del detenuto sono state considerate dal Tribunale di Sorveglianza non incompatibili con il regime carcerario alla luce non solo della documentazione presente in atti, relativa al ricovero respo l'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Monza, ma della scelta del condannato di rendersi irreperibile, comunicando un domicilio (Cislago via Magenta n. 424) dove, nonostante le ricerche, non è stato possibile rinvenirlo.

Risulta dagli atti che precedenti comunicazioni al domicilio dichiarato avevano avuto esito positivo.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna sia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto nell'atto di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non consentito in ragione della sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in questa sede di legittimità e comunque manifestamente infondato laddove censura la logicità dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato, peraltro riproponendo profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi. Le condizioni di salute del detenuto sono state considerate dal Tribunale di Sorveglianza non incompatibili con il regime carcerario alla luce non solo della documentazione presente in atti, relativa al ricovero respo l'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Monza, ma della scelta del condannato di rendersi irreperibile, comunicando un domicilio (Cislago via Magenta n. 424) dove, nonostante le ricerche, non è stato possibile rinvenirlo. Risulta dagli atti che precedenti comunicazioni al domicilio dichiarato avevano avuto esito positivo. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna sia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 48192/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris