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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18397/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/11/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato, ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., il decreto del 14 ottobre 2021 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che aveva disposto il sequestro probatorio di 53 stecche di sigarette trovate dalla polizia giudiziaria in possesso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 494 e 493-ter cod. pen..

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo, con il quale lamenta contestualmente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al provvedimento con il quale il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. è stato convertito in un decreto di sequestro probatorio.

Il sequestro era stato disposto d'urgenza come sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., dalla polizia giudiziaria che aveva ritenuto il quantitativo di sigarette sproporzionato rispetto alle capacità economiche del Mancuso.

Il Pubblico ministero, al quale erano stati trasmessi gli atti, non aveva richiesto l'emissione del decreto di sequestro preventivo, ma aveva emesso un decreto di sequestro probatorio.

Successivamente, il 13 ottobre 2021, il difensore del Mancuso aveva eccepito il mancato rispetto dei termini per la trasmissione all'autorità giudiziaria del decreto di sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria ed il Pubblico ministero aveva dichiarato l'inefficacia del sequestro probatorio ed aveva emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio privo di motivazione.

Sostiene, allora, il ricorrente che il Pubblico ministero, qualificando come probatorio il sequestro disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria per finalità preventive, avrebbe sostanzialmente espropriato il Giudice per le indagini preliminari delle sue funzioni di controllo sulla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo.

Il Pubblico ministero ben avrebbe potuto rettificare l'operato della polizia giudiziaria e qualificare come probatorio il sequestro, ma a tal fine avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione, mentre il decreto di sequestro probatorio era dotato di una motivazione meramente apparente, non indicando perché i beni sequestrati sarebbero corpo dei reati o cose pertinenti ai reati per i quali si procede e quali sarebbero le esigenze di prova che il sequestro dovrebbe salvaguardare.

Stante la carenza della motivazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del decreto di sequestro, senza possibilità di integrarlo con la motivazione mancante.

Né poteva ritenersi il decreto di sequestro integrato con le motivazioni contenute nel verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria, atteso che questo faceva riferimento ad esigenze preventive e non probatorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nella parte in cui si denunciano violazioni di legge, è fondato.Questa Corte di cassazione ha già affermato in altre sue decisioni che il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del fumus commissi delicti in relazione al quale si procede e che l'autorità giudiziaria procedente deve spiegare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).

Anche in tempi più recenti le Sezioni Unite hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se avente ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

In particolare, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di sequestro probatorio, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (ex multis Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423).

Nel caso di specie, il provvedimento di sequestro non contiene alcuna concreta descrizione del reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo reale sui beni appartenenti al ricorrente e non consente di comprendere il nesso pertinenziale tra il delitto e detti beni ed in particolare le ragioni per le quali essi appaiono utili a provare il fatto ipotizzato dal Pubblico ministero.2.

Concludendo, devono essere annullati l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro e deve disporsi la immediata restituzione di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto di sequestro del 14 ottobre 2021 e l'ordinanza impugnata.

Dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso il 25/02/2022.

Il Consigliere estensore Il prsid 'nte [OSCURATO:PERSONA] , na Miccoli CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/11/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato, ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., il decreto del 14 ottobre 2021 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che aveva disposto il sequestro probatorio di 53 stecche di sigarette trovate dalla polizia giudiziaria in possesso di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 494 e 493-ter cod. pen.. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo, con il quale lamenta contestualmente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al provvedimento con il quale il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. è stato convertito in un decreto di sequestro probatorio. Il sequestro era stato disposto d'urgenza come sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., dalla polizia giudiziaria che aveva ritenuto il quantitativo di sigarette sproporzionato rispetto alle capacità economiche del Mancuso. Il Pubblico ministero, al quale erano stati trasmessi gli atti, non aveva richiesto l'emissione del decreto di sequestro preventivo, ma aveva emesso un decreto di sequestro probatorio. Successivamente, il 13 ottobre 2021, il difensore del Mancuso aveva eccepito il mancato rispetto dei termini per la trasmissione all'autorità giudiziaria del decreto di sequestro preventivo disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria ed il Pubblico ministero aveva dichiarato l'inefficacia del sequestro probatorio ed aveva emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio privo di motivazione. Sostiene, allora, il ricorrente che il Pubblico ministero, qualificando come probatorio il sequestro disposto d'urgenza dalla polizia giudiziaria per finalità preventive, avrebbe sostanzialmente espropriato il Giudice per le indagini preliminari delle sue funzioni di controllo sulla sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo. Il Pubblico ministero ben avrebbe potuto rettificare l'operato della polizia giudiziaria e qualificare come probatorio il sequestro, ma a tal fine avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione, mentre il decreto di sequestro probatorio era dotato di una motivazione meramente apparente, non indicando perché i beni sequestrati sarebbero corpo dei reati o cose pertinenti ai reati per i quali si procede e quali sarebbero le esigenze di prova che il sequestro dovrebbe salvaguardare. Stante la carenza della motivazione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del decreto di sequestro, senza possibilità di integrarlo con la motivazione mancante. Né poteva ritenersi il decreto di sequestro integrato con le motivazioni contenute nel verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria, atteso che questo faceva riferimento ad esigenze preventive e non probatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nella parte in cui si denunciano violazioni di legge, è fondato.Questa Corte di cassazione ha già affermato in altre sue decisioni che il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del fumus commissi delicti in relazione al quale si procede e che l'autorità giudiziaria procedente deve spiegare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007). Anche in tempi più recenti le Sezioni Unite hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se avente ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). In particolare, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di sequestro probatorio, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (ex multis Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898; Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423). Nel caso di specie, il provvedimento di sequestro non contiene alcuna concreta descrizione del reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo reale sui beni appartenenti al ricorrente e non consente di comprendere il nesso pertinenziale tra il delitto e detti beni ed in particolare le ragioni per le quali essi appaiono utili a provare il fatto ipotizzato dal Pubblico ministero.2. Concludendo, devono essere annullati l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro e deve disporsi la immediata restituzione di quanto in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto di sequestro del 14 ottobre 2021 e l'ordinanza impugnata. Dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore Il prsid 'nte [OSCURATO:PERSONA] , na Miccoli CORTE
Decreto Cassazione n. 18397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris