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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 32994/2026

Testo disponibile della fonte

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6 del Tribunale di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le richieste depositate il 10 luglio 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso, in replica alle conclusioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 01/04/2026, il Tribunale di Palermo rigettava larichiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodi sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con condanna del ricorrente alpagamento delle spese della procedura incidentale.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penaleper insussistenza del fumus commissi delicti con riferimento agli artt. 633 e 639cod. pen.Al riguardo, il ricorrente lamenta error in iudicando e motivazioneapparante, sostenendo esservi assoluta corrispondenza tra la autorizzazione n.3/2019, alla occupazione del suolo pubblico ed alla installazione di gazebi, el’opera realizzata, per come descritta nel verbale di sequestro del 6 marzo 2026.Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere che fosse stata autorizzata unastruttura ‘aperta’ ossia con la sola copertura quando, di contro, dal tenore dellaautorizzazione risultava la possibilità di inserire tende laterali.Rileva, poi, come anche sul piano funzionale sia stata rispettata laautorizzazione originaria e non sia derivata alcuna trasformazione del suolooccupato.2.2.

Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 6 d.p.R. 380/2001 e 3 L.R.Sicilia 16/2016; in via subordinata, della l. 16 dicembre 2024, n 193 e 182 del 2dicembre 2025.In particolare, dopo aver richiamato la nozione di ‘gazebo’ elaborata dallagiurisprudenza del Consiglio di Stato, rileva come nella specie la strutturaneppure necessitasse di S.C.I.A e rientrasse nel regime della edilizia libera; lalegittimità dell’opera troverebbe, inoltre, conferma nella autorizzazione dioccupazione di suolo pubblico e nella autorizzazione paesaggistica n. 14831 del16/10/2019.Rileva, in subordine, come, anche ritenendo trattarsi di dehors, dovrebbetrovare applicazione la proroga contenuta nella legge 193/2024 ed il termine percome prorogato dalla legge 182/2025.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., “violazione dell’art. 633 e 669-bis c.p.c.”.In particolare, rileva come difetti il dolo, considerato che, nella specie, ilComune non ha mai richiesto la restituzione dell’area ed anzi ha sollecitato ilpagamento del canone di occupazione (come da bollettini di pagamento che siallegano al ricorso).2.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., rilevando comenon sussista il periculum, non ricorrendo alcun incremento del carico urbanistico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo proposto permotivi aspecifici, meramente reiterativi o comunque non consentiti.1.1.

Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).1.2.

Ciò premesso, il Tribunale ha operato un’autonoma valutazione conriguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal fumuscommissi delicti e dal periculum in mora, in risposta alle contestazioni difensiveportate nella richiesta di riesame ed alla luce degli elementi emergenti agli atti.1.2.1.

Sul punto, invero, l’ordinanza impugnata ha dato evidenza, conmotivazione non apparente ma anzi compiuta, coerente e logica, degli elementiindiziari sulla base dei quali è stato ritenuto il fumus del reato, illustrando quindila situazione emergente dagli elementi acquisiti che dimostra, a livello indiziario,anche la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui siriferisce la misura cautelare reale.1.2.2.

Al riguardo, in particolare, il Tribunale ha rilevato come il manufattorisultasse difforme rispetto a quanto autorizzato: dalla lettura della ordinanzarisulta che le quattro strutture autorizzate, invero, presentavano caratteristicheben definite sia sul piano strutturale che funzionale (gazebo non stabilmenteinfissi al suolo, costituiti da struttura in alluminio preverniciato con copertura etende laterali, orditura leggera e peso contenuto, con funzione essenzialmente diombreggiamento: vds. pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato).1.2.3 Di contro, dal verbale di sopralluogo del 24 febbraio 2026 e dalverbale di sequestro del 6 marzo 2026 è risultata un’unica struttura in tubolari dialluminio, integralmente chiusa, con copertura in PVC e chiusura sui quattro laticon stesso materiale, con misure di circa 10 x 4,98 m e altezza al colmo di m3,44, ritenuta integrare uno spazio stabile, funzionalmente integrato con l’attivitàcommerciale e destinata a costituire un ampliamento della superficie destinataalla somministrazione di alimenti e bevande, in contrasto con il titoloautorizzativo (vds. pag. 3 della ordinanza cit.).1.2.4.

Si tratta di valutazione di difformità operata con motivazione nonmeramente apparente ed ancorata alle risultanze processuali.In particolare, la motivazione circa la difformità dell’opera resta ancorataalla circostanza che è stata costruita un'unica struttura (in luogo dei quattrogazebi per cui vigeva la autorizzazione), chiusa, sia sulla sommità chelateralmente, da pareti/teli in PVC fissi, in luogo di tende retraibili (vds. pagg. 3del ricorso e 3 della ordinanza impugnata).Nella parte in cui, poi, in ricorso è dedotto un travisamento del contenutodel verbale di sequestro - laddove non sarebbe stato considerato che la strutturarisultava composta di “elementi mobili e smontabili” -, si tratta di vizio nondeducibile, per quanto sopra esposto.1.2.5.

Costituisce, inoltre, principio di diritto costantemente affermato quellosecondo cui, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misurecautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine alfumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispeciecontestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difettodell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga ictu oculi (Sez. 3, n.26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01; Sez. 2, n. 18331 del22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01).Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, correttamente è statoritenuto il fumus del reato, nelle componenti degli elementi oggettivo esoggettivo, quest’ultimo desumibile dalle modalità di realizzazione dell’opera inrapporto al titolo (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv.289105 – 02), senza che siano stati dedotti, innanzi al Tribunale del riesame,specifici elementi, in grado di escludere il dolo del reato.1.2.6.

Quanto al periculum, con motivazione non meramente apparente,bensì congrua, esso è stato ritenuto integrato dal mantenimento delladisponibilità del locale in capo all’indagato, che consentirebbe la perduranteutilizzazione a fini commerciali e, trattandosi di superficie chiusa, l’incrementodel carico urbanistico in assenza di titolo (pag. 4 ordinanza citata).1.2.7.

Correttamente, e con motivazione non sindacabile in questa sede,quindi, nell’ordinanza impugnata si è esclusa la possibilità di inquadrare lastruttura sottoposta a sequestro nei l imiti consentiti dall’originariaautorizzazione.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversaargomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle esposte nella memoriadepositata.1.3.

Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colparavvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del Tribunale di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le richieste depositate il 10 luglio 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso, in replica alle conclusioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 01/04/2026, il Tribunale di Palermo rigettava larichiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodi sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con condanna del ricorrente alpagamento delle spese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penaleper insussistenza del fumus commissi delicti con riferimento agli artt. 633 e 639cod. pen.Al riguardo, il ricorrente lamenta error in iudicando e motivazioneapparante, sostenendo esservi assoluta corrispondenza tra la autorizzazione n.3/2019, alla occupazione del suolo pubblico ed alla installazione di gazebi, el’opera realizzata, per come descritta nel verbale di sequestro del 6 marzo 2026.Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere che fosse stata autorizzata unastruttura ‘aperta’ ossia con la sola copertura quando, di contro, dal tenore dellaautorizzazione risultava la possibilità di inserire tende laterali.Rileva, poi, come anche sul piano funzionale sia stata rispettata laautorizzazione originaria e non sia derivata alcuna trasformazione del suolooccupato.2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 6 d.p.R. 380/2001 e 3 L.R.Sicilia 16/2016; in via subordinata, della l. 16 dicembre 2024, n 193 e 182 del 2dicembre 2025.In particolare, dopo aver richiamato la nozione di ‘gazebo’ elaborata dallagiurisprudenza del Consiglio di Stato, rileva come nella specie la strutturaneppure necessitasse di S.C.I.A e rientrasse nel regime della edilizia libera; lalegittimità dell’opera troverebbe, inoltre, conferma nella autorizzazione dioccupazione di suolo pubblico e nella autorizzazione paesaggistica n. 14831 del16/10/2019.Rileva, in subordine, come, anche ritenendo trattarsi di dehors, dovrebbetrovare applicazione la proroga contenuta nella legge 193/2024 ed il termine percome prorogato dalla legge 182/2025.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., “violazione dell’art. 633 e 669-bis c.p.c.”.In particolare, rileva come difetti il dolo, considerato che, nella specie, ilComune non ha mai richiesto la restituzione dell’area ed anzi ha sollecitato ilpagamento del canone di occupazione (come da bollettini di pagamento che siallegano al ricorso).2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., rilevando comenon sussista il periculum, non ricorrendo alcun incremento del carico urbanistico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo proposto permotivi aspecifici, meramente reiterativi o comunque non consentiti.1.1. Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 –01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha operato un’autonoma valutazione conriguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal fumuscommissi delicti e dal periculum in mora, in risposta alle contestazioni difensiveportate nella richiesta di riesame ed alla luce degli elementi emergenti agli atti.1.2.1. Sul punto, invero, l’ordinanza impugnata ha dato evidenza, conmotivazione non apparente ma anzi compiuta, coerente e logica, degli elementiindiziari sulla base dei quali è stato ritenuto il fumus del reato, illustrando quindila situazione emergente dagli elementi acquisiti che dimostra, a livello indiziario,anche la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui siriferisce la misura cautelare reale.1.2.2. Al riguardo, in particolare, il Tribunale ha rilevato come il manufattorisultasse difforme rispetto a quanto autorizzato: dalla lettura della ordinanzarisulta che le quattro strutture autorizzate, invero, presentavano caratteristicheben definite sia sul piano strutturale che funzionale (gazebo non stabilmenteinfissi al suolo, costituiti da struttura in alluminio preverniciato con copertura etende laterali, orditura leggera e peso contenuto, con funzione essenzialmente diombreggiamento: vds. pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato).1.2.3 Di contro, dal verbale di sopralluogo del 24 febbraio 2026 e dalverbale di sequestro del 6 marzo 2026 è risultata un’unica struttura in tubolari dialluminio, integralmente chiusa, con copertura in PVC e chiusura sui quattro laticon stesso materiale, con misure di circa 10 x 4,98 m e altezza al colmo di m3,44, ritenuta integrare uno spazio stabile, funzionalmente integrato con l’attivitàcommerciale e destinata a costituire un ampliamento della superficie destinataalla somministrazione di alimenti e bevande, in contrasto con il titoloautorizzativo (vds. pag. 3 della ordinanza cit.).1.2.4. Si tratta di valutazione di difformità operata con motivazione nonmeramente apparente ed ancorata alle risultanze processuali.In particolare, la motivazione circa la difformità dell’opera resta ancorataalla circostanza che è stata costruita un'unica struttura (in luogo dei quattrogazebi per cui vigeva la autorizzazione), chiusa, sia sulla sommità chelateralmente, da pareti/teli in PVC fissi, in luogo di tende retraibili (vds. pagg. 3del ricorso e 3 della ordinanza impugnata).Nella parte in cui, poi, in ricorso è dedotto un travisamento del contenutodel verbale di sequestro - laddove non sarebbe stato considerato che la strutturarisultava composta di “elementi mobili e smontabili” -, si tratta di vizio nondeducibile, per quanto sopra esposto.1.2.5. Costituisce, inoltre, principio di diritto costantemente affermato quellosecondo cui, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misurecautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine alfumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispeciecontestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difettodell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga ictu oculi (Sez. 3, n.26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01; Sez. 2, n. 18331 del22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01).Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, correttamente è statoritenuto il fumus del reato, nelle componenti degli elementi oggettivo esoggettivo, quest’ultimo desumibile dalle modalità di realizzazione dell’opera inrapporto al titolo (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv.289105 – 02), senza che siano stati dedotti, innanzi al Tribunale del riesame,specifici elementi, in grado di escludere il dolo del reato.1.2.6. Quanto al periculum, con motivazione non meramente apparente,bensì congrua, esso è stato ritenuto integrato dal mantenimento delladisponibilità del locale in capo all’indagato, che consentirebbe la perduranteutilizzazione a fini commerciali e, trattandosi di superficie chiusa, l’incrementodel carico urbanistico in assenza di titolo (pag. 4 ordinanza citata).1.2.7. Correttamente, e con motivazione non sindacabile in questa sede,quindi, nell’ordinanza impugnata si è esclusa la possibilità di inquadrare lastruttura sottoposta a sequestro nei l imiti consentiti dall’originariaautorizzazione.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversaargomentazione e deduzione difensiva, comprese quelle esposte nella memoriadepositata.1.3. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colparavvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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