CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-2026 avverso la sentenza n. 47/2025 della CORTE D'APPELLO di818 CATANZARO, depositata il 16/01/2025 R.G.N. 714/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Catanzaro rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1156/2024 cheNumero registro generale 4183/2025Numero sezionale 818/2026pure aveva rigettato definitivamente il ricorso del GranNieumrie roc odi nra ccolta generale 11830/2026Data pubblicazione 29/04/2026il quale egli aveva impugnato il licenziamento disciplinarecomminatogli il 5.8.2022.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferito ciòche aveva considerato e deciso il Tribunale, disattendeva ilprimo motivo d’appello, con il quale il lavoratore imputava alTribunale di aver erroneamente riconosciuto legittima la ratificadel licenziamento comminato da un falsus procurator.3. La Corte giudicava privo di fondamento anche il secondomotivo di impugnazione, con il quale il ricorrente avevariproposto l’eccezione d’intempestività del procedimentodisciplinare che addebitava al datore di lavoro di aver attivatosolo il 10.7.2022, benché gli allontanamenti dal servizio che glierano stati contestati risalissero al periodo tra il 12 agosto e il 4settembre 2019 e risultassero dall’informativa della poliziagiudiziaria del 18.10.2019, “data alla quale l’Azienda stessa era,dunque, a conoscenza dei comportamenti indebiti”, che,tuttavia, non gli aveva prontamente contestato.4. Riteneva infondato anche il terzo motivo di gravame, conil quale l’appellante riproponeva la doglianza relativa al fatto chegli episodi di interruzione temporanea del servizio di recapito,che il Tribunale aveva ritenuto sufficienti a giustificare il suolicenziamento, in realtà non lo erano, perché non era statoneppure allegato che abbiano avuto una qualche incidenza sullaregolarità del servizio affidatogli e, comunque, non avevacomportato alcun allontanamento della sede della sua attivitàlavorativa, né il perseguimento di alcuno scopo personale e,altresì, non integravano la fattispecie disciplinare ascrittagli.Numero registro generale 4183/2025Numero sezionale 818/20265. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha prNoumpeoros dti ora ccolta generale 11830/2026Data pubblicazione 29/04/2026ricorso per cassazione, affidato a due motivi.6. La società intimata non ha svolto difese, nonostante ladocumentata notifica regolare del ricorso per cassazione (indata 25.2.2025 al difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] in gradod’appello).7. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato,con atto depositato il 17.6.2025, ha proposto la definizione delricorso per cassazione nel senso della manifesta infondatezza dientrambi i motivi di ricorso.8. Con atto depositato telematicamente il 19.6.2025, ildifensore del ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso;successivamente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 54 comma VI lettere c) e k) e 80lettera c) del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro per ilpersonale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonchédell’art. 54 comma IV lettera n) del medesimo ContrattoCollettivo, dell’art. 2119 c.c. e degli artt. 1453 e 1455 c.c., inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Deduce che: “LaCorte territoriale ha erroneamente ritenuto – incorrendo nellaviolazione e falsa applicazione delle previsioni dellacontrattazione collettiva di categoria e delle previsioni di cui agliartt. 2119 e 1453/1455 c.c. – che la sanzione risolutiva fosseproporzionata ai fatti contestati, mentre una correttaapplicazione, per un verso, delle regole ermeneutiche diinterpretazione letterale e sistematica della predettaNumero registro generale 4183/2025contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 1362 c.c. e, per altroN umero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 11830/2026verso, delle norme codicistiche in tema di non scarsaData pubblicazione 29/04/2026importanza dell’inadempimento, avrebbe dovuto condurre aritenere proporzionata la sanzione conservativa di cui all’art. 54comma IV lettera n)”.2. Con il secondo motivo denuncia: “Nullità della sentenzaper mancanza, apparenza ed apoditticità della motivazione, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. Deduce che: “LaCorte di Appello catanzarese ha omesso di motivare, o haomesso in maniera apparente, apodittica e manifestamentecontraddittoria, la propria decisione, sia nella parte in cui haaffermato che la mera gravità degli addebiti accertatatiimponesse ex se l’applicabilità della massima sanzione espulsiva(cfr. paragrafo 8.5 della sentenza impugnata), senza indicarealcuna circostanza idonea a integrare gli estremidell’inadempimento talmente grave da non consentire laprosecuzione del rapporto; sia nella parte in cui ha escluso chela contrattazione collettiva riservasse a mancanze analoghe aquelle attribuite al lavoratore una sanzione meramenteconservativa (cfr. paragrafo 8.6 della sentenza impugnata),senza enunciare argomentazioni idonee a rendere conoscibilel’iter logico giuridico sotteso alla sua affermazione”.3. I due motivi, sebbene facciano riferimento a mezzidiversi di ricorso, riguardano nella sostanza i medesimi temi epossono essere congiuntamente esaminati.3.1. Entrambi i motivi sono infondati.4. Questa Corte (Cass. n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254del 2004) ha ripetutamente affermato che la giusta causa, quale“fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, delNumero registro generale 4183/2025rapporto” è una nozione che la legge – allo scopo di adeguareN umero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 11830/2026le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole neData pubblicazione 29/04/2026tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologiadelle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante unmodulo generico che richiede di essere specificato in sedeinterpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esternirelativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessadisposizione tacitamente richiama.Tale specificazione può avvenire mediante la valorizzazioneo di principi che la stessa disposizione richiama o di fattoriesterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteridesumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principicostituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettivaappunto, in cui si colloca la fattispecie. Dette specificazioni delparametro normativo hanno natura giuridica e la loro errataindividuazione è deducibile in sede di legittimità come violazionedi legge (tra le innumerevoli: Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n.6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del2010), mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nelfatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano ilparametro normativo e le sue specificazioni, e della loroconcreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, sipone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudicedi merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici ogiuridici. E’ stato, in particolare, evidenziato che l’attività diintegrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c.compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione acondizione che la contestazione del giudizio valutativo operatoin sede di merito non si limiti ad una censura generica emeramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specificaNumero registro generale 4183/2025denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agliN umero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 11830/2026standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nellaData pubblicazione 29/04/2026realtà sociale (cfr. Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del2011; Cass. n. 9266 del 2005). Spettano, invece, al giudice dimerito “le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loromaterialità, nella misura necessaria ai fini della lororiconducibilità – in termini positivi o negativi – all’ipotesinormativa” (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata).4.1. Nel caso in esame, la sentenza d’appello ha giudicato“particolarmente grave, tanto da non consentire la prosecuzionedel rapporto di lavoro, la condotta del dipendente a cui sia statoaffidato un autoveicolo aziendale per l’esecuzione delleoperazioni di recapito postale, che se ne avvalga per dirigersi inluoghi non interessati da quelle operazioni e, interrompendoripetutamente il pubblico servizio che gli è stato commissionato,approfitti per fini personali della libertà di movimento di cuigode” ed ha valutato come proporzionata la sanzione espulsivasulla base di una dettagliata analisi della scala valoriale di cui alcontratto collettivo e di una interpretazione della stessaconforme ai canoni ermeneutici e alla necessaria valutazione digravità dell’inadempimento che deve sorreggere l’integrazionedella giusta causa di recesso (v. da ultimo Cass. n. 11665 del2022), ponendo specificamente in risalto il carattere dolosodella condotta posta in essere.4.2. Le censure mosse si esauriscono nella prospettazionedi una valutazione differente dei medesimi elementi di giudiziopresi in esame dalla Corte di merito e sollecitano null’altro cheuna revisione del procedimento decisorio e, in particolare, delleNumero registro generale 4183/2025Numero sezionale 818/2026valutazioni di gravità e proporzionalità, che non trovano aNpumpeirog dlii ora ccolta generale 11830/2026Data pubblicazione 29/04/2026nelle norme di legge e di contratto collettivo invocate.4.3. Rileva, infatti, il Collegio che il primo motivo attinge inparticolare i passaggi motivazionali di cui ai §§ 8.5., 8.6. ed 8.7.dell’impugnata sentenza (cfr. pagg. 22-23 del ricorso),essenzialmente espressivi solo delle conclusioni tratte dai giudicidi secondo grado.Ebbene, il ricorrente neppure considera tutta una parteprecedente di motivazione dedicata dalla Corte alla motivatareiezione del terzo motivo d’appello di cui s’è dato conto innarrativa (cfr. pagg. 6-11 dell’impugnata sentenza).Più nello specifico, la Corte ha premesso “che nella letteradi addebito disciplinare del 1.7.2022 la società ha riversato icapi delle imputazioni penali mosse al lavoratore nella richiestadi rinvio a giudizio e, per quanto attiene alle incolpazioni che ilTribunale ha condiviso, gli ha contestato come nelle giornate del12, 13 e 29 agosto, nonché del 4 settembre 2019, anzichéeffettuare le consegne della corrispondenza che trasportava conil furgoncino aziendale si era intrattenuto con una collega dilavoro, sospendendo così l’esecuzione del servizio (1) il 12agosto dalle ore 8,58 alle 10,25, (2) il 13 agosto dalle 8,50 alle10,44 e poi dalle 13,15 alle 14,55, (3) il 29 agosto dalle 14,10alle 15,22, (4) il 4 settembre dalle 14,41 alle 15,17”.Dopo una serie di puntualizzazioni e valutazioni fattuali,anche in via di replica ad altrettante osservazioni dell’alloraappellante (cfr. §§ 7.2., 7.3., 7.4. e 7.5.), la Corte si èsoffermata sulla questione – pure posta dallo stesso - delricorrere degli estremi della fattispecie sanzionata dall’art. 54,Numero registro generale 4183/2025Numero sezionale 818/2026c. 6, lett. c) del CCNL, in assenza del “forte pregiudiNzuimoe roa dlli ara ccolta generale 11830/2026Data pubblicazione 29/04/2026società o a terzi” (v. §§. 8. e 8.1. dell’impugnata sentenza).Pertanto, le considerazioni che ora svolge in punto di “fortepregiudizio” il ricorrente (v. tra la pag. 25 e quella 26 del ricorsoin esame) risultano meramente contrappositive circa unaconnotazione fattuale delle condotte contestate su cui la Cortesi è certamente espressa.Ma, soprattutto, il ricorrente ignora che i consistentipassaggi motivazionali nei quali la Corte ha spiegatodiffusamente perché “la condotta complessiva del ricorrente sirivela obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere inmodo grave e irreparabile la fiducia che la società datrice dilavoro ha riposto in lui e tale da esigere una sanzione nonminore di quella espulsiva” (v. in extenso §§ 8.2., 8.3 e 8.4.).5. Vanamente, perciò, il ricorrente assume che le condottein questione sarebbero “perfettamente inquadrabili” “nellafattispecie di cui all’art. 54 comma IV, lett. n), del CCNL”, senzaconsiderare, peraltro, che tale disposizione si chiude con lasignificativa riserva “… e sempre che la mancanza non abbiacarattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile”;“particolare gravità” che la Corte ha sicuramente esplicitato (v.in particolare il § 8.5.).6. Risulta, allora, oltremodo evidente che non sussistonoassolutamente le anomalie motivazionali che il ricorrentedenuncia nel secondo motivo, praticamente sugli stessi puntioggetto di critica nel primo motivo in chiave di violazione dinorme di diritto e di CCNL; è al contrario il ricorrente ad isolaresolo talune frasi e passaggi del ragionamento decisorio dellaCorte territoriale (v. pagg. 28-30 del ricorso), ma – comeNumero registro generale 4183/2025rammostra l’analisi sopra compiuta – senza considerare laN umero sezionale 818/2026Numero di raccolta generale 11830/2026completa motivazione contenuta nell’impugnata sentenza.Data pubblicazione 29/04/20267. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, ilricorso dev’essere rigettato.8. Il ricorrente, stante il rigetto della sua impugnazione, ètenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto. Inoltre, in difetto di costituzione in questa sededell’intimata, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c.novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito inconformità alla proposta di cui sopra, dev’essere applicato soloil quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommadi € 2.000,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 4183/2025Numero sezionale 818/2026Numero di ra ccolta generale 11830/2026Data pubblicazione 29/04/2026