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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 03890/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso 22390-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/09/2024 R.G.N. 15094/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo R.G.N.22390/2024 Cron.

Rep.

Ud.09/01/2026 - Con decreto del 6 settembre 2024, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al passivo della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dalla prima assunzione a tempo determinato, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A di inquadramento formale e rientranti nell’Area B in quanto riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore sulle ambulanze del Servizio di emergenza “118” e successivamente quale soccorritore di prossimità. - La decisione del Tribunale discende dall’aver e questo ritenuto che mancasse nella specie la stessa allegazione e, comunque, la prova del fatto che le mansioni svolte dall’opponente per l’Ente in LCA, per ammissione del medesimo rimaste invariate senza soluzione di continuità dal 2003 al 2014 e ricondotte all’Area professionale A sin dal primo contratto sottoscritto dal 2.10.2001, fosserostate in concreto svolte con l’assunzione di quella pur limitata assunzione di responsabilità, circoscritta al “contesto di lavoro”, che invece connota l’area professionale B. Ha, poi, rilevato il difetto di prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autista soccorritore” e di “autista di prossimità”, emergendo, al contrario , dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente l’attribuzione costante e mai contestata delle mansioni di operatore tecnico di centrale operativa. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Sig. [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, l’ESACRI in L.C.A. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 2002/2005 del 9.10.2003, 13 CCNL per il quadriennio normativo 1998/2001 del 16.2.1999, 7 e 8 CCNI di [OSCURATO:PERSONA] italiana 1998/2001 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 12 del CCNI del 18.2.2009 nonché delle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 6/45819 del 22.10.1999 en. 37434 del 17.7.1998, dell’art. 36 Cost. e 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 imputa al Tribunale di non avere tenuto conto di tutta la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasico e di aver erroneamente interpretato quelle prese in considerazione, così finendo per escludere la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. - Il motivo si rivela inammissibile, atteso che, laddove si incentra sull’imputare al Tribunale di avere erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai fini dell’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, non aggredisce in modo specifico la ratio decidendi, che, viceversa, trova base nell’avere il Tribunale maturato il convincimento circa il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della “prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di autista soccorritore o di soccorritore di prossimità emergendo al contrario dalla documentazione prodotta l’attribuzione costante e mai contestata delle mansioni di operatore tecnico di centrale operativa”, mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertamento svolto dal Tribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito. - Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007). - Parimenti è consolidato l’orientamento secondo cui il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. fra le tante Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023;Cass. nn. 19423 e 25495 del 2024). - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 22390-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 06/09/2024 R.G.N. 15094/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo R.G.N.22390/2024 Cron. Rep. Ud.09/01/2026 - Con decreto del 6 settembre 2024, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al passivo della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dalla prima assunzione a tempo determinato, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A di inquadramento formale e rientranti nell’Area B in quanto riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui all’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore sulle ambulanze del Servizio di emergenza “118” e successivamente quale soccorritore di prossimità. - La decisione del Tribunale discende dall’aver e questo ritenuto che mancasse nella specie la stessa allegazione e, comunque, la prova del fatto che le mansioni svolte dall’opponente per l’Ente in LCA, per ammissione del medesimo rimaste invariate senza soluzione di continuità dal 2003 al 2014 e ricondotte all’Area professionale A sin dal primo contratto sottoscritto dal 2.10.2001, fosserostate in concreto svolte con l’assunzione di quella pur limitata assunzione di responsabilità, circoscritta al “contesto di lavoro”, che invece connota l’area professionale B. Ha, poi, rilevato il difetto di prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di “autista soccorritore” e di “autista di prossimità”, emergendo, al contrario , dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente l’attribuzione costante e mai contestata delle mansioni di operatore tecnico di centrale operativa. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Sig. [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, l’ESACRI in L.C.A. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 2002/2005 del 9.10.2003, 13 CCNL per il quadriennio normativo 1998/2001 del 16.2.1999, 7 e 8 CCNI di [OSCURATO:PERSONA] italiana 1998/2001 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], 12 del CCNI del 18.2.2009 nonché delle Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 6/45819 del 22.10.1999 en. 37434 del 17.7.1998, dell’art. 36 Cost. e 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 imputa al Tribunale di non avere tenuto conto di tutta la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasico e di aver erroneamente interpretato quelle prese in considerazione, così finendo per escludere la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato. - Il motivo si rivela inammissibile, atteso che, laddove si incentra sull’imputare al Tribunale di avere erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai fini dell’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, non aggredisce in modo specifico la ratio decidendi, che, viceversa, trova base nell’avere il Tribunale maturato il convincimento circa il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della “prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di autista soccorritore o di soccorritore di prossimità emergendo al contrario dalla documentazione prodotta l’attribuzione costante e mai contestata delle mansioni di operatore tecnico di centrale operativa”, mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertamento svolto dal Tribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito. - Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007). - Parimenti è consolidato l’orientamento secondo cui il giudizio legittimità non può essere trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. fra le tante Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 30878 e 35782 del 2023;Cass. nn. 19423 e 25495 del 2024). - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
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