CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31931/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4450/2021 R.G. proposto da: O.R.E.S.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo PEC; -controricorrente- Avverso la sentenza del Tribunale di Salernon. 2966/2020, pubblicata il 3 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2025 dalCons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate da entrambe le parti. Rilevato che: 1. Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dal Tribunale, integrata con gli elementi risultanti dal ricorso. Oggetto: Compensi avvocato –Competenza territoriale –Prescrizione presuntiva – Violazione art. 320 c.p.c. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Salerno, la società O.R.E.S.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 4.969,00 per competenze professionali dovutele per l’attività di procuratore e difesa svolta, in suo favore, davanti al T.A.R. di Salerno contro il Comune di Pisciotta per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 54/05. Costituitasi in giudizio, la società O.R.E.S.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eccepì l’incompetenza per territorio del giudice adito, ritenendo competente il foro del debitore sito nel Comune di Sarno ove si trovava la sede della società, e la prescrizione presuntiva del credito, la quale andava fatta risalire all’ultima prestazione svolta dal legale nell’agosto del 2005, giorno dell’udienza di discussione della domanda cautelare e l’avvenuto pagamento. La stessa convenuta chiese la concessione dei termini ex art. 320 cod. proc. civ. Con sentenza n. 1195/2013, il giudice di pace di Salerno condannò la O.R.E.S.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a pagare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le competenze professionali richieste dalla medesima e le spese di lite. La O.R.E.S.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò la predetta sentenza, lamentando l'errata decisione in ordine al rigetto della sollevata eccezione di incompetenza per territorio, alla reiezione dell'eccezione di prescrizione e alla dedotta violazione dell’art. 320 cod. proc. civ. Il giudizio digravame si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2966/2020, pubblicata il 3 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Salerno respinse l'appello, affermando che: - l'appellante non avesse proposto una completa contestazione in merito alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio, non avendo indicato, nella comparsa di risposta, i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. ed essendosi limitata a indicare il solo foro di cui all’art. 18 cod. proc. civ. di residenza del convenuto; che, all'epoca della rinuncia al mandato da parte del difensore, il giudizio amministrativo era ancora pendente, come pacifico in causa in assenza di contestazioni sul punto, giacché, alla data del 15/12/2009, si era in attesa della fissazione, da parte del T.A.R., dell'udienza di discussione e non era ancora entrato in vigore il nuovo codice amministrativo del 2010, che aveva previsto la norma transitoria in base alla quale il ricorso era stato dichiarato perento; -che il Giudice di pace aveva la facoltà e non l'obbligo di rinviare la causa ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, cod. proc. civ. per la deduzione di nuovi mezzi di prova, essendo le parti tenute ad articolare i mezzi di prova alla prima udienza di trattazione, stante la natura orale e concentrata del relativo giudizio. 2. Avverso la suddetta sentenza, la O.R.E.S.T. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’intimata LuciaCatapano ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla competenza territoriale, in combinato disposto dell’art. 38 cod. proc. civ., 1182, quarto comma, cod. civ., e 20 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 2-3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Salerno respinto l’eccezione di incompetenza, senza considerare che la stessa era stata sollevata dalla convenuta in relazione a tutti i criteri concorrenti, in quanto, escludendo il criterio di cui all’art. 18 cod. proc. civ., riguardante il foro generale delle persone fisiche e non delle persone giuridiche, la società aveva indicato la propria residenza e, per quanto riguarda il foro facoltativo di cui all’art. 20 cod. proc. civ., aveva richiamato il luogo di esecuzione dell’obbligazione, e che l’unico obbligo imposto alla parte che sollevi siffatta eccezione era quello stabilito dall’art. 38 cod. proc. civ., che imponeva di indicare il giudice ritenuto competente (nella specie quello di Sarno, luogo di residenza e domicilio della debitrice), in mancanza del quale l’eccezione avrebbe dovuto essere considerata come non proposta. Nella specie, l’unico criterio applicabile era quello del domicilio del debitore ai sensi dell’art. 1182, quarto comma, cod. civ., in relazione al forum destinatae solutionisex art.20 cod. proc. civ., atteso che l’oggetto della controversia era dato dal pagamento di una somma di denaro che non era stata determinata nel suo ammontare ed era perciò illiquida, restando il domicilio del creditore rilevante a norma dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., soltanto per le obbligazioni pecuniarie liquide, nelle quali il titolo indichi i criteri per la determinazione del loro ammontare, senza margine di discrezionalità. 1.1.Il motivo è infondato. Questa Corte ha,in più occasioni , avuto modo di affermare che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 4, dellalegge 26 novembre 1990, n. 353, - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 20 cod. proc. civ., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass., Sez.6 - 2, 20/08/2012, n. 14571;Cass., Sez. 6-1, 18/2/2011, n. 3989). In siffatta materia, l'onere di eccepire completamente e tempestivamente la competenza territoriale del giudice adito riguarda, in particolare, esclusivamente i fori previsti dai ridetti artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 30/7/2021, n. 21989), sicché il convenuto che sollevi una siffatta eccezione è tenuto a contestare, nel primo atto difensivo, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dalle suddette disposizioni e a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, atteso che la violazione di siffatto adempimento determina il radicamento della competenza presso il giudice adito in base al criterio di collegamento indicato dall’attore e non contestato (in questi termini, Cass., Sez. 6-3, 30/7/2021, n. 21989, cit., che richiama Cass., Sez. 6 - 2, 03/07/2018, n. 17311; Cass., Sez. 6-3, 14/10/2011, n. 21253 e altre ), senza che rilevi che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso (Cass., Sez. 6-3, 14/10/2011, n. 21253,cit.). Tale principio vale anche quando l’eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata con riguardo a una persona giuridica, rispetto alla quale, ai fini della sua completezza, devono essere contestati tutti i fori concorrenti, ovvero, oltre ai fori speciali ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., anche quelli generali stabiliti, per le persone giuridiche, nell’art. 19, cod. proc. civ., tra cui quello dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda (Cass., Sez. 3, 04/12/2024, n. 31121; Cass.29/08/2008, n. 21869; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass.07/08/2018, n. 20597; Cass.26/07/2019, n.20387). Nella specie, il Tribunale salernitano ha ritenuto che l’eccezione fosse stata sollevata dal ricorrente in modo incompleto, essendosi questi limitato ad indicare il solo foro di cui all’art. 18 cod. proc. civ. (di residenza del convenuto), come peraltro risultante dai propri scritti difensivi, spiegando unicamente perché avrebbe dovuto avere prevalenza rispetto a quello scelto dall’attrice, con la conseguenza che la doglianza, che è rimasta tra l’altro non specifica con riguardo alle deduzioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta, deve essere rigettata. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2957 cod. civ. - prescrizione presuntiva - con riferimento all’art. 25 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 – perenzione-, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito affermato che, alla data del 15/12/2009, il giudizio amministrativo fosse ancora pendente, essendosi in attesa della fissazione, da parte del T.A.R., dell’udienza di discussione della causa, e che la convenuta non avesse contestato la pendenza del giudizio. La ricorrente ha, sul punto, obiettato che la pendenza del giudizio era stata contestata fin dall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato la schermata del processo amministrativo, da cui poteva trarsi la circostanza - sfavorevole al legale - della risalenza del suo ultimo atto all’agosto 2005; che, ai sensi dell’art. 25 legge 6 dicembre 1971, n. 1035, applicabile all’epoca, i ricorsi dovevano considerarsi abbandonati se, decorsi due anni, non fosse stato compiuto alcun atto della procedura, nella specie mai posto in essere; che lo stesso T.A.R. aveva dichiarato la perenzione del processo con l’ordinanza n. 966/2013, depositata il 13/3/2013, con la quale aveva richiamato il citato art. 25 della legge n. 1035 del 1971, e che, nella specie, nessuna domanda di fissazione udienza, dopo la fase cautelare, era mai stata presentata. Ad avviso della ricorrente, aveva dunque errato il giudice di merito nel ritenere che la prescrizione decorresse dalla rinuncia al mandato da parte del legale, avvenuta nel 2009, benché a quella data il giudizio fosse ormai perento, sicché la decorrenza andava fissata al momento dell’ultimo atto compiuto, risalente al mese di agosto 2005, come provato dal fatto che la società aveva nominato, il 19/9/2005, il medesimo legale componente del collegio arbitrale che, costituitosi il 26/4/2006, aveva emesso il lodo sulla medesima questione il 19/4/2007, sicché, se il giudizio davanti al T.A.R. non fosse stato perento, essaavrebbe avuto problemi di compatibilità. 2.1.Anche questo motivo è privo di fondamento . La norma violata o falsamente applicata, ad avviso della ricorrente, è quella contenuta nell’art. 2956 cod. civ., il quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l’opera prestata e del rimborso spese. Il successivo art. 2957 cod. civ., che ha lo scopo di fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile, individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione a seconda che l’affare sia o meno concluso: per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato, per quelli non compiuti dall’esecuzione dell’ultima prestazione (Cass. 4075/1975; Cass.6033/1987; Cass. 12326/2001; Cass. 13374/2004; Cass. 13401/2015; Cass. 275/2021), dovendosi considerare “definiti” non soltanto gli affari esauriti con la decisione, anche in rito, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anche quelli in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale l’estinzione del giudizio in cui sia stato svolto il patrocinio (Cass., Sez. 2, 22/4/1964, n. 964; Cass., Sez. 3, 11/5/2012, n. 7281; cfr. anche Cass., Sez. 2, 22/6/2023, n. 17924 per la decorrenza della prescrizione per gli affari non definiti). Come chiarito da Cass., Sez. 2, 20/03/2024, n. 7429, in una situazione analoga a quella di specie, «nei giudizi amministrativi soggetti alla previsione dell’art. 9 della L. 205/2000, l’estinzione del processo, pur presupponendo la mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione del giudizio e la scadenza del termine biennale di legge, va dichiarata dal giudice. La norma, modificando l’art. 26 della L. 1034/1971, ha previsto che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato e che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. La successiva ordinanza è impugnabile in appello. Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce il processo in via breve e il cui scopo è la verifica dell’interesse di parte alla prosecuzione del giudizio (Consiglio di Stato n. 2881/2008; Cass., Sez. U, 11/1/2011, n. 396; Consiglio di Stato 531/2006); prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente (cfr. in motivazione, Cass., Sez. 2, 29/7/2021, n. 21749). L’art. 9, oltre ad aver comportato l’abrogazione dell’art. 27, nn. 1 e 2 della legge n. 1034 del 1971, che contemplava il procedimento in camera di consiglio per i giudizi relativi alla rinuncia al ricorso, alla perenzione e alla cessazione della materia del contendere, ha delineato una fase procedimentale di applicazione generale (anche ai giudizi amministrativi di appello), rispondendo a un’esigenza di semplificazione che il legislatore del 2000 ha introdotto allo scopo di accelerare i tempi del processo (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato –Ad. pl. 6/2004)». Alla stregua di tali considerazioni, è allora evidente che il termine di prescrizione triennale del credito professionale, così come quello decennale, deve farsi decorrere non già dalla scadenza del termine biennale dall’iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione, poiché a tale data il processo era ancora pendente e non poteva considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale. Ne consegue che, avendo il difensore rinunciato al mandato il 7/2/2009, prima dell’emissione del decreto di perenzione del 13/3/2013, come chiarito dallo stesso ricorrente, è all’art. 2957, secondo comma, cod. civ., che occorre far riferimento al fine di individuare la decorrenza del termine di prescrizione presuntiva, ossia alla rinuncia al mandato, stante l’esaurimento, a quella data dell’incarico precedentemente conferito. Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, facendo decorrere il termine triennale dalla rinuncia all’incarico e considerando prima di quel momento il processo pendente. Va, invece, considerato nuovo, siccome non descritto nella sentenza impugnata, oltreché non del tutto perspicuo, il richiamo, contenuto nella censura, alla nomina del medesimo legale nel collegio arbitrale costituito contro il Comune, rispetto al quale sarebbe spettato alla ricorrente specificare in quale atto del processo detta questione fosse stata prospettata. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 320, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale affermato che il giudice di pace avesse correttamente ritenuto il giudizio maturo per la decisione, senza concedere rinvii inutili per l’articolazione di istanze istruttorie, non potendo, tra l’altro, la prova del pagamento essere fornita mediante testimoni. Al riguardo, il giudice di merito non aveva, invece, considerato che il limite della prova testimoniale era soggetto a deroghe ai sensi dell’art. 2724 cod. civ.; che, in quella sede, si sarebbero potuto chiedere l’interrogatorio formale o il giuramento decisorio; che si sarebbero potute dedurre delle prove in merito alla dedotta nullità, ai sensi dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, delle richieste di pagamento inoltrate dal legale, siccome ricevute da soggetti non legati da alcun rapporto di lavoro con la società. Inoltre, il giudice di merito aveva omesso di interrogare liberamente le parti e di tentare la conciliazione, mentre le aveva invitate a precisare le conclusioni sulle sole eccezioni sollevate, per poi decidere la causa sul merito, impedendo alla società di produrre il provvedimento di perenzione n. 966/2013, emesso dal T.A.R. il 13/3/2013. 3.1.Il terzo ed ultimo motivo è parimenti infondato. Come questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire, nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile produrre documenti, né richiedere i mezzi di prova da assumere. Infatti, risultando nella prima udienza concentrata tutta l'attività processuale delle parti e consentendosi il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta alla prima udienza, rimane definitivamente preclusa, analogamente a quanto avviene nel processo avanti al tribunale (cfr.Cass., Sez. 3, 25/8/2006, n. 18498), senza che detta preclusione sia disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse, come la produzione documentale non avvenuta tempestivamente o la proposizione di ulteriori deduzioni istruttorie (Cass., Sez. 3, 7/3/2001, n. 3339; Cass., Sez. 1, 21/2/2002, n. 2480; Cass., Sez. 2, 8/8/2003, n. 11946; Cass., Sez. 2, 7/7/2004, n. 12476; in termini si veda anche Cass. 6/12/2006 n. 26066; Cass.16/5/2008 n. 12454; Cass. 4/1/2010, n. 18), sicché anche l'omissione, da parte del giudice, dell'invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso (Cass. 16/5/2008 n. 12454, cit.; Cass., Sez. 3, 21/12/2011, n. 27925; Cass., Sez. 3, 03/08/2017, n. 19359), né può escludere la tardività della completa articolazione della prova qualora l'indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie (Cass., Sez. 3, 31/05/2010, n. 13250). L’attenuazione alla predetta rigidità del sistema delle preclusioni, derivata dall’intervento della Corte costituzionale con la sentenza interpretativa del 12/11/2002, n. 447, per la quale, come chiarito da Cass., Sez. 2, 21/04/2016, n. 8108, gli artt. 319 e 320 cod. proc. civ., devono essere interpretati in modo costituzionalmente corretto, non riguarda la situazione verificatasi nella specie, nella quale la ricorrente si duole di non essere stata posta nelle condizioni di articolare i mezzi istruttori mediante un rinvio per il deposito di note. La questione analizzata dalla Corte costituzionale atteneva, invece, al diverso caso della proposizione di domande riconvenzionali o della chiamata in causa di terzi, in presenza delle quali soltanto l'udienza di trattazione deve essere rinviata onde consentire all'attore-convenuto in riconvenzionale di precisare le proprie difese, dovendosi garantire ad esso davanti al giudice di pace "il leale svolgimento del procedimento". In definitiva, il quarto comma del citato art. 320, al di là della sua letterale formulazione, deve essere letto, conformemente a Costituzione, come espressivo di una direttiva generale, ancorché finalizzato ad una rapida soluzione del processo, in virtù della quale il giudice di pace risulta obbligato a fissare una nuova udienza qualora l'attore abbia necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie, ma anche ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto (Cass., Sez. 2, 21/4/2016, n. 8108). E’, dunque , evidente che la mancata concessione dei termini per il deposito di note istruttorie, da parte del giudice di pace, non comporta affatto, come vorrebbe la ricorrente, la violazione dell’art. 320 cod. proc. civ., potendo l’udienza essere rinviata ad altra successiva nel solo caso in cui risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove in relazione all'attività svolta ed essendo detto rinvio obbligatorio nel caso di domanda riconvenzionale o chiamata del terzo da parte del convenuto, nella specie insussistente. Correttamente, dunque, il giudice di merito ha rigettato il motivo d’appello proposto sul punto, sostenendo che il giudice di pace non era obbligato a concedere un termine per l’articolazione di nuovi mezzi di prova e che questa attività avrebbe dovuto essere svolta alla prima udienza. Né può dirsi che l’omissione dell’obbligatorio tentativo di conciliazione statuito dall'art. 320 cod. proc. civ. o il mancato espletamento dell'interrogatoriolibero delle parti da parte del giudice comportino la nullità del processo o della sentenza che lo conclude, come pure lamentato con la censura, senza tra l’altro alcuna precisazione sui termini in cui la medesima deduzione fosse stata prospettata in appello, non essendovene richiamo nella sentenza impugnata, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, l'art. 320 cod. proc. civ. non sanziona l’omissione di tali attività con la nullità del processo (quanto al libero interrogatorio vedi Cass., Sez. 3, 10/02/2003, n. 1938; quanto al tentativo di conciliazione, vedi Cass., Sez. 3, 08/10/2004, n. 20074; Cass., Sez. 2, 11/05/2010, n. 11411; Cass., Sez.2, 19/08/2011, n. 17437), e può produrre tale effetto soltanto qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa (Cass.,Sez. 2, 11/05/2010, n. 11411; Cass., Sez.2, 15/04/2002, n. 5441), nella specie neppure dedotto. Deriva da quanto detto l’infondatezza della censura. 4. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei tre motivi, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente. 5. Non deve, invece, disporsi la sollecitata condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non essendo ravvisabili nella condotta processuale posta in essere dalla predetta la mala fede o la colpa grave. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., infatti, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, oltre a non richiedere la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; tra l’altro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., Sez. U, 20/04/2018, n. 9912). Non è dunque sufficiente, per la sua configurabilità, che la parte abbia agito in giudizio per far valere una pretesa, non essendo questa in sé una condotta rimproverabile ancorché si riveli poi infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass., Sez. 3, 12/07/2023, n. 19948). 6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forf