Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:9
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0310_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa 310/87,
[OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Berna ( Svizzera ), con l' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], 48, avenue de la Liberté,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo ufficio legale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di farsi rimborsare dal ricorrente l' assegno di famiglia indebitamente corrisposto nel periodo 1° gennaio 1984 - 1° dicembre 1986, nonché la decisione di reiezione del reclamo del ricorrente,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza e in esito alla fase orale del 1° dicembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate alla stessa udienza, il 1° dicembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 1987, il sig . [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente di grado A2 della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto un ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 luglio 1987 che respingeva il suo reclamo avverso la decisione 9 dicembre 1986 con cui l' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : "APN "), esigeva il rimborso dell' assegno di famiglia indebitamente corrispostogli per il periodo 1° gennaio 1984 - 1° dicembre 1986 .
2 Emerge dal fascicolo che lo [OSCURATO:PERSONA], divorziato, aveva continuato a fruire, sino al collocamento a riposo il 1° dicembre 1986, dell' assegno di famiglia, benché la figlia non fosse più a suo carico a partire dal 1° gennaio 1984 .
3 Ritenendo che questo assegno di famiglia fosse incompatibile coll' art . 1, n . 2, lett . b ), dell' allegato VII dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto ") l' APN decideva di ripetere, a norma dell' art . 85 dello statuto, le somme indebitamente versate .
4 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte .
5 L' art . 85 dello statuto, incluso nel capitolo IV relativo alla ripetizione dell' indebito, contempla due ipotesi nelle quali una somma indebitamente riscossa da un dipendente può essere ripetuta, vale a dire se il destinatario era al corrente dell' irregolarità del versamento o se quest' irregolarità era talmente evidente che egli non poteva far a meno di accorgersene .
6 Benché si possano nutrire fondati dubbi circa l' assunto del ricorrente di non esser stato al corrente dell' irregolarità dei versamenti e pur se un' interpretazione ragionevole dell' art . 85 dello statuto paia piuttosto porre a carico del beneficiario dell' indebito l' onere di rendere plausibile l' ignoranza allegata, nella fattispecie è sufficiente accertare se l' irregolarità del versamento fosse tanto evidente che l' interessato non poteva non rendersene conto ( vedasi sentenza 11 luglio 1979, Broe, causa 252/78, Racc . pag . 2393 ).
7 A questo proposito si deve ricordare che l' allegato VII dello statuto, che contiene le norme sulla retribuzione e sui rimborsi delle spese, stabilisce nell' art . 1, n . 2, lett . b ), che l' assegno di famiglia spetta al dipendente divorziato che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell' art . 2 dello stesso allegato .
8 L' art . 2 contempla le ipotesi in cui l' assegno di famiglia è concesso e stabilisce fra l' altro, al n . 5, che l' assegno continua ad essere corrisposto, senza limitazioni d' età, se il figlio è colpito da malattia grave o da un' infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità .
9 Con lettera 23 marzo 1983, il capo della divisione "Diritti amministrativi e finanziari" della direzione "Amministrazione generale" della [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente che, in esito alla sua richiesta di fruire dell' art . 2, n . 5, dell' allegato VII dello statuto, l' assegno per figlio a carico gli era stato attribuito fino al 31 dicembre 1983 .
10 Si deve ammettere che qualsiasi dipendente di normale diligenza avrebbe dovuto manifestamente rendersi conto che, alla scadenza di questo termine il diritto all' assegno di famiglia diveniva dubbio e che era perlomeno necessario procedere ad una verifica . L' espressione "così evidente", a proposito dell' irregolarità del pagamento, di cui all' art . 85 dello statuto, non significa infatti che il dipendente che fruisce dei pagamenti indebiti sia dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, bensì che la restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non può sfuggire ad un dipendente di normale diligenza e che si presuppone conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione ( vedasi sentenza 11 luglio 1979, già ricordata ).
11 Così stando le cose, l' errore commesso dall' amministrazione, per quanto riguarda un elemento della retribuzione, non poteva quindi sfuggire all' attenzione di un dipendente di normale diligenza e ancor meno a quella di un dipendente del grado e dell' anzianità del ricorrente il quale, per di più, si è occupato per anni della gestione dei crediti della segreteria generale della [OSCURATO:PERSONA] .
12 Dalle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie ha correttamente applicato l' art . 85 dello statuto, giacché l' illegittimità della corresponsione dell' assegno di famiglia dopo il 31 dicembre 1983 era tanto evidente che il ricorrente non poteva non accorgersene .
13 Il ricorso va quindi respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .