CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 22920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Bergamo del 26/6/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/6/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 26 giugno 2015, ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da C ff [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Cff) per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale in liquidazione del credito vantato a titolo risarcitorio, per inadempiment i della fallita a contratti di subappalto e di fornitura a seguito dei quali le stazioni appaltanti avevano operato trattenute neisuoi confronti. 2. Il giudice del merito, per ciò che in questa sede ancora interessa: i) ha ritenuto provato il credito di € 67.280, corrispondente alla somma addebitata dalla committente a Cff per difetti nell’esecuzione delle opere, subappaltate alla fallita, da eseguire presso un cantiere in [OSCURATO:PERSONA], posto che l’opponente aveva prodotto il documento - di cui il curatore non aveva disconosciuto l’autenticità - che dimostra va l’ammontare dell’addebito; ii) ha escluso che il predetto danno non potesse essere imputato alla subappaltatrice in ragione dell’eventuale – e peraltro non provata – corresponsabilità, per colpa omissiva , del direttore dei lavori nominato dall’opponente, non risultando che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse nudus ministerdi Cff; iii) ha rit enuto provato anche il credito risarcitorio di € 228.351,28da vizi e difetti di una fornitura necessaria, in un cantiere sito in Malta, all’ultimazione della facciata di un edificio, osservando , per un verso, che il contratto prevedeva espressamente l’esonero dell’opponente dall’obbligo di denuncia entro dieci giorni dei vizi e, per l’altro, che il curatore non aveva contestato l’esist enza del credito, con comportamento valutabile ex art. 115 c od . p roc . c iv ., avevaanzi ammesso che vi era stata una fornitura di staffe di ferro, in luogo di quelle d’acciaio oggetto della commessa, e neppure aveva contestato le avverse produzioni documentali in ordine all’avvenuto rifacimento della facciata da parte di Cff, su disposizione della committente,ed all’entità dei relativi costi. 3. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione d el decreto , prospettando sei motivi di doglianza. Cffnon ha svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 93 e 95 l. fall. per aver il tribunale accolto l’opposizione in ragione della mancata contestazione dell’autenticità dei documenti allegati da C ff con riferimento al cantiere di [OSCURATO:PERSONA] e dell’esistenza del credito concernente la fornitura relativa al cantiere di Malta, senza considerare che il curatore fallimentare, quale soggetto terzo rispetto a lla pretesa creditoria, n on era tenuto a contestare fatti a lui ignoti e produzioni documentali non condivise con la controparte: il giudice del merito, anche a vole r dare per scontata la mancata contestazione dei fatti e dei documenti, non avrebbe potuto ritenere provato il credito dell’opponente sulla base della regola di giudizio dettata dall’art. 115 cod. proc. civ.. 2. Il motivoé inammissibile. L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 cod. proc. civ. o di proporre - ove occorra - querela di falso, mentre la loro significatività o valenza probatoria resta oggetto di discussione tra leparti ed è suscettibile di autonoma e libera valutazione da parte del giudice (v. Cass. 6606/2016; Cass.14122/2004). Rispetto al primo credito (relativo cantiere di [OSCURATO:PERSONA]) il collegio di merito ha osservato che “parte opposta non ha contestato l’autenticità” della documentazione prodotta dall’opponente, così intendendo rilevare che la curatela non aveva posto in dubbio che detta documentazione provenisse dal la committente dei lavori appaltati a Cffe da questa subappaltati alla fallita . Si tratta di unaccertamento (peraltro superfluo) che non comporta l’ applicazione del disposto dell’art. 115 cod. proc. civ., dato che la prova è stata ritenuta raggiunta sulla base dei documenti prodotti dall’opponente e non in base al principio di non contestazione. La doglianza in esame, a questo proposito, solleva quindi una censura non congruente con il tenore del decreto impugnato. Analoghe considerazioni possono essere compiute rispetto al secondo credito (relativo al cantiere di Malta). In questo caso il tribunale ha sì, ad abundantiam, affermato che il comportamento del curatore, il quale non aveva specificamente contestato l’esistenza del credito, era valutabile exart. 115 cod. proc. civ., ma ha poi aggiunto che lo stesso curatore (“parte opposta”) aveva espressamente ammesso l’intervenuta fornitura di staffe di ferro in luogo di quelle d’acciaio ordinate dall’opponente (accertando quindi che il vizio della cosa venduta era stato riconosciuto e non semplicemente non contestato) e, per il resto, ha ritenuto raggiunta la prova della consistenza del credito risarcitorio per le opere di ripristino sempre su base documentale. Il credito, pertanto, non è stato ammesso in applicazione del principio di cui all’art. 115 cod. proc. civ. e, al più, la critica avrebbe dovuto essere rivolta alla valutazione di sufficienza della prova documentale proveniente da terzi. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt.2049 e 2055 cod. civ.: il tribunale – in tesi di parte ricorrente – ha errato nel riconoscere la responsabilità del solo appaltatore, senza considerare che la previsione contrattuale secondo cui “ le opere dovevano essere eseguite in conformità agli elaborati tecnici e alle disposizioni impartite dal ns. responsabile di cantiere e dal responsabile di progetto” evidenziavano un controllo di Cff sull’operato di [OSCURATO:SOCIETA].. In ragione di tale riduzione dell’autonomia dell’appaltatore era necessario riconoscere una responsabilità esclusiva della compagine committente o, per lo meno, una responsabilità solidale, exart. 2055 cod. civ., fra la committente Cff e l’appaltatore [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'appaltatore di regola, poiché agisce nell’esecuzione dei lavori appaltati in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell'opera, salva però, a parte l'ipotesi di una culpa in eligendo, l’esclusiva responsabilità del committente se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister , ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che abbiano soltanto rid otto l'autonomia dell'appaltatore. Ne consegue che non sussisteresponsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne siaavvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro (Cass. 19132/2011, Cass. 15782/2006). Nel caso di specie il collegio di merito non solo ha ritenuto non provato che Cff si fosse avvalsa della facoltà di impartire disposizioni alla subappaltatrice sino al punto di elidere totalmente l a sua autonomia, in modo da renderla un nudus minister , ma ha pure rilevato che non era stata dimostrata alcuna responsabilità omissiva della direzione dei lavori, affidata a un soggetto nominato dallo stesso opponente, escludendo così che quest’ultima, per il tramite del suo incaricato, avesse concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente dell’opera. La censura in esame prescinde da questi rilievi e intende addebitare una responsabilità, esclusiva o quanto meno concorrente, a Cff, mirando in questo modo a mettere in discussione un apprezzamento di fatto frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito che non è sindacabile da questa Corte. 5.1 Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt.1341 e 1342 cod. civ., giacché il tribunale, nel respingere l’eccezione di decadenza per omessa tempestiva denuncia dei vizi, ha valorizzato la clausola contrattuale predisposta da Cff che la esonerava dal rispetto dei termini di legge per la denuncia di vizi e difetti senza considerare che la stessa non aveva effetto, non essendo stata approvata specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ.. 5.2 Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1227 cod. civ., perché il tribunale non ha considerato che se Cff avesse usato l’ordinaria diligenza, si sarebbe di certo immediatamente avveduta dei vizi e i danni sarebbero stati senza dubbio inferiori.Il collegio dell’opposizione, considerata la natura dei vizi, immediatamente visibili, doveva quindi riconoscere un concorso di colpa di Cff piuttosto che addebitarlo per intero alla società poi fallita. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono, ambedue, inammissibili. Il ricorrente assume, da una parte, che il contratto relativo al cantiere di Malta fosse un contratto concluso mediante moduli o formulari, dall’altra che il difetto del bene fornito fosse immediatamente visibile. Da un esame del provvedimento impugnato e dei motivi di ricorso non risulta, tuttavia, che tali questioni siano mai state sottoposte al vaglio del collegio dell’opposizione. Trova dunque applicazione il principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006nonché, in materia di materia d i opposizione allo stato passivo, Cass. 22006/2017), secondo c ui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice dimerito. 7. Il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che il tribunale non ha considerato, ai fini di riconoscere un concorso di colpa di Cff, che i vizi riscontrati nel cantiere di Malta erano visibili ad occhio nudo. 8. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, si limita a individuare il fatto storico che il tribunale avrebbe omesso di esaminare, ma non indica il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., Sez. U., 8053/2014).Il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di specificità,non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato. 9. Ilsesto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 183 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per l’omessa ammissione delle prove per testi e per ctu volte a dimostrare che i vizi riscontrati nel cantiere di Malta erano visibili a occhio nudo. 10. Il motivo, pur a non volerlo ritenere assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del quarto, èparimenti inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., Sez. U., 28336/2011). La censura in esame omette di indicare non solo il contenuto delle prove di cui lamenta la mancata ammissione, incorrendo così, ancora una volta, nella violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., ma anche dove la questione della visibilità dei vizi, asseritamente oggetto delle stesse, era stata posta, impedendo così la verifica della decisività del tema che, in tesi, la procedura intendeva indagare. 11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.La mancata costituzione in questa sede della parte intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del