CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 29147/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15630/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5765/2016 depositata il14/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 14 dicembre 2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], docente a termine del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ( in prosieguo: MIUR) per la declaratoria di illegittimità della apposizione del termine ai contratti di lavoro, stipulati dall’anno scolastico 2005-2006 all’anno scolastico 2010-2011, la conversione del rapporto a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale― ricostruita la normativa applicabile e la giurisprudenza intervenuta in materia ― osservava che nella fattispecie di causa non sussisteva una abusiva reiterazione dei contratti a termine: la PERROTTA non aveva mai coperto posti vacanti del c.d. organico di diritto ma era stata assunta per supplenze con scadenza al 30 giugno (posti del cd. organico di fatto) e non aveva allegato esservi stato un uso distorto di tale tipologia contrattuale. 3.Ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, non articolato in specifici motivi di censura, cui ha resistito il MIUR con controricorso. 4. E stato depositato attodi rinuncia al ricorso in cassazione, [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia al ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati (che vi appongono il visto), sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ. 2. In tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. nr. 17562/2020; Cass. nr. 28524/2018; Cass. nr. 27868/2018; Cass.nr. 26840/2018; Cass. S.U. n.r 3876/2010). 3. Sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di rinuncia, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, non risulta notificato all’Avvocatura Generale dello Stato. 4. Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente; la rinuncia alla decisione del giudizio di cassazione nel caso in cui sulle ragioni di impugnazione questa Corte abbia avuto già modo di pronunciarsi nell'ambito di un diverso procedimento contribuisce, infatti, a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di legittimità (si veda, nello stesso senso, Cass. nr. 5118/2022). 5. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d