CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 22764/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. fAd [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 27 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 26 giugno 2019, 21 novembre 2016, 26 settembre 2018, dalla Corte di appello di Lecce sezione di Taranto, determinando la pena del reato continuato in anni uno e mesi undici di reclusione ed C 1.800 di multa, con revoca della sospensione condizionale della pena applicata dalle indicate sentenze. La revoca è stata disposta in ragione della sopravvenienza di condanna, con decreto penale 8 aprile 2017 irrevocabile 16 settembre 2020, alla pena, sospesa, di C 42.500 di ammenda. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto non poteva essere revocata la sospensione condizionale concessa da sentenze unite nel vincolo della continuazione, con pena complessiva inferiore al limite biennale. Inoltre, l'ulteriore condanna a pena sospesa non determinava il superamento del limite biennale, in quanto poteva essere disposta la sospensione della sola pena detentiva. Infine, la quarta condanna riguarda decreto penale mai notificato al condannato e al suo difensore, per cui è stata chiesta restituzione nel termine i2‘ per proporre opposizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il difensore ha depositato memoria con la quale rappresenta di aver, nelle more, ottenuto rimessione in termine per proporre opposizione al decreto penale 8 aprile 2017 e l'applicazione della sospensione condizionale alla pena inflitta per il reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Invero, la difesa ha rappresentato di aver, con successiva richiesta al giudice dell'esecuzione, ottenuto il beneficio, il cui precedente diniego è oggetto di impugnazione in questa sede. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso. E' stato chiarito che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997, Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto .per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Sez. 3, 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Sez. 2, 17.6.2006, n. 30669, [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 27 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ‘ Mic