CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8119/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - sul ricorso iscritto al n. 9107/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - - avverso, rispettivamente, la sentenza n. 8396/1/2015 e n. 8621/1/2016 della Commissione tributaria Regionale della Campania, depositate il 23/9/2015 e il 3.10.2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2010/002/SC/000001461 con il quale l'Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli n. 1461 del 2010 del 23.4.2010 La ricorrente denunciava il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la violazione del principio di alternatività IVA/Registro ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione del fatto che la ricorrente era sottoposto al regime IVA. 2. Con sentenza n. 8396/1/2015, depositata il 23/9/2015, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania, confermava la decisione di primo grado e, per l'effetto, rigettava l'originario ricorso della contribuente. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 5. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente formulava istanza di riunione del procedimento iscritto al R.G.N. 8119 del 2016 a quello iscritto al R.G.N. 9107 del 2017 ed avente ad oggetto l'impugnazione, con due motivi, della sentenza della CTR della Campania n. 8621/1/2016 del 7/10/2016 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente, ex art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., avverso la sentenza emessa dalla medesima CTR n. 8396/1/2015. 6. Con successiva memoria la contribuente rilevava che questa Corte con sentenza numero 35125 del 2021 si era pronunciata nei confronti delle condebitrici solidali [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.A. relativamente al medesimo avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1461 del 2010. In ragione di ciò e del disposto di cui all'art. 1306 c.c. la contribuente chiedeva l'accoglimento del ricorso Considerato che 1. In via preliminare deve essere disposta la riunione dei due procedimenti per come richiesto dalla ricorrente in applicazione del principio sancito da questa Corte (SS.UU. n. 10933 del 1997 Rv. 509592 - 01) secondo cui «I ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra le due pronunce, in quanto l'esito della revocazione (dal cui carattere pregiudiziale deriva la sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione e del procedimento di cassazione, ai sensi dell'art. 398, ultimo comma cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353) può risultare determinante ai fini della decisione dell'ordinaria impugnazione per cassazione» (in applicazione del suindicato principio, in ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 2015 Rv. 635610 - 01). 2. In ragione dei principi sopra esposti deve, preliminarmente, essere affrontato il ricorso proposto avverso la decisione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione.3. Con il primo motivo la ricorrente censura, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la sentenza n. 8361/1/2015 della CTR per violazione dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. Con tale censura la ricorrente rileva che la sentenza revocanda è incorsa nell'errore di fatto denunciato assumendo all'uopo rilievo l'affermazione in essa contenuta secondo cui «la vertenza, (n.d.r.: oggetto della sentenza civile di condanna posta a fondamento dell'avviso di liquidazione impugnato) non riguarda la banca ed il suo cliente società D'Alessio e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ma [OSCURATO:SOCIETA] (e BNL) e l'[OSCURATO:PERSONA] di Torino». Tale affermazione, a parere della ricorrente, sarebbe frutto di un errore di fatto in quanto, dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, oggetto di imposizione, e dal conseguenziale avviso di liquidazione, si evinceva che il presupposto impositivo era da rinvenirsi nella cessione del credito che la D'Alessio e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vantava nei confronti della Treascosa e, dunque, su di un rapporto avente natura finanziaria, risultando rispetto ad esso del tutto estraneo ogni rapporto tra gli Istituti di credito ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]), quest'ultimo non avente natura finanziaria. 4. Con il secondo motivo la ricorrente censura, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la sentenza n. 8361/1/2015 della CTR per violazione dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. in quanto, il fatto sopra esposto era incontroverso tra le parti e decisivo al fine del decidere. 5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non sono fondati. In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione proposta dall'Agenzia delle entrate. Ed invero, l'art. 64, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente ratione temporis prevede che «1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile. 2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata 4 e o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. 3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso». Per effetto di tale disposizione la revocazione cd. ordinaria è ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione, in conformità, peraltro, all'art. 398, comma 4, c.p.c. (secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo), norma operante nel processo tributario, stante il generale rinvio al codice di procedura civile di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 327 del 10/01/2018). La formulazione attuale dell'art. 64 cit è frutto dell'intervento dell'art. 9, comma 1, lettera c), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che ne ha riformulato il primo comma «allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente» (così nella relazione illustrativa al decreto), di talché il testo sopra riportato è applicabile a decorrere dal 10 gennaio 2016, come espressamente previsto dall'art. 12 del decreto di riforma. In conclusione, per i ricorsi per revocazione iscritti dopo detta data, è ammissibile il ricorso per revocazione. Fatte tali necessarie premesse i motivi di censura in esame non sono fondati in quanto frutto di una errata sussunzione sotto il denunciato errore di fatto dell'individuazione, da parte della CTR, del presupposto impositivo posto a fondamento dell'avviso di liquidazione impugnato e, dunque, eventualmente, di un errore di giudizio che, in quanto tale, per come correttamente affermato nella sentenza impugnata in questa sede, attiene ad una valutazione giuridica. In generale, il fatto, di cui si tratta, è un dato della realtà, di carattere oggettivo, che si pone al di fuori del giudizio, anche se ne costituisce un dato causale, quindi non è errore di fatto ai fini della revocazione l'errore di decisione, ossia l'errore nel ragionamento decisorio compiuto dal giudice (Cass. n. 10887 del 2017).R 6. Con riferimento al ricorso iscritto al n. 8199/2016, con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, degli artt. 3, 21 septies e 21 octies della legge n 241 del 1990 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986. La ricorrente censura la sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto congruamente motivato l'avviso impugnato ancorché esso non indicava la sentenza a cui faceva riferimento ai fini della tassazione; sentenza neanche allegata, essendo anche carente di ogni altro elemento utile ai fini di rendere conoscibile i criteri della liquidazione operata; carenze rispetto alle quali nessun rilievo assumerebbe la compiuta difesa in giudizio svolta dalla contribuente. 7. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma primo, n. 4 c.p.c., dell'art. 118, comma prima, disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992. A parere della contribuente la sentenza impugnata sarebbe contraddistinta da una motivazione apparente o, comunque, incomprensibile, riducendosi a mere affermazioni prive di un iter logico argomentativo posto a loro fondamento. 8. Con il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 5, l'omesso esame su fatto decisivo per il giudizio, in quanto la CTR, dopo aver correttamente individuato l'oggetto di indagine ad essa sottoposto (natura del contratto riportato nella sentenza sottoposta a tassazione), ha poi mancato di effettuare tale indagine. In particolare, la CTR avrebbe omesso di considerare che la cessione di credito, di cui alla sentenza tassata, accedeva un contratto di finanziamento a favore della D'Alessio e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mediante apertura di credito a fronte della cessione di crediti commerciali da parte di tale società in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e non come affermato ad una cessione di credito tra Istituti di credito. 9. Con il quarto motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1260, 1264, 1265, 1842 e 1852 c.c. e degli artt. 3, 4 e 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II all'art 8 della [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata al medesimo d.P.R. Con tale motivo la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni sopra indicate in quanto la prestazione oggetto della sentenza di condanna oggetto di tassazione, scaturendo da un rapporto di apertura di credito concessa a fronte della cessione pro so/vendo di crediti vantati dalla società finanziata, sarebbe riconducibile nell'ambito delle operazioni finanziarie e, dunque, come tali soggette ad Iva con conseguenza applicazione della tassa di registro in misura fissa in ossequio al principio di alternatività tra tali imposte. 10. Risulta fondato e di rilievo assorbente il quarto motivo di ricorso. La fattispecie sottesa alla questione sottoposta al presente scrutinio trae origine dalla cessione pro so/vendo del credito vantato dalla D'Alessio e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a favore della [OSCURATO:SOCIETA].; credito che la cedente aveva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. per l'importo di C. 309.568,91. In particolare, quest'ultima, con ordine al proprio Istituto di credito (S. Paolo di Torino, ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), disponeva il pagamento parziale della somma dovuta a favore della D'Alessio e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mediante versamento sul conto corrente da questa aperto presso la ricorrente. L'istituto S. Paolo, essendo anch'egli creditore nei confronti della D'Alessio e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., non ottemperava all'ordine ricevuto. In ragione di ciò [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio tale società e l'Istituto S. Paolo di Torino, al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma sopra indicata; condanna che otteneva, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. con sentenza n 1461 del 22.4.2010 della Corte d'Appello di Napoli oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato. In particolare, per come risulta dagli atti, l'Agenzia delle entrate ha notificato alla ricorrente - cessionaria pro soluto del credito vantato dalla D'Alessio e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. - l'avviso di liquidazione di C. 97.997,00, sottoponendo a tassazione con l'aliquota proporzionale del 3%, ex art. 8, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la sentenza emessa nel procedimento civile tra l'Ente ceduto, l'[OSCURATO:PERSONA] e detta ricorrente. 10.1 Per inquadrare correttamente il regime tributario delle cessioni di credito effettuate da soggetti passivi Iva, occorre premettere che l'art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che, ai fini dell'applicazione dell'Iva, non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, laddove il successivo art. 3, comma 2, n. 3, precisa che rientrano tra le prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, «le operazioni finanziarie prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni» effettuate verso corrispettivo, infine, l'art. 10 include, tra le operazioni esenti dall'IVA, le prestazioni di servizi relative alla negoziazione di crediti. Dal quadro normativo riportato, risulta che le cessioni di crediti, effettuate da soggetti IVA in linea generale costituiscono operazioni escluse dall'ambito dì applicazione dell'imposta (art. 2, cit.). In via d'eccezione costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA se hanno natura finanziaria e sono effettuate dietro corrispettivo (art. 3 cit.). In quest'ultimo caso la cessione del credito, pur rientrando nel campo di applicazione dell'IVA, non genera il pagamento dell'imposta in quanto si tratta di un'operazione esente (art. 10, cit.) con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa. Nel caso di specie ai fini della qualificazione come finanziaria, o meno, della cessione di credito posta a fondamento della sentenza di condanna oggetto di imposizione assume rilievo, da un lato, la qualifica soggettiva della ricorrente e, dall'altro, la natura oggettiva dell'operazione. Dai menzionati caratteri si evince che la cessione di credito in virtù della quale la ricorrente ha ottenuto la sentenza di condanna sopra indicata deve essere qualificata come operazione finanziaria, in quanto finalizzata a procurare liquidità al soggetto cedente mediante la cessione, da quest'ultimo operata, del proprio credito pro so/vendo a favore della ricorrente. Tale operazione, pertanto, è sottoposta a IVA ma in un regime di esenzione, pertanto, in ragione del principio di alternatività di cui all'art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986, ad essa deve applicarsi l'imposta di registro in misura fissa ex art. 6, della Prima parte della Tariffa allegata al citato decreto. 11. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento integrale del ricorso originario della contribuente. 12. In ragione della reciproca soccombenza tra le parti le spese del giudizio devono essere interamente compensate. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, quanto al giudizio iscritto al R.G.N. 9107 del 2017, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo di ricorso iscritto al R.G.N. 8119/2016, assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie integralmente il ricorso originario della contribuente. Rigetta il ricorso iscritto al n. 9107/2017. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, quanto al giudizio iscritto al R.G.N. 9107 del 2017, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 28 ap