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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40370/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 luglio 2021 dal Giudice di pace di Cagliari, che ha condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], infliggendogli la pena di 400 euro di multa.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, lamentando violazione degli artt. 62-bis e 65 cod. pen., nonché illegalità della pena, perché quest'ultima era stata ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di oltre un terzo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il calcolo della pena è certamente stato eseguito in violazione di legge, dal momento che il Giudice di pace ha così statuito: - pena base, per il più grave reato di cui all'art. 582 cod. pen., euro 700 di multa; - pena ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ad euro 300 di multa; - pena aumentata ex art. 81, comma 2, cod. pen., ad euro 400 di multa.

La pena, dunque, non solo è stata calcolata in spregio al criterio di cui all'art. 65, comma 1, n. 3), cod. pen., diminuendola di oltre un terzo — e questo già basterebbe per sancire l'annullamento della sentenza impugnata — ma è anche illegale perché ha operato una diminuzione della pena per il reato di lesioni che va oltre il limite edittale minimo.

Tale reato, infatti, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b), d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è punito con una pena pecuniaria minima di euro 516 di multa e quella di 300 euro di multa è inferiore alla sanzione (euro 344 di multa) cui si giungerebbe diminuendo tale minimo edittale di un terzo.

2. L'annullamento può essere disposto senza rinvio dal momento che la rideterminazione della pena — tenuto conto della volontà manifestata dal Giudice di merito di diminuire la pena nel massimo — può essere effettuata con un mero calcolo matematico, diminuendo la pena base di un terzo per le circostanze attenuanti generiche (da 700 a 467 euro di multa), per poi aggiungervi il quantum di aumento per la continuazione già stabilito (100 euro di multa).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in 567,00 euro d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 luglio 2021 dal Giudice di pace di Cagliari, che ha condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], infliggendogli la pena di 400 euro di multa. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, lamentando violazione degli artt. 62-bis e 65 cod. pen., nonché illegalità della pena, perché quest'ultima era stata ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di oltre un terzo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il calcolo della pena è certamente stato eseguito in violazione di legge, dal momento che il Giudice di pace ha così statuito: - pena base, per il più grave reato di cui all'art. 582 cod. pen., euro 700 di multa; - pena ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ad euro 300 di multa; - pena aumentata ex art. 81, comma 2, cod. pen., ad euro 400 di multa. La pena, dunque, non solo è stata calcolata in spregio al criterio di cui all'art. 65, comma 1, n. 3), cod. pen., diminuendola di oltre un terzo — e questo già basterebbe per sancire l'annullamento della sentenza impugnata — ma è anche illegale perché ha operato una diminuzione della pena per il reato di lesioni che va oltre il limite edittale minimo. Tale reato, infatti, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b), d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è punito con una pena pecuniaria minima di euro 516 di multa e quella di 300 euro di multa è inferiore alla sanzione (euro 344 di multa) cui si giungerebbe diminuendo tale minimo edittale di un terzo. 2. L'annullamento può essere disposto senza rinvio dal momento che la rideterminazione della pena — tenuto conto della volontà manifestata dal Giudice di merito di diminuire la pena nel massimo — può essere effettuata con un mero calcolo matematico, diminuendo la pena base di un terzo per le circostanze attenuanti generiche (da 700 a 467 euro di multa), per poi aggiungervi il quantum di aumento per la continuazione già stabilito (100 euro di multa). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in 567,00 euro d
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